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Ordinanza

Ordinanza n. 15192/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento quanto al ricorso n. 359 del 2021: DEL DM EMESSO DAL MINISTERO DELL'INTERNO in data 8/06/2020 e notificato all'odierno ricorrete in data 28/10/2020, con il quale veniva rigettata l'istanza di concessione della cittadinanza Italiana K10/-OMISSIS- quanto al ricorso n. 478 del 2021: DEL DM EMESSO DAL MINISTERO DELL'INTERNO in data 8/06/2020 e notificato all'odierno ricorrete in data 28/10/2020, con il quale veniva rigettata l'istanza di concessione della cittadinanza Italiana K10/-OMISSIS-

Giustizia amministrativa202100359

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Due decreti ministeriali dell'8 giugno 2020, notificati il 28 ottobre 2020, di rigetto delle istanze di concessione della cittadinanza italiana

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Due ricorsi, iscritti ai nn. 359 e 478 del 2021, sono stati proposti da richiedenti la cittadinanza contro i rispettivi dinieghi ministeriali. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti nei ricorsi. In questa fase, il TAR aveva disposto l'acquisizione della relazione riservata dei servizi di sicurezza posta a fondamento dei dinieghi; la documentazione è stata depositata e i ricorrenti ne hanno preso visione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto non necessario acquisire ulteriori atti dalla pubblica amministrazione, poiché la documentazione istruttoria richiesta era stata depositata e visionata dai ricorrenti. Non ha deciso il merito dell'impugnazione né valutato la legittimità dei dinieghi. Rilevata l'urgente necessità di inserire la causa tra quelle delle prossime udienze di smaltimento, ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR affinché individui l'udienza di trattazione. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

    La tutela dei diritti o della dignità della parte interessata giustifica l'oscuramento delle generalità nella pubblicazione del provvedimento.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

    Gli articoli sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a fondamento dell'oscuramento delle generalità per tutelare i diritti o la dignità della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo

Testo integrale

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