L.R. Sicilia 23/2025
Norme in materia di sanità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge siciliana disciplina cure palliative domiciliari e residenziali, aree funzionali per l’IVG e alcune modifiche a precedenti leggi regionali in materia sanitaria e sociale. È in vigore dal 13 giugno 2025 e contiene anche l’innalzamento di una quota di riserva allo 0,22% e nuovi obblighi di relazione annuale.
Sanità regionale siciliana: cure palliative, IVG, assistenza psicoterapeutica e aggiornamenti normativi
Norme in materia di sanità regionale siciliana
La legge interviene su diversi profili dell’organizzazione sanitaria della Regione Siciliana, con misure su cure palliative, interruzione volontaria di gravidanza e aggiornamenti di precedenti discipline regionali in ambito sanitario e assistenziale.
Cure palliative domiciliari e residenziali
Per garantire la continuità dei servizi a soggetti in particolare stato di bisogno assistenziale, le Aziende del Servizio sanitario regionale e gli enti accreditati possono erogare cure palliative domiciliari e residenziali anche tramite medici privi della specializzazione richiesta o della certificazione regionale, purché abbiano conseguito adeguata formazione. La possibilità opera fino al conseguimento dei titoli previsti dai decreti interministeriali richiamati dalla legge 15 marzo 2010, n. 38, relativi all’attivazione dei percorsi formativi accademici o all’aggiornamento dei programmi didattici in materia di cure palliative.
Sono espressamente ricompresi anche i medici specializzandi iscritti al secondo anno di specializzazione.
Il numero di medici senza specializzazione o certificazione regionale non può superare il 40% del personale medico in organico negli hospice e nelle unità di cure palliative domiciliari, sia per le aziende del Servizio sanitario regionale sia per gli enti accreditati.
Aree funzionali per l’interruzione volontaria di gravidanza
Ai fini dell’applicazione della legge n. 194/1978, le aziende sanitarie e ospedaliere del Servizio sanitario regionale devono istituire, se non già presenti, aree funzionali dedicate all’IVG all’interno delle unità operative complesse di ginecologia e ostetricia.
L’Assessore regionale per la salute deve definire con proprio decreto, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, gli indirizzi sul funzionamento e sull’organizzazione di tali aree.
Le aziende devono inoltre assicurare, nell’ambito delle ordinarie procedure selettive previste nei piani triennali dei fabbisogni di personale, la presenza di personale non obiettore di coscienza. Se, per cessazione del rapporto di lavoro o successiva obiezione del personale reclutato, le aree restano prive di personale non obiettore, le aziende devono avviare procedure idonee al reintegro entro 120 giorni dalla dichiarazione di obiezione o dalla cessazione del rapporto, nei limiti delle disponibilità delle piante organiche.
Assistenza psicoterapeutica per l’elaborazione del lutto
La legge regionale n. 18 del 2023 viene integrata prevedendo specifici percorsi di assistenza psicoterapeutica per favorire l’elaborazione del lutto da parte dei genitori e degli altri familiari del defunto, con particolare attenzione a fratelli e sorelle.
Modifica della disciplina regionale su riserve e finanziamenti
La legge regionale n. 17 del 2019 è modificata elevando dal 0,2% allo 0,22% la misura richiamata sia nel comma 1 sia nel comma 1-bis dell’articolo 24.
È inoltre previsto che l’Assessore regionale per la salute trasmetta ogni anno, entro il 31 marzo, alla competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana una relazione sull’attuazione dell’articolo nel quinquennio precedente, con indicazione dell’impiego delle somme da parte di ciascuna Azienda sanitaria provinciale per ogni annualità del quinquennio.
Aggiornamento su esercizio fisico e chinesiologo
La legge regionale n. 3 del 2024 è modificata inserendo, dopo la formula relativa all’esercizio fisico, il riferimento allo svolgimento sotto il controllo di un chinesiologo delle attività motorie preventive e adattate.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, avvenuta il 13 giugno 2025.
Obsolescenza
L’atto non appare deprecato: contiene disposizioni organizzative e modifiche normative ancora utili e immediatamente rilevanti per il sistema sanitario regionale siciliano.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 5 giu 2025L.R. Sicilia 24/2025
- Legge · 10 giu 2025L.R. Sicilia 26/2025
- Legge · 10 giu 2025L.R. Sicilia 25/2025
- Legge · 26 giu 2025L.R. Sicilia 28/2025
- Legge · 12 mag 2025L.R. Sicilia 20/2025
- Legge · 12 mag 2025L.R. Sicilia 21/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →