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Sentenza

Sentenza n. 3100/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'esecuzione della sentenza n. 5538/2025 del 7 luglio 2025 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro.

Giustizia amministrativa202506854

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.000 mediante emissione di buono elettronico della carta del docente, oltre alle spese di giudizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza assumendo il passaggio in giudicato della sentenza n. 5538/2025 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirgli euro 1.000 mediante emissione di buono elettronico della carta del docente, oltre alle spese di giudizio. Ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione e chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con un atto definito dal giudice di stile e non ha fornito elementi ostativi all'accoglimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo accertata la mancata esecuzione del giudicato e l'assenza di elementi ostativi dedotti dall'amministrazione. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza del Tribunale di Napoli entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione; il commissario dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato al Ministero. È stata inoltre accolta la domanda di astreinte: il Ministero è stato condannato a corrispondere, dal giorno della comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all'effettivo adempimento, una somma pari agli interessi legali calcolati sull'importo dovuto. Le spese, liquidate in euro 800 oltre accessori di legge, sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può imporre, su richiesta della parte, una penalità di mora per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nei giudizi aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e può essere determinata in misura pari agli interessi legali senza risultare manifestamente iniqua.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    la penalità di mora [...] decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali

    La penalità di mora è applicabile anche per l'inadempimento di obblighi pecuniari e, in tale ipotesi, può essere quantificata mediante rinvio agli interessi legali sull'importo dovuto, decorrenti dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individuazione della struttura ministeriale cui appartiene il responsabile nominato commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione.

Massime di principio

  • La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato, in assenza di elementi ostativi forniti dall'amministrazione, giustifica l'accoglimento del giudizio di ottemperanza e l'assegnazione di un termine perentorio per provvedere.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a subentrare all'amministrazione in caso di inutile decorso del termine assegnato per l'esecuzione del giudicato.
  • Per l'inadempimento di un obbligo pecuniario risultante dal giudicato, la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto, decorrenti dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all'effettivo adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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