Sentenza del 16/06/2017 n. 15003 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE Accertamenti fondati sulle indagini bancarie - Onere del contribuente di giustificare la provenienza e la destinazione degli importi movimentati sui conti correnti intestati a soggetti per i quali è fondatamente ipotizzabile che abbiano messo il loro conto a sua disposizione - Violazione del divieto di doppie presunzioni - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento relativo a IRES, IRAP e IVA per il 2004, fondato sulle movimentazioni dei conti correnti della società e del socio-amministratore C.M. La ricorrente sosteneva di avere giustificato le operazioni bancarie, contestava la motivazione dell'avviso, l'utilizzo del conto personale del socio e la violazione del principio del divieto di doppie presunzioni. In particolare, lamentava anche una contraddizione della CTR, che aveva escluso la giustificazione del reddito da lavoro dipendente del socio ma aveva detratto dall'accertamento le relative ritenute fiscali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi della società, ritenendo generiche le giustificazioni delle movimentazioni bancarie, corretta la motivazione per relationem dell'avviso e infondata la contestazione sul divieto di doppie presunzioni. È stato invece accolto il quarto motivo limitatamente alla contraddittorietà relativa al reddito da lavoro dipendente del socio. La sentenza della CTR è stata cassata su questo punto e la causa è stata rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese. Anche il ricorso incidentale condizionato dell'Agenzia delle entrate è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
Norme richiamate
Art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973
In tema di indagini bancarie, pone una presunzione relativa a carico del contribuente.
Le movimentazioni risultanti dai conti correnti possono essere considerate ricavi o compensi imponibili, salvo che il contribuente dimostri analiticamente che sono state contabilizzate, fiscalmente irrilevanti o estranee alla propria attività. La presunzione può riguardare anche conti intestati a soci, amministratori o soggetti collegati, quando sia fondatamente ipotizzabile che il conto sia stato messo a disposizione della società.
Art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972
Disciplina i poteri degli uffici nelle indagini bancarie ai fini IVA.
Le risultanze dei conti bancari possono fondare l'accertamento IVA, salvo prova contraria specifica e documentata da parte del contribuente.
Artt. 2729 e 2697 del codice civile
Riguardano rispettivamente le presunzioni semplici e l'onere della prova.
La Corte esclude l'esistenza di un autonomo divieto generale di doppie presunzioni. Un fatto accertato anche mediante presunzioni può costituire la base di un'ulteriore inferenza presuntiva, purché le presunzioni siano gravi, precise e concordanti. Inoltre, nel caso concreto, la presunzione derivante dalle indagini bancarie è legale relativa.
Art. 3 della legge n. 241 del 1990
Obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.
L'avviso di accertamento è adeguatamente motivato quando richiama un processo verbale di constatazione già conosciuto dal contribuente e ne consente la comprensione; la motivazione non coincide con la prova dettagliata di ogni fatto contestato.
Art. 7 della legge n. 212 del 2000
Obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.
Il rinvio per relationem al PVC può essere sufficiente se il documento è stato previamente portato a conoscenza del contribuente o se l'avviso ne riporta gli elementi essenziali.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Prevede il ricorso per cassazione per omesso esame di un fatto decisivo.
La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sui documenti, salvo un effettivo omesso esame di un fatto decisivo o una motivazione logicamente viziata.
Massime di principio
- Nelle verifiche bancarie, il contribuente deve fornire una giustificazione puntuale, analitica e documentata per ogni movimentazione contestata; non è sufficiente un elenco generico di documenti o una spiegazione predisposta posteriormente.
- I conti intestati a soci o amministratori possono essere ricondotti alla società quando esistono elementi concreti di collegamento, tra cui la ristretta base partecipativa, il ruolo gestionale e l'entità delle operazioni rispetto ai redditi dichiarati dal titolare del conto.
- Il cosiddetto divieto di doppie presunzioni non impedisce automaticamente l'accertamento: le presunzioni possono concatenarsi se ciascun passaggio è adeguatamente fondato e, soprattutto, se opera una presunzione legale relativa prevista dalla legge.
- Per superare la presunzione bancaria occorre riconciliare ogni operazione con fatture, contabilità, contratti, causali, dichiarazioni fiscali e documentazione finanziaria, distinguendo chiaramente i conti e le attività eventualmente riferibili a soggetti diversi.
- Un avviso di accertamento può essere motivato mediante rinvio a un PVC già conosciuto dal contribuente; la contestazione della mancata allegazione deve essere tempestiva e specificamente formulata.
- In sede di legittimità non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione dei documenti o delle prove: è necessario dimostrare un effettivo vizio giuridico, un'omissione decisiva o una contraddizione logica della motivazione.
- Se il giudice adotta statuizioni incompatibili, ad esempio escludendo la giustificazione di un reddito ma detraendone le ritenute dall'accertamento, la decisione può essere cassata limitatamente a tale contraddizione e rinviata per un nuovo esame.
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