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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16113/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto in favore di Patrizio Bongiovanni avverso la sentenza del Tribunale di Bologna che lo aveva condannato per guida in stato di ebbrezza (art. 186 d.lgs. 30/4/1992 n.285) con aggravante per avere provocato un incidente. Il ricorso in Cassazione censurava la declaratoria di inammissibilità per violazione degli artt. 581 e 591 c.p.p. (presunta mancata specificità dei motivi), rilevando: errore di valutazione sulla distanza temporale tra sinistro e accertamento alcolemico; insufficiente prova che l'imputato fosse alla guida; violazione del diritto al doppio grado di giudizio e del giusto processo; erronea valutazione dell'elemento soggettivo e del nesso di causalità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che parte delle censure (in particolare quelle relative alla discrepanza temporale tra sinistro e alcoltest e alla contestazione del fatto di essere alla guida) risultavano specifiche e pertinenti rispetto alla motivazione di primo grado e avrebbero dovuto essere esaminate nel merito, mentre un motivo riguardante la dosimetria della pena è stato invece considerato aspecifico. La Corte ha rilevato l'illogicità dell'ordinanza impugnata, che dichiarava genericità dei motivi ma contestualmente ripercorreva e confutava punto per punto la motivazione del primo giudice. Per tali ragioni ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Bologna per il prosieguo, ordinando la riapertura dell'esame sul merito delle censure ritenute specifiche.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 186

    art. 186, co. 1 e 2, lett. c) e co. 2-bis

    Norma sostanziale che sanziona la guida in stato di ebbrezza; nel caso ha costituito il titolo di condanna (valori alcolemici rilevati alle due prove).

  • codice di procedura penale, art. 591

    art. 591, co. 1, lett. c)

    Norma richiamata dalla Corte d'Appello per dichiarare inammissibile l'appello; disciplina i casi di inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità dei motivi.

  • codice di procedura penale, art. 581

    Stabilisce i requisiti formali e di specificità dell'atto di impugnazione. La Corte di legittimità interpreta la norma alla luce della riforma 2017: l'onere di specificità è proporzionale alla precisione della motivazione impugnata e richiede che i motivi contrappongano argomentazioni ai passaggi motivazionali della sentenza impugnata.

  • legge 23 giugno 2017 n. 103

    art. 1, co. 55 (novellamento art. 581 c.p.p.)

    La modifica ha introdotto l'obbligo di enunciazione specifica dei punti della decisione impugnata; la Corte precisa però che la regola non sopprime il principio del 'favor impugnationis' e va applicata con il bilanciamento già indicato dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 131-bis (richiamato nel testo)

    art. 131 bis cod. proc. pen.

    Nel testo è menzionata come ipotesi di condizione di non punibilità; la Corte osserva che tale profilo era stato sollevato ma non decisivo nel provvedimento d'inammissibilità.

Massime di principio

  • La specificità dei motivi di appello deve essere valutata in modo proporzionale: più dettagliata è la motivazione di primo grado, più dettagliati devono essere i rilievi di gravame, ma resta applicabile il principio del 'favor impugnationis'.
  • Un motivo di appello è specifico quando contrappone argomentazioni dirette ai singoli passaggi motivazionali della sentenza impugnata o a concreti elementi fattuali considerati dal primo giudice; mere censure generiche sul "decisum" non sono sufficienti.
  • La Corte d'Appello non può dichiarare l'inammissibilità per aspecificità e al tempo stesso affrontare e confutare punto per punto la motivazione di primo grado: tale contraddizione rende l'ordinanza annullabile e impone il riesame nel merito.
  • Se almeno alcuni motivi di gravame risultano specifici e pertinenti, il giudice d'appello deve entrare nel merito di tali censure; la dichiarazione globale di inammissibilità è inidonea se solo parte dei motivi è aspecifica.
  • Le contestazioni che attengono alla valutazione probatoria (es. rilevanza del tempo intercorso tra sinistro e accertamento alcolemico, prova della guida) costituiscono questioni di merito che vanno esaminate e valutate concretamente dal giudice d'appello e non semplicemente escluse per presunta genericità.
  • Il bilanciamento tra efficacia difensiva e esigenze di sintesi procedurale impone che l'atto di impugnazione indichi chiaramente i punti della decisione che si intendono contestare e le ragioni specifiche a sostegno, ma le regole formali non devono ostacolare un effettivo riesame giurisdizionale garantito anche dalla CEDU.

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