Circolare numero 31 del 20-03-2023
La Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria del 16 marzo 2023 ha innalzato di 50 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) che, pertanto, con decorrenza dal 22 marzo 2023, è pari al 3,50%.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa decisione della Banca Centrale Europea che ha portato il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali al 3,50% dal 22 marzo 2023 determina l'aggiornamento del tasso di dilazione e differimento (9,50% annuo), la modifica delle misure delle sanzioni civili (9% annuo in molti casi; 30% in caso di evasione nei limiti previsti) e le regole per le sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali, con effetti operativi e decorrenze specifiche.
Impatto dell’aumento del tasso BCE del 16 marzo 2023 sul TUR e conseguente aggiornamento di interessi e sanzioni civili
Punti principali
Premessa
La BCE ha aumentato il tasso delle operazioni di rifinanziamento principali allo 3,50% dal 22/03/2023; tale variazione incide su TUR, interessi di dilazione/differimento e sulle sanzioni civili previste dalla legge n. 388/2000.
Interesse di dilazione e di differimento
L'interesse per la regolarizzazione rateale (dilazione) e per il differimento dei termini è fissato al 9,50% annuo per le rateazioni e le autorizzazioni presentate/operative a decorrere dal 22/03/2023; i piani di ammortamento già notificati con il precedente tasso non vengono modificati. Nel caso di differimento, il nuovo tasso si applica a partire dalla contribuzione di marzo 2023.
Sanzioni civili
Per mancato o ritardato pagamento rilevabile da denunce/registrazioni la sanzione civile è pari al 9% annuo (TUR 3,50% maggiorato di 5,5 punti). La stessa misura si applica nelle ipotesi di dichiarazione spontanea (art.116, comma 8, lett. b) secondo periodo) e al caso previsto dal comma 10. In caso di evasione (art.116, comma 8, lett. b) primo periodo) resta la sanzione del 30% annuo nel limite del 60% dell'importo dovuto.
Sanzioni ridotte in Procedure Concorsuali
Per procedure concorsuali la deliberazione prevede sanzioni ridotte calcolate sul TUR (per lett. a) e sul TUR maggiorato di 2 punti per l'ipotesi di evasione), ma la riduzione è subordinata al pagamento integrale di contributi e spese. Poiché il TUR (3,50%) è inferiore all'interesse legale (5% dal 1/1/2023), le riduzioni praticabili sono ancorate al tasso legale: riduzione massima pari al tasso legale 5% e riduzione minima pari all'interesse legale maggiorato di 2 punti (7%).
Decorrenze e disposizioni normative richiamate
Le variazioni operano a decorrere dal 22/03/2023 (con applicazione al contributo di marzo 2023 per i differimenti). Sono richiamate le disposizioni: legge 23/12/2000 n.388 (art.116), norme su interesse di dilazione/differimento e la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.1/08.01.2002; riferimento al decreto MEF sul TUR e al decreto che ha fissato l'interesse legale al 5% dal 1/1/2023.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 20 mar 2023Circolare numero 32 del 20-03-2023
- Circolare · 23 mar 2023Circolare numero 33 del 23-03-2023
- Circolare · 16 mar 2023Circolare numero 30 del 16-03-2023
- Circolare · 15 mar 2023Circolare numero 29 del 15-03-2023
- Circolare · 14 mar 2023Circolare numero 28 del 14-03-2023
- Circolare · 10 mar 2023Circolare numero 27 del 10-03-2023
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →