Cassazione Penale, Sentenza n. 02708/2026 del 23/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'appello cautelare avverso la misura interdittiva (divieto di esercitare attività di impresa e uffici direttivi) per il reato di associazione a delinquere ex art. 416 c.p.; la ricorrente deduceva la carenza del fumus del reato associativo, sostenendo che la ricezione occasionale di contanti da parte di Cipriano Barbato fosse collegabile al rapporto sentimentale con il convivente Lapolla e non a una partecipazione consapevole e stabile al sodalizio criminoso
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse adeguatamente motivato la sussistenza del fumus del reato associativo, evidenziando il ruolo operativo e continuativo della ricorrente (socia e vicepresidente della cooperativa Ellegi) nella gestione amministrativa e contabile, l'effettuazione stabile di bonifici per fatture inesistenti, la ricezione diretta di restituzioni in contanti da Barbato e la frequentazione del meccanismo fraudolento che ha prodotto numerose fatture inesistenti. Perciò è stata confermata l'applicabilità dell'art. 416 c.p. e il provvedimento cautelare; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'appello cautelare; richiamata come titolo dell'impugnazione proposta contro l'ordinanza applicativa della misura interdittiva
art. 290 cod. proc. pen.
Norma che prevede la misura cautelare personale interdittiva oggetto dell'ordinanza (divieto di esercitare attività di impresa e incarichi direttivi)
art. 416 cod. pen.
Norma che configura l'associazione a delinquere; la Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie alla luce della continuità e stabilità nell'uso di fatture inesistenti e del contributo operativo della ricorrente al programma criminoso
art. 292 cod. proc. pen.
Richiamato quale criterio per la verifica dei presupposti e dei requisiti della misura cautelare nel giudizio di riesame; la motivazione del tribunale deve rispondere ai canoni indicati da tale disposizione
art. 546 cod. proc. pen.
Richiamato come modello strutturale per lo sviluppo della motivazione nelle decisioni che valutano elementi indiziari in sede cautelare
Massime di principio
- La mera qualità di convivente o coniuge di un presunto partecipe non determina automaticamente la partecipazione all'associazione a delinquere; è necessario valutare il ruolo effettivo, la continuità e la consapevolezza
- Atti ripetuti e stabili nel tempo, quali la gestione continuativa della contabilità, l'effettuazione sistematica di pagamenti e la ricezione di somme in contanti correlate a fatture inesistenti, possono integrare il contributo al programma criminoso richiesto per il reato associativo
- La ricezione occasionale di denaro, se isolata e non collegata a funzioni operative sistematiche, potrebbe non essere sufficiente a configurare la partecipazione all'associazione; viceversa, se tale ricezione è corroborata da altri elementi (ruolo societario, continuità, numero e importo delle fatture) si può ritenere indicativa di consapevolezza
- Nei giudizi cautelari il tribunale del riesame deve motivare in modo organico e coerente la valutazione dei gravi indizi, indicando i passaggi logici che giustificano la misura; la Corte di legittimità verifica la congruenza della motivazione rispetto ai principi logici e giuridici
- La pluralità e la ripetitività delle operazioni fraudolente (es. emissione e utilizzo continuativo di fatture inesistenti) sono elementi decisivi per ricondurre condotte singole al paradigma dell'associazione a delinquere
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