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Sentenza

Sentenza n. 12120/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per turismo n. 2024-1493, emanato nei confronti della ricorrente dall'Ambasciata d'Italia a Teheran in data 21/02/2024.

Giustizia amministrativa202404662

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d'ingresso per turismo adottato dall'Ambasciata d'Italia a Teheran

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha dedotto l'illegittimità del diniego del visto per violazione delle garanzie procedimentali, in particolare per l'omessa comunicazione del preavviso di diniego, nonché per violazione di legge sostanziale ed eccesso di potere sotto i profili del difetto di motivazione, del difetto di istruttoria e del travisamento dei fatti. Ha rappresentato di disporre in Iran di una stabile situazione lavorativa e di un reddito mensile di circa 800 euro, elementi idonei, secondo la prospettazione difensiva, a escludere il rischio migratorio e a dimostrare il possesso dei requisiti per il visto. Il diniego era stato motivato mediante il modello uniforme allegato al regolamento n. 810/2009. La ricorrente ha inoltre evidenziato il mancato svolgimento del colloquio con l'Ufficio visti dell'Ambasciata italiana a Teheran.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto fondato il motivo relativo all'omesso preavviso di diniego, osservando che il provvedimento era stato adottato il 22 febbraio 2024, prima dell'entrata in vigore del comma 7-bis dell'art. 4 TUIMM, introdotto dal d.l. n. 145/2024 e convertito dalla l. n. 187/2024. Ha inoltre ritenuto fondate le censure relative a motivazione e istruttoria: l'utilizzo del modello uniforme previsto dal regolamento n. 810/2009 è legittimo, ma non esclude il controllo giudiziale sulla corrispondenza della formula stereotipata agli elementi dell'istruttoria, sulla ragionevolezza della decisione e sull'eventuale necessità di motivazioni aggiuntive. Nel caso concreto non risultava chiaro, alla luce della documentazione sul reddito stabile della ricorrente, il fondamento del diniego. Il TAR ha valorizzato anche il mancato svolgimento del colloquio di rito previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. n. 850/2011, necessario quando gli esiti dell'istruttoria siano ambigui. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 7-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (TUIMM)

    La disposizione sul preavviso di diniego, introdotta dal d.l. n. 145/2024 e dalla l. n. 187/2024, non era applicabile al provvedimento adottato il 22 febbraio 2024, perché entrata in vigore successivamente.

  • art. 4, comma 2, d.m. 11 maggio 2011, n. 850

    Il colloquio tra richiedente e Ufficio visti è richiesto, secondo la pronuncia, quando gli esiti dell'istruttoria risultano ambigui.

  • regolamento (CE) n. 810/2009

    L'impiego del modello uniforme di diniego è legittimo, ma la motivazione standardizzata resta soggetta al controllo giudiziale sulla sua effettiva corrispondenza agli elementi dell'incarto, sulla ragionevolezza della decisione e sulla necessità di eventuali osservazioni aggiuntive.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi della ricorrente.

Massime di principio

  • L'utilizzo di un modello uniforme per motivare il diniego di un visto è legittimo, ma non sottrae l'amministrazione al dovere di verificare e rappresentare in modo non meramente stereotipato la coerenza della motivazione con gli elementi concretamente acquisiti nell'istruttoria.
  • Quando gli elementi istruttori relativi alla situazione personale, lavorativa ed economica del richiedente il visto presentano profili ambigui o non univoci, il mancato svolgimento del colloquio previsto dalla disciplina sui visti può integrare un vizio di istruttoria idoneo a determinare l'annullamento del diniego.
  • Il giudice amministrativo può sindacare la ragionevolezza del diniego di visto e la concreta rispondenza della formula standardizzata agli atti dell'incarto procedimentale, pur nel rispetto della discrezionalità amministrativa in materia di valutazione del rischio migratorio.
  • Una disciplina procedimentale introdotta successivamente all'adozione del diniego non può essere utilizzata per valutare la legittimità di un provvedimento adottato anteriormente alla sua entrata in vigore.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentale

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