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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17912/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per associazione di tipo mafioso (capo 1, artt. 416, 416-bis c.p.) e contesta la determinazione della pena e dell'aumento per l'aggravante mafiosa. Denuncia violazione degli artt. 132 e 133 c.p. e dell'art. 603 c.p.p., vizio cumulativo della motivazione, l'illogicità della ritenuta applicabilità del massimo dell'aumento per l'aggravante mafiosa nonostante la revoca di una precedente condanna ai sensi dell'art. 4 L. n. 410/1989, la mancata considerazione del ruolo effettivo e del contributo operativo minimo assegnato dal primo giudice, la rilevanza della confessione e la presunta violazione dei principi di proporzionalità affermati dalle Sezioni Unite (cd. Pizzone). Con un secondo motivo deduce omissione di motivazione in relazione al ruolo associativo dopo la riqualificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per essere generico e manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte di appello di Bari che ha quantificato l'aumento per l'aggravante mafiosa nella misura massima della metà, motivandone la congruità con la duplice manifestazione dell'aggravante (adozione del metodo mafioso e agevolazione mafiosa) e la pregnanza decisiva del metodo mafioso nella vicenda. Ha inoltre escluso rilievo alla precedente condanna revocata per l'ambito devoluto al giudizio di rinvio in ragione della decisione irrevocabile della sentenza rescindente. La confessione è stata considerata nella misura in cui ha già determinato il riconoscimento delle attenuanti generiche e non ha incidenza sul peso dell'aggravante. La Corte ha confermato che il ricorrente è riconosciuto quale promotore, organizzatore e capo dell'associazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle Ammende la somma di euro 3.000

Norme richiamate

  • art. 416 c.p. (associazione di tipo mafioso)

    La condotta associativa è stata ritenuta sussistente nei confronti del ricorrente; la sentenza conferma l'impostazione accusatoria che lo indica come promotore, organizzatore e capo.

  • art. 416-bis c.p. (circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, valutazione dell'aumento)

    L'aggravante mafiosa è stata valutata nella sua duplice estrinsecazione (metodo mafioso e agevolazione mafiosa) e ha giustificato l'aumento di pena nella misura massima della metà, in ragione della sua pregnanza nella vicenda.

  • art. 132 c.p. (determinazione della pena)

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla misura della pena e alla proporzionalità; la Corte ha ritenuto correttamente esercitata la discrezionalità ai sensi delle norme sulla determinazione del quantum.

  • art. 133 c.p. (circostanze attenuanti e aggravanti)

    Il tribunale ha riconosciuto le attenuanti generiche nella misura massima con riferimento alla confessione, che resta elemento distinto rispetto alla valutazione del peso dell'aggravante mafiosa.

  • art. 603 c.p.p. (motivazione del ricorso per cassazione)

    Il ricorso è stato ritenuto generico e manifestamente infondato ai sensi dei requisiti di motivazione e di specificazione degli artt. di procedura penale richiamati; pertanto inammissibile.

  • art. 4 L. n. 410/1989

    La revoca di precedente condanna richiamata dal ricorrente è stata ritenuta inconferente nel quadro del giudizio di rinvio in ragione della decisione irrevocabile della sentenza rescindente