Parere del Garante n. 466 del 05/10/2023
Parere su istanza di accesso civico - 5 ottobre 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante si pronuncia, su richiesta del RPCT del Ministero della Difesa ex art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013, su un diniego parziale di accesso civico generalizzato. L’istanza riguardava dati numerici sul personale militare in servizio e in quiescenza, sulle percentuali di vaccinati anti Covid-19 e sui decessi, con richiesta anche delle date di decesso. Il Garante ritiene legittimo il diniego delle sole date di decesso, perché la loro ostensione, anche senza nominativi, comporterebbe un concreto rischio di reidentificazione dei militari, specie se combinate con altri dati disponibili. È invece conforme la disclosure dei soli dati aggregati e numerici, in linea con i principi di minimizzazione e con la disciplina sull’accesso civico.
Parere su diniego parziale di accesso civico relativo a dati aggregati sul personale militare, inclusi decessi e vaccinazioni anti Covid-19
Parere su istanza di accesso civico relativa a dati del personale militare e date di decesso
Il Garante si pronuncia, su richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, su un diniego parziale di accesso civico generalizzato. L’istanza riguardava dati numerici sul personale militare in servizio e in quiescenza, distinti per Forza armata e per anno, nonché percentuali di vaccinazione anti Covid-19 e dati sui decessi, inclusa la data di decesso dei singoli militari.
Quadro normativo di riferimento
Il Garante richiama il d.lgs. 33/2013 sull’accesso civico generalizzato, in particolare l’art. 5, commi 2 e 7, e l’art. 5-bis, comma 2, lett. a), che consente il rifiuto dell’accesso quando necessario per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. Sono richiamati anche l’art. 3, comma 1, del medesimo decreto, che qualifica i dati ottenuti tramite accesso civico come pubblici e riutilizzabili da chiunque, e i principi del GDPR di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati, di cui all’art. 5, par. 1, lett. b) e c). Il parere richiama inoltre il considerando 26 sul dato anonimo e il considerando 27 sui dati delle persone decedute, nonché l’art. 2-terdecies, comma 1, del Codice privacy.
Profili relativi ai dati delle persone decedute
Il Garante osserva che la disciplina europea consente agli Stati membri di prevedere regole sul trattamento dei dati delle persone decedute e che il legislatore italiano ha previsto, all’art. 2-terdecies del Codice, specifiche forme di esercizio dei diritti GDPR da parte di soggetti legittimati. Da ciò deriva che anche i dati personali riferiti ai defunti continuano a essere protetti dalla normativa privacy e non possono essere liberamente divulgati se la loro ostensione comporta un concreto rischio per la riservatezza.
Dati vaccinali e disciplina di settore
Il parere richiama il d.m. 17 settembre 2018 sull’Anagrafe nazionale vaccini, attuativo dell’art. 4-bis del d.l. 73/2017, già oggetto di parere del Garante. Tale disciplina prevede la registrazione dei soggetti vaccinati, delle dosi somministrate, dei tempi di vaccinazione e delle eventuali date di decesso, ma stabilisce che l’accesso ai dati avvenga per soggetti istituzionali in forma aggregata e anonima. Questo elemento rafforza la necessità di evitare la divulgazione di informazioni disaggregate che possano incidere sulla protezione dei dati personali.
Valutazione del rischio di reidentificazione
La peculiarità del caso deriva dal fatto che la richiesta concerne una categoria professionale circoscritta, quella dei militari, e dati riferiti a un arco temporale definito e alle singole Forze armate. Il Garante sottolinea che la sola omissione del nome e cognome non basta a escludere la reidentificazione: la data di decesso, combinata con l’appartenenza a una specifica Forza armata e con altri dati numerici disponibili o reperibili, può consentire l’identificazione indiretta del de cuius.
Il parere richiama la nozione di anonimizzazione e i criteri elaborati dal WP29, evidenziando che il trattamento è davvero anonimo solo se impedisce in modo irreversibile l’identificazione, anche tramite correlazione o deduzione e anche utilizzando mezzi ragionevolmente disponibili a terzi. Sono richiamati, inoltre, i criteri di aggregazione previsti dalle regole deontologiche per trattamenti statistici, secondo cui il rischio di identificazione va valutato con soglie adeguate al campione di riferimento.
