L.R. Sicilia 25/2025
Modifica della denominazione del comune di Tripi. Modifica dell'articolo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale siciliana cambia la denominazione del Comune di Tripi in Tripi - Abakainon e modifica l’art. 24 della l.r. 3/2025, restringendo il riferimento ai comuni in dissesto a quelli per i quali, nella procedura di risanamento ex art. 265 T.U.E.L., il piano di estinzione ex art. 256 non sia stato adottato dall’organo straordinario di liquidazione entro il 31 dicembre 2024. Entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.
Cambio denominazione del Comune di Tripi e modifica del requisito temporale per una disciplina sui comuni in dissesto finanziario
Modifica della denominazione del Comune di Tripi e aggiornamento della disciplina sui comuni in dissesto
La legge regionale siciliana interviene su due profili distinti: da un lato modifica il nome del Comune di Tripi, dall’altro riformula un requisito contenuto nella legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3 per delimitare l’ambito di applicazione di una specifica disciplina relativa ai comuni in dissesto finanziario.
Cambio di denominazione del Comune
La disposizione principale stabilisce che la denominazione del Comune di Tripi è modificata in Tripi - Abakainon. La modifica è adottata per dare attuazione alla volontà popolare espressa mediante referendum, previamente autorizzato con decreto dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica del 18 marzo 2024.
Modifica della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3
La legge sostituisce il testo del comma 1 dell’art. 24 della l.r. n. 3/2025, ridefinendo i comuni destinatari della disciplina richiamata. Dopo la modifica, il riferimento non è più ai comuni in stato di dissesto finanziario alla data di entrata in vigore della legge e con procedura di risanamento ancora in corso, ma ai comuni nei quali:
- sia stata attivata la procedura di risanamento di cui all’art. 265 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il piano di estinzione previsto dall’art. 256 del medesimo decreto legislativo non sia stato adottato dall’organo straordinario di liquidazione entro il 31 dicembre 2024.
La modifica ha quindi un effetto selettivo e temporale, ancorando l’applicazione della disciplina a una precisa situazione procedurale esistente alla fine del 2024.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Non sono previsti ulteriori regimi transitori nella disposizione finale.
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