Deliberazione n. 521 del 11/09/2025
Provvedimento del 11 settembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica, ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019 e dell’art. 144-bis del Codice privacy, i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex revenge porn. Le misure sono rivolte ai gestori delle principali piattaforme indicate dall’interessato e prevedono il blocco della diffusione del contenuto trasmesso in formato hash, oltre alla conservazione eventuale del materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a fini probatori, con idonee cautele di non identificabilità.
Ratifica dei provvedimenti urgenti nei confronti di Facebook, Instagram, Telegram, YouTube, X e Dailymotion per impedirne la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come c.d. revenge porn
Ratifica di provvedimenti urgenti per la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti dei gestori di alcune piattaforme digitali, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e a rischio di diffusione senza consenso.
Contesto normativo e presupposti dell’intervento
Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto per gestire i casi di c.d. revenge porn, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da chi abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza consenso. La norma prevede che l’Autorità decida entro quarantotto ore.
Viene inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento per impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, con successiva ratifica del Garante.
Segnalazione dell’interessato e piattaforme coinvolte
L’interessato ha segnalato la situazione al Garante chiedendo l’intervento sulle piattaforme Facebook, Instagram, Telegram, YouTube, X e Dailymotion. La segnalazione è stata esaminata e ritenuta compatibile con la previsione dell’art. 144-bis.
Provvedimenti d’urgenza adottati il 10 settembre 2025
Con le determinazioni nn. 312/2025, 313/2025, 314/2025, 315/2025 e 316/2025 del 10 settembre 2025, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto nei confronti di:
- Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited;
- Telegram FZ-LLC;
- Google Italy s.r.l., Google LLC e Google Ireland;
- X Internet Unlimited Company;
- Dailymotion SA.
Le misure urgenti sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del medesimo giorno.
Misure ordinate alle piattaforme
Il dirigente ha ingiunto ai destinatari:
- di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle relative piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, solo a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- di comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate.
Ratifica del Garante
Nella riunione dell’11 settembre 2025, il Garante ha preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000. Ha quindi ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti urgenti nn. 312/2025-316/2025 adottati il giorno precedente.
Esito finale
Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria né ulteriori prescrizioni diverse da quelle urgenti già impartite. L’effetto sostanziale è la conferma dell’ordine di impedire la diffusione del materiale segnalato e di conservarlo, se acquisito in chiaro, per finalità probatorie e con garanzie di riservatezza.
Punti principali
Origine della procedura e base normativa
Il procedimento nasce da una segnalazione presentata dall’interessato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, che consente a chi abbia fondato motivo di ritenere che immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati possano essere diffusi senza consenso di chiedere l’intervento del Garante. La norma impone una decisione entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione.
Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 312/2025-316/2025 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, Google Italy s.r.l., Google LLC, Google Ireland, X Internet Unlimited Company e Dailymotion SA.
Misure imposte alle piattaforme
Le società destinatarie sono state ingiunte di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione di eventuale materiale acquisito in chiaro, solo a fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito in composizione collegiale, ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati dal dirigente, confermandone integralmente gli effetti nei confronti dei gestori delle piattaforme indicate.
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