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Parere

Parere del Garante n. 417 del 14/09/2023

Parere sullo schema di decreto di modifica del decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante “Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto” - 14 settembre 2023

Garante Privacy417

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina lo schema di decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che aggiorna il regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto, con particolare impatto sui procedimenti per iscrizione, convalida, sospensione e revoca delle patenti nautiche e sull’ATCN. L’Autorità esprime parere favorevole, ma condizionato a integrazioni rilevanti sul trattamento dei dati personali: occorre disciplinare espressamente caratteristiche, ruoli, operazioni, conservazione, diritti e sicurezza dei trattamenti; correggere il flusso informativo sul giudizio di inidoneità; adeguare alcune previsioni su certificazioni mediche e requisiti morali al principio di minimizzazione.

Parere sullo schema di decreto ministeriale di modifica del d.M. 29 luglio 2008, n. 146, sul regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto

Parere sullo schema di decreto di modifica del regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto

Il Garante per la protezione dei dati personali esprime il proprio parere, ai sensi dell’art. 36, paragrafo 4, GDPR e dell’art. 154, comma 5, del Codice privacy, sullo schema di decreto ministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che modifica il d.M. 29 luglio 2008, n. 146, in materia di nautica da diporto. Il provvedimento aggiorna il regolamento alle innovazioni legislative intervenute nel codice della nautica da diporto e incide su diversi procedimenti amministrativi connessi alle patenti nautiche e all’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN).

Quadro generale dell’intervento regolamentare

Lo schema interviene su numerosi profili del regolamento attuativo: iscrizione delle unità nell’ATCN, annotazione della perdita di possesso, disciplina della patente nautica di categoria D, svolgimento degli esami, accertamenti medico-legali, requisiti morali, revoca delle patenti, regime transitorio dei registri e tempi di giacenza e distruzione dei documenti. Alcune disposizioni hanno un evidente impatto sul trattamento di dati personali, anche appartenenti a categorie particolarmente protette, come i dati relativi alla salute e quelli relativi a condanne penali, reati e misure di sicurezza o prevenzione.

Valutazione generale del Garante sul trattamento dei dati personali

L’Autorità rileva che lo schema non contiene una disciplina adeguata del trattamento dei dati personali connesso ai procedimenti amministrativi regolati. Ricorda che già in precedenza aveva suggerito di integrare il quadro regolamentare proprio per disciplinare gli aspetti privacy, anche alla luce degli artt. 2-sexies e 2-octies del Codice e della necessità di trattare in modo corretto i dati di cui agli artt. 9 e 10 GDPR.

Il Garante richiede quindi l’inserimento di disposizioni che definiscano in modo espresso:

  • le caratteristiche essenziali dei trattamenti, incluse tipologie di dati e finalità;
  • le operazioni da svolgere;
  • i termini di conservazione, rapportati alle singole finalità;
  • le misure per la tutela dei diritti degli interessati;
  • le misure di sicurezza;
  • il ruolo dei soggetti coinvolti, a vario titolo, nel trattamento.

Osservazioni sui flussi informativi e sulla minimizzazione

Una delle principali criticità riguarda il novellato art. 36, comma 9, del regolamento, che prevede la comunicazione del giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla convalida della patente nautica all’anagrafe nazionale delle patenti nautiche. Il Garante osserva che tale previsione non appare coerente con l’art. 39-bis del codice della nautica da diporto, interpretato secondo il principio di minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. c), GDPR.

Secondo l’Autorità, l’anagrafe dovrebbe contenere i dati relativi ai procedimenti e i provvedimenti finali di sospensione, revoca e rinnovo, non il presupposto medico del giudizio di inidoneità. Inoltre, nelle more dell’attuazione dell’anagrafe, la norma non chiarisce con sufficiente precisione le modalità di trasmissione del giudizio agli organi competenti a emanare la sospensione o la revoca, con rischio di diffusione impropria di dati sanitari. Per questo il Garante chiede di espungere il riferimento alla comunicazione all’anagrafe e di disciplinare le modalità di trasmissione agli organi legittimati.

Certificazioni sanitarie, patologie stabilizzate e DSA

Il Garante prende in esame anche i commi 10 e 11 del medesimo art. 36, che prevedono l’acquisizione di copia dei certificati medici presentati dal candidato e la loro conservazione agli atti. Tali previsioni, secondo l’Autorità, devono essere integrate con la specificazione delle modalità e dei termini di conservazione.