Conclusioni del Garante
Alla luce della documentazione acquisita, il Garante non ravvisa elementi per discostarsi dalla valutazione del Ministero della Difesa. Ritiene quindi conforme alla disciplina privacy la scelta di accogliere l’istanza solo per i dati numerici e aggregati richiesti, negando invece l’ostensione delle date di decesso dei militari. Tale soluzione consente di soddisfare l’interesse conoscitivo del richiedente e la finalità di controllo diffuso propria dell’accesso civico, senza esporre dati che possano consentire, anche indirettamente o a posteriori, la reidentificazione degli interessati. Il parere è quindi favorevole al diniego parziale nei termini indicati dal Ministero.
Punti principali
Quesito e oggetto del parere
Il RPCT del Ministero della Difesa ha chiesto il parere del Garante, ai sensi dell’art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013, su un provvedimento di diniego parziale di accesso civico generalizzato. L’istanza concerneva dati numerici sul personale militare per gli anni 2018-2023, distinti per Esercito, Marina, Aeronautica e Arma dei Carabinieri, comprese percentuali di vaccinazione anti Covid-19 e dati sui decessi, con richiesta specifica delle date di decesso.
Valutazione dei limiti all’accesso civico
Il Garante richiama l’art. 5, comma 2, e l’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013: l’accesso civico può essere rifiutato quando il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. Viene ribadito che i dati ottenuti tramite accesso civico diventano pubblici e riutilizzabili da chiunque, con un regime di pubblicità più ampio rispetto all’accesso documentale ex l. 241/1990, e che ciò impone una valutazione rigorosa del rischio per gli interessati.
Dati relativi ai deceduti e tutela privacy
In relazione alle date di decesso, il Garante richiama il considerando 27 del GDPR e l’art. 2-terdecies, comma 1, del Codice privacy, osservando che anche i dati personali delle persone decedute continuano a godere di tutela. La previsione nazionale che consente l’esercizio di alcuni diritti da parte di soggetti qualificati conferma che tali dati non sono liberamente ostendibili se permane un pregiudizio per la protezione dei dati personali.
Anagrafe vaccini, dati sanitari e forma aggregata
Il Garante richiama il d.m. 17 settembre 2018 sull’Anagrafe nazionale vaccini, che prevede la registrazione di soggetti vaccinati, dosi, tempi di somministrazione ed eventuali date di decesso, ma disciplina l’accesso ai dati dei soggetti istituzionali solo in forma aggregata e anonima. Ciò conferma che informazioni di questo tipo possono essere comunicate solo nel rispetto di specifiche condizioni e limiti, coerenti con l’art. 5-bis, comma 3, d.lgs. 33/2013.
Rischio di reidentificazione e criteri di anonimizzazione
La fattispecie è peculiare perché riguarda una categoria professionale ristretta, quella dei militari, per la quale sono previsti obblighi vaccinali anti Covid-19. Il Garante evidenzia che la combinazione tra date di decesso, appartenenza alle Forze armate, distinzione per arma e arco temporale limitato può rendere possibile l’identificazione indiretta o a posteriori degli interessati. Richiama inoltre i principi di anonimizzazione elaborati dal WP29 e i criteri di aggregazione previsti dalle regole deontologiche per trattamenti a fini statistici, sottolineando che il titolare deve considerare i mezzi ragionevolmente utilizzabili da terzi per reidentificare i soggetti.
Esito del parere
Il Garante non discosta la propria valutazione da quella del Ministero, ritenendo conforme alla normativa privacy l’accoglimento dell’istanza limitatamente ai dati numerici e aggregati e il diniego delle date di decesso. La soluzione è considerata rispettosa del principio di minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. c), GDPR e idonea a soddisfare comunque l’interesse conoscitivo del richiedente senza esporre dati che consentano la reidentificazione dei militari interessati.
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