Cassazione Civile, Ordinanza n. 18784/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un invito al pagamento del contributo unificato tributario per l'anno 2017 emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nei confronti della contribuente. La contribuente aveva chiesto la revocazione della precedente sentenza della CTR Calabria n. 1930/03/2022, che aveva respinto l'appello avverso l'invito al pagamento. Nel ricorso per cassazione ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il giudice della revocazione si fosse limitato a recepire la posizione dell'Ufficio senza verificare l'atto introduttivo relativo al fascicolo n. 4369/2017 e senza accertare che fossero stati impugnati due atti; con il secondo ha censurato la statuizione sulle spese, deducendo violazione delle norme sul regolamento delle spese nel processo tributario e delle tariffe professionali, oltre al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la condanna alle spese era stata liquidata in € 2.500,00 nonostante il valore della causa fosse di € 30,00 e la nota spese della controparte ammontasse a € 454,40.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che esso cumulasse censure eterogenee, non specificamente riferite al decisum della sentenza impugnata, e che comunque investisse vizi della sentenza oggetto della revocazione e non della decisione resa sul ricorso per revocazione. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la condanna alle spese era stata liquidata in misura superiore ai massimali applicabili senza adeguata motivazione e senza che dalla sentenza emergesse una pronuncia espressa di temerarietà o abuso del processo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alla statuizione sulle spese, che la Corte ha rideterminato in € 454,00, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge se dovuti. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Le censure devono essere specifiche, autonomamente individuabili e riferite al decisum della sentenza impugnata; non è ammissibile una doglianza cumulativa e confusa che si traduca in una richiesta di nuovo esame del merito.
art. 2697 c.c.
È richiamato nel primo motivo, ma la Corte ne valorizza solo la deduzione come parte di censure inammissibili e non specificamente attinenti alla decisione impugnata.
art. 6 L. 130/2022
È richiamato nel primo motivo, ma non incide sulla decisione di inammissibilità per difetto di specificità e per mancata attinenza al decisum.
art. 19, comma 3, D.lgs. 546/1992
«ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri»
La sentenza richiama la regola per affermare che, nell'impugnazione congiunta di più atti, ciascun atto deve essere esaminato nei propri vizi e con autonoma statuizione.
art. 15, commi 2-quinquies e 2-sexies, D.lgs. 546/1992
Richiamato dal secondo motivo come parametro della disciplina delle spese nel processo tributario.
art. 4 D.M. 20 luglio 2012, n. 140
Richiamato dal secondo motivo quale parametro tariffario per la liquidazione dei compensi.
art. 11 D.M. 20 luglio 2012, n. 140
Richiamato dal secondo motivo quale parametro tariffario per la liquidazione dei compensi.
art. 91 c.p.c.
La condanna alle spese deve rispettare i criteri di liquidazione applicabili e, in caso di scostamento, richiede adeguata motivazione.
art. 112 c.p.c.
La censura lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per avere il giudice liquidato una somma superiore a quella richiesta.
art. 96 c.p.c.
La Corte distingue la condanna per lite temeraria dall'abuso del processo: la prima richiede mala fede o colpa grave, la seconda è sanzione autonoma e pubblicistica che presuppone una condotta oggettivamente abusiva.
d.m. n. 55/2014
La Corte richiama il principio secondo cui non esiste un vincolo assoluto alla liquidazione sui valori medi, ma resta necessario motivare gli scostamenti dal range tariffario.
d.m. n. 147/2022
È utilizzato come parametro per rilevare che la liquidazione di € 2.500,00 era superiore ai massimali previsti per il valore della causa.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che cumuli censure eterogenee e non chiaramente separabili, tali da imporre alla Corte un'attività di selezione e ricostruzione delle doglianze non consentita nel giudizio di legittimità.
- Il ricorso per cassazione deve investire la ratio decidendi della sentenza impugnata; sono inammissibili le doglianze che attaccano vizi della decisione oggetto di revocazione invece della sentenza resa sul ricorso per revocazione.
- In tema di spese processuali, il giudice può discostarsi dai parametri tariffari, ma quando liquida un importo significativamente superiore o inferiore rispetto allo scaglione di riferimento deve fornire una motivazione idonea a rendere controllabile il criterio adottato.
- La condanna per lite temeraria richiede l'accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente; non può essere presunta dalla sola soccombenza e deve risultare da una motivazione esplicita.
- La sanzione per abuso del processo ex art. 96, comma 3, c.p.c. ha natura autonoma e pubblicistica e presuppone una condotta oggettivamente connotata da pretestuosità o strumentalità.
- Nell'impugnazione congiunta di più atti autonomamente impugnabili, il giudice deve esaminare la validità di ciascun atto e pronunciarsi con statuizioni distinte, senza che il ricorso cumulativo possa essere utilizzato per eludere la disciplina fiscale.
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