Inoltre, il Garante ritiene che alcune informazioni richieste nel certificato possano risultare eccedenti rispetto alle finalità perseguite:

  • per le patologie stabilizzate, l’indicazione della tipologia e dell’intensità della patologia appare potenzialmente non conforme al principio di minimizzazione, salvo che siano indicate specifiche ragioni legittimanti;
  • per i DSA, l’indicazione della tipologia di disturbo appare anch’essa eccedente, poiché il disturbo rileva solo ai fini delle prove d’esame.

L’Autorità non vieta in assoluto tali indicazioni, ma chiede al Ministero di valutarne l’espunzione oppure di motivarne puntualmente la necessità.

Requisiti morali e certificato selettivo del casellario giudiziale

Con riferimento alla verifica dei requisiti morali per il conseguimento e la convalida della patente nautica, il Garante segnala l’opportunità di inserire il richiamo al certificato selettivo di cui all’art. 28, comma 2, del d.P.R. n. 313/2002. Tale strumento consente infatti di acquisire soltanto i provvedimenti ostativi pertinenti e rilevanti rispetto alle finalità istituzionali dell’amministrazione, in coerenza con il principio di minimizzazione.

La richiesta si collega alla disciplina che esclude dalla patente soggetti condannati per determinati reati, dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, o sottoposti a misure di sicurezza personali o di prevenzione.

Esito del parere

Il Garante esprime parere favorevole sullo schema di regolamento, ma con condizioni e osservazioni. Le condizioni riguardano:

  • l’integrazione dell’articolato con la disciplina del trattamento dati;
  • la modifica dell’art. 36, comma 9, per eliminare il riferimento alla trasmissione del giudizio di inidoneità all’anagrafe e specificare le modalità di comunicazione agli organi competenti;
  • l’inserimento, nell’art. 37, comma 4, del richiamo al certificato selettivo del casellario giudiziale.

L’osservazione riguarda invece l’opportunità di espungere, nei commi 10 e 11 dell’art. 36, i riferimenti alla tipologia e intensità della patologia stabilizzata e alla tipologia di DSA, salvo adeguata motivazione della loro necessità.

Punti principali

Oggetto e contesto normativo

Il parere riguarda lo schema di decreto ministeriale che modifica il d.M. n. 146/2008 per adeguarlo alle innovazioni intervenute nel codice della nautica da diporto, richiamando l’art. 36, par. 4, GDPR e l’art. 154, comma 5, del Codice privacy. Il Garante richiama anche precedenti pareri già resi sulla materia e sul sistema telematico centrale della nautica da diporto.

Esigenza di una disciplina organica del trattamento

Il Garante rileva che lo schema non regola in modo sufficiente il trattamento dei dati personali connesso ai procedimenti amministrativi disciplinati. Chiede quindi di integrare il testo con norme che definiscano tipologie di dati, finalità, operazioni, tempi di conservazione, misure a tutela degli interessati, sicurezza del trattamento e ruoli dei soggetti coinvolti, con particolare attenzione ai dati di cui agli artt. 9 e 10 GDPR.

Flusso informativo sul giudizio di inidoneità psico-fisica

La previsione che impone la comunicazione del giudizio di temporanea o permanente inidoneità all’anagrafe nazionale delle patenti nautiche non è ritenuta coerente con l’art. 39-bis del codice della nautica da diporto e con il principio di minimizzazione. Il Garante chiede di espungere tale riferimento e di disciplinare invece le modalità con cui il giudizio viene trasmesso agli organi legittimati ad adottare i provvedimenti di sospensione o revoca, anche per evitare comunicazioni di dati sensibili a soggetti non legittimati.

Certificati medici, patologie stabilizzate e DSA

Per i commi che prevedono l’acquisizione di copia dei certificati medici, il Garante chiede di precisare modalità e termini di conservazione. Inoltre ritiene potenzialmente eccedente, salvo adeguata motivazione, l’indicazione nel certificato della tipologia e intensità della patologia stabilizzata e della tipologia di DSA, poiché tali informazioni sembrano non necessarie oltre le finalità strettamente collegate allo svolgimento degli esami o alla convalida.

Verifica dei requisiti morali

Nella disciplina sui requisiti morali, il Garante suggerisce di inserire il riferimento al certificato selettivo previsto dall’art. 28, comma 2, del d.P.R. n. 313/2002, poiché consente l’acquisizione dei soli provvedimenti ostativi nel rispetto del principio di minimizzazione. La previsione è riferita alla verifica delle condanne, delle misure di sicurezza e di prevenzione e degli altri requisiti ostativi al conseguimento o alla convalida della patente.

Come è indicizzato

Materiepubblica amministrazionebasi giuridiche del trattamentodati sanitaridati relativi a condanne penali e reatiinteroperabilità di banche dati

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