Cassazione Civile, Sentenza n. 37734/2022 del 23/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) avverso atto di precetto relativo a mutuo agrario ipotecario originariamente di Unicredit e poi ceduto a Fino 2 Securitisation. Il ricorrente contestava: 1) la regolarità della costituzione in giudizio della cessionaria e della procura (irregolarità di rappresentanza/special servicer); 2) la validità della dichiarazione di risoluzione del contratto comunicata dalla banca nel febbraio 2009 (per violazione del termine di 180 giorni previsto dall'art. 40 TUB/TULB); 3) l'imputazione degli accrediti pervenuti sul conto corrente (artt. 1193-1194 c.c.); 4) che non ricorressero i presupposti per la risoluzione e per l'esercizio della clausola risolutiva espressa (artt. 1186, 1456 c.c.); 5) violazioni del diritto di difesa e nullità per difetto di motivazione/processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili per difetto di chiarezza e specificità le censure sulla procura/legittimazione della cessionaria; ha ritenuto infondate le doglianze sulla imputazione dei pagamenti, confermando che gli accrediti sono stati legittimamente imputati ad altri debiti in mancanza di indicazioni diverse da parte del debitore e di tempestiva contestazione; ha confermato che, alla data del precetto (luglio 2012), il mancato pagamento di numerose rate per periodo superiore a 180 giorni legittimava la risoluzione del contratto e l'intimazione dell'intero residuo, anche ove si consideri la clausola risolutiva espressa che prevedeva la decadenza per il mancato pagamento anche di una sola rata. Ha condannato il ricorrente alle spese di giudizio (liquidate in complessivi €4.500,00 più €200,00 di esborsi) e ha dato atto dell'applicabilità dell'art.13 co.1- quater DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
Base normativa dell'opposizione all'esecuzione proposta dal ricorrente; norma utilizzata quale titolo procedurale per impugnare il precetto
art. 40 comma 2 TUB (d.lgs. 385/1993)
termine minimo di 180 gg. dalla scadenza
La Corte ha ritenuto che la disciplina del TUB sul termine di 180 giorni riguarda i pagamenti tardivi e gli omessi pagamenti prolungati; alla data del precetto (2012), il mancato pagamento protratto oltre 180 giorni rendeva legittima la risoluzione del mutuo
art. 1186 c.c.
Richiamato in relazione alla decadenza dal beneficio del termine e alla possibilità di risoluzione per inadempimenti rilevanti; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi per la decadenza
art. 1456 c.c.
Clausola risolutiva espressa: la notificazione del precetto è stata considerata equivalente all'avviso di voler esercitare la clausola, legittimando la risoluzione
art. 1193 c.c.
Principi di imputazione dei pagamenti: la Corte ha applicato i criteri legali (priorità ai debiti scaduti meno garantiti) in assenza di diversa indicazione del debitore
art. 1194 c.c.
Integrazione delle regole di imputazione: la imputazione comunicata dal creditore è rilevante se non tempestivamente contestata dal debitore
art. 2697 c.c.
Onere della prova: la Corte ha ritenuto che il creditore abbia fornito elementi sufficienti a dimostrare il definitivo inadempimento al momento del precetto; censure sul punto infondate
art. 77 c.p.c.
Richiamata nella discussione sulla rappresentanza/conferimento di poteri allo 'special servicer'; la Corte ha ritenuto che le contestazioni relative alla procura non fossero chiare e specifiche e quindi inammissibili
art. 360 c.p.c. (nn. 3,4,5)
Norme di cassazione relative a violazione di norme di diritto e nullità; i motivi dedotti in base a tali nn. sono stati ritenuti inammissibili o infondati dalla Corte
art. 366 c.p.c.
Richiesta di specificità delle censure: la Corte ha escluso i motivi per difetto di chiarezza e specificità ai sensi di questa disposizione
art. 1421 c.c.
Richiamata nella doglianza sul diritto di difesa/validità della clausola; la Corte non ha condiviso l'eccezione di nullità invocata
art. 101 comma 2 c.p.c.
Richiamata nella doglianza sul rispetto delle formalità processuali: la Corte ha ritenuto le censure infondate
art. 13 co. 1-quater DPR 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti per la declaratoria di rigetto/inammissibilità come richiesto da tale norma
Massime di principio
- Le contestazioni sulla legittimazione della parte o sulla validità di procure processuali devono essere espresse con chiarezza e specificità documentale; altrimenti sono inammissibili (art. 366 c.p.c.).
- La imputazione dei pagamenti segue gli artt. 1193-1194 c.c.: in assenza di indicazione diversa del debitore e in mancanza di tempestiva contestazione, il creditore può imputare gli accrediti a debiti scaduti e meno garantiti.
- La notificazione del precetto intimatorio per il pagamento dell'intero residuo equivale, quanto meno per fatti concludenti, alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa; se al momento del precetto il mancato pagamento si protrae oltre 180 giorni per molte rate, la risoluzione è legittima.
- L'art. 40 TUB (termine minimo di 180 giorni) tutela il debitore nei casi di ritardi singoli o ricorrenti entro i limiti ivi previsti, ma non impedisce la risoluzione quando l'omesso pagamento sia definitivo e prolungato oltre 180 giorni per diverse rate.
- Le doglianze che dipendono da accertamenti di fatto adeguatamente motivati in sede di merito sono, in linea di principio, non sindacabili in Cassazione; chi impugna deve quindi focalizzarsi su errori di diritto o su insufficiente motivazione.
- Le questioni relative a cessione di crediti e all'operatività di 'special servicer' sono rilevanti ma devono essere documentate e sollevate nel merito con atti precisi; altrimenti perdono efficacia in sede di legittimità.
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