Circolare numero 32 del 20-03-2023
Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI a seguito di dimissioni del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità di cui agli articoli 27-bis (congedo di paternità obbligatorio) e 28 (congedo di paternità alternativo) del D.lgs n. 151 del 2001.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le indicazioni amministrative conseguenti alle modifiche introdotte dal D.lgs. 105/2022 al Testo Unico sulla tutela di maternità e paternità, specificando che il divieto di licenziamento e la tutela relativa alle dimissioni si estendono al padre che ha fruito sia del congedo di paternità obbligatorio sia di quello alternativo; pertanto il lavoratore padre che si dimette nel periodo protetto ha diritto alla NASpI se soddisfa tutti gli altri requisiti di legge. Viene prevista la possibilità di riesame per domande precedentemente respinte.
Accesso alla NASpI in caso di dimissioni del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità, fino al compimento di un anno del bambino
Punti principali
Quadro normativo e decorrenza
Il D.lgs. 30 giugno 2022, n. 105 ha introdotto l'art. 27-bis (congedo di paternità obbligatorio) e ha modificato il comma 7 dell'art. 54; le disposizioni sono efficaci dal 13 agosto 2022 e richiamano la circolare INPS n. 122/2022 per aspetti attuativi
Congedo di paternità obbligatorio e alternativo
Art. 27-bis: congedo obbligatorio di 10 giorni (20 in parto plurimo) usufruibile da due mesi prima fino a cinque mesi dopo il parto; art. 28 disciplina il congedo alternativo in casi gravi come morte o grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo
Estensione del divieto di licenziamento al padre
Il comma 7 dell'art. 54 ora applica il divieto di licenziamento anche al padre che fruisce del congedo di paternità (sia obbligatorio sia alternativo) e lo estende fino al compimento di un anno di età del bambino
Dimissioni e diritto alle indennità
L'art. 55 stabilisce che le dimissioni volontarie presentate durante il periodo di tutela danno diritto alle indennità previste per il licenziamento; la disposizione si applica anche al padre che ha fruito del congedo di paternità
Accesso alla NASpI
Il padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio o alternativo ha diritto alla NASpI in caso di dimissioni intervenute nel periodo protetto, purché ricorrano tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa NASpI
Riesame di domande precedenti
Le domande NASpI di padri respinte prima della pubblicazione della circolare possono essere riesaminate su istanza dell'interessato presso la Sede INPS territorialmente competente
Coordinamento interpretativo
Su parere concorde del Ministero del Lavoro, il richiamo generico al 'congedo di paternità' nelle norme deve intendersi comprensivo sia del congedo obbligatorio (art. 27-bis) sia di quello alternativo (art. 28)
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