Cassazione Penale, Sentenza n. 10758/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione all'applicazione della custodia cautelare in carcere per il reato aggravato di rapina. Si sosteneva che dagli elementi acquisiti (intercettazioni, dichiarazioni di coindagati quali Amarilli e Yesenia Forniti) emergerebbe solo un'aggressione e non l'impossessamento dei beni della persona offesa; mancerebbero riscontri ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. sulla chiamata in correità; l'ordinanza avrebbe applicato erroneamente la teoria del dolo concomitante/sopravvenuto invece di qualificare i fatti come due reati autonomi (lesioni e successivo furto) e avrebbe ingiustamente ritenuto applicabile l'aggravante della più persone riunite. Si lamentava inoltre che l'identificazione del Caddeo sarebbe basata su mere inferenze.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità e perché versato in fatto, ritenendo le censure manifestamente infondate nella parte che denunciava violazione di legge. La Corte ha richiamato il principio secondo cui in sede di cassazione non è consentita una nuova valutazione degli elementi di fatto o una diversa ricostruzione probatoria e ha osservato che l'impugnazione proponeva esattamente un'alternativa ricostruzione fattuale. Inoltre la Corte ha rilevato che l'ordinanza impugnata aveva fondato la gravità indiziaria sulle intercettazioni e sulle dichiarazioni dei coindagati (in particolare le affermazioni del coindagato De Luca che indicavano la partecipazione di "Sergio Caddeo") e ha confermato correttamente l'applicabilità della nozione di dolo concomitante/sopravvenuto ai fini della rapina. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria previsti.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la richiesta di riesame; richiamata per inquadrare la procedura con cui è stato deciso il mantenimento della misura cautelare.
art. 110 cod. pen.
Rinvio della responsabilità per partecipazione a più persone: utilizzato per inquadrare la partecipazione del ricorrente insieme ad altri.
art. 628 cod. pen., commi 1 e 3
Norma sostanziale che definisce il reato di rapina e le aggravanti; la Corte ha ritenuto sussistenti i gravi indizi per la rapina anche alla luce del principio del dolo concomitante/sopravvenuto.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Richiamata nell'imputazione come circostanza aggravante (testo indicato in motivazione); la decisione conserva l'impianto aggravatorio indicato nell'ordinanza impugnata.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'enunciazione dei motivi in cassazione; richiamata perché il ricorso era articolato entro i limiti di tale disposizione.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Dispositivo relativo ai riscontri della chiamata in correità; la Corte ha osservato che l'ordinanza non ha fondato la gravità indiziaria su una chiamata in correità ma su intercettazioni e dichiarazioni, rendendo inconcludente la censura difensiva su questo punto.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alla Cassa delle ammende per ricorsi infondati o manifestamente inammissibili; applicata per la condanna di euro 3.000.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiesta di invio alla cancelleria degli adempimenti amministrativi previsti dopo la decisione sulla cassazione.
Massime di principio
- In cassazione non è consentita una nuova o diversa valutazione degli elementi di fatto: il rimedio deve contestare profili di diritto o gravi vizi formali/motivazionali specifici, non proporre ricostruzioni alternative dei fatti.
- I motivi di ricorso devono essere specifici e non meramente assertivi; la mancanza di specificità rende il ricorso inammissibile.
- La gravità indiziaria per misure cautelari può essere fondata su intercettazioni e dichiarazioni di coindagati; non è necessario che il giudice abbia utilizzato una chiamata in correità se esistono altri riscontri.
- La dottrina del dolo concomitante o sopravvenuto consente di integrare l'elemento soggettivo della rapina anche quando la violenza precede la sottrazione, escludendo automaticamente la ricostruzione come due reati autonomi quando esiste continuità eziologica.
- L'identificazione fondata su dichiarazioni di terzi (es. coindagati) contenute negli atti può costituire elemento indiziario idoneo; la difesa deve confrontarsi direttamente con tali passaggi dell'ordinanza per ottenere successo in cassazione.
- Le censure manifestamente infondate o processualmente inadeguate possono comportare non solo il rigetto ma anche condanne per spese e somme a titolo di ammenda.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10738/2025 del 18/03/2025
- Sentenza penale · 18 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10739/2025 del 18/03/2025
- Sentenza penale · 18 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10740/2025 del 18/03/2025
- Sentenza penale · 18 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10741/2025 del 18/03/2025
- Sentenza penale · 18 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10742/2025 del 18/03/2025
- Sentenza penale · 18 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10743/2025 del 18/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →