Circolare numero 27 del 10-03-2023
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni per l’applicazione dell’articolo 1, commi 283 e 284, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che riconosce, in via sperimentale per il 2023, il diritto alla pensione anticipata flessibile al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2023, di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l'applicazione sperimentale per il 2023 della pensione anticipata flessibile (età minima 62 anni e anzianità contributiva minima 41 anni), i limiti d'importo, le regole di cumulo dei periodi assicurativi, le decorrenze differenziate per categorie di lavoratori, le condizioni di incumulabilità con redditi da lavoro, le modalità di accesso all'assegno straordinario dei Fondi di solidarietà e le disposizioni sui termini di pagamento del TFS/TFR e sull'anticipo finanziario.
Istruzioni operative sulla "pensione anticipata flessibile" (legge di Bilancio 2023, art. 1, commi 283-284)
Punti principali
Premessa
Introduzione della pensione anticipata flessibile dalla legge n.197/2022 (art.1, c.283) come misura sperimentale per il 2023 e coordinamento con disposizioni precedenti (facoltà richiamata dall'art.14.1 dl n.4/2019).
Requisiti per l'accesso
Diritto per iscritti AGO, forme sostitutive/esclusive e Gestione separata che maturano entro il 31/12/2023 almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi; il requisito anagrafico non è adeguato agli incrementi di vita; esclusioni per Forze armate, polizie, vigili del fuoco e Guardia di Finanza; disposizioni particolari per lavoratori dello spettacolo Gruppo A.
Importo della pensione
Importo lordo mensile massimo pari a cinque volte il trattamento minimo per le mensilità di anticipo; alla maturazione della pensione di vecchiaia viene corrisposto l'intero importo perequato; se la ricostituzione supera il tetto si applica il limite massimo.
Cumulo dei periodi assicurativi
Possibilità di cumulare integralmente periodi presso più gestioni INPS per raggiungere il requisito contributivo; periodi coincidenti neutralizzati ai fini del diritto; determinazione pro quota delle gestioni e regole specifiche per anzianità maturata al 31/12/1995 e per requisito dei 35 anni al netto di malattie/disoccupazione.
Decorrenza generale
Decorrenze differenziate a seconda del datore di lavoro/gestione; la finestra decorre al maturare dei requisiti e determina la prima utile decorrenza secondo le regole seguenti.
Decorrenza per dipendenti privati e autonomi (5.1)
Per chi matura entro il 31/12/2022: prima decorrenza 1° aprile 2023; per chi matura dal 1°/1/2023: decorrenza dopo 3 mesi (finestra); se liquidata da gestione non esclusiva AGO la prima decorrenza è il primo giorno del mese successivo all'apertura della finestra.
Decorrenza per dipendenti pubblici (5.2)
Per chi matura entro il 31/12/2022: prima decorrenza 1° agosto 2023; per chi matura dal 1°/1/2023: decorrenza dopo 6 mesi e comunque non prima del 1° agosto 2023; regole distinte se la liquidazione è a carico di gestione esclusiva AGO o altra gestione; disposizioni particolari per scuola e AFAM.
Decorrenza per trattamenti in cumulo (5.3)
La decorrenza si determina in base alla qualifica da ultimo rivestita (pubblica amministrazione, datore privato o autonomo); in ogni caso decorre dal primo giorno del mese successivo all'apertura della finestra.
Incumulabilità con redditi da lavoro
Pensione non cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo (salvo lavoro autonomo occasionale fino a 5.000 euro lordi annui) fino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia prevista dal proprio fondo; eccezioni e casi particolari richiamati (giudici, compensi agricoli, incarichi sanitari prorogati fino al 31/12/2023).
Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà (7)
Possibilità di riconoscere l'assegno straordinario in caso di perfezionamento dei requisiti entro il 31/12/2023, subordinata ad accordi aziendali/territoriali che prevedano ricambio generazionale e deposito degli accordi entro 30 giorni; l'assegno è erogabile anche nei 3 mesi successivi alla maturazione del diritto ma non oltre il 31/3/2024; istruzioni operative saranno comunicate con successivo messaggio.
Termini di pagamento del TFS/TFR e anticipo finanziario (8)
Per i dipendenti pubblici che accedono alla pensione anticipata flessibile, il termine di pagamento del TFS/TFR non decorre dal collocamento a riposo ma dalla data in cui l'interessato avrebbe maturato il diritto alla pensione secondo l'art.24 dl n.201/2011; pagamento dopo 12 mesi dal raggiungimento dell'età di vecchiaia oppure dopo 24 mesi dal requisito contributivo per la pensione anticipata, con possibilità di riduzione a 12 mesi se nel frattempo si raggiunge l'età di vecchiaia; resta l'accesso all'anticipo finanziario TFS/TFR secondo le modalità già previste.
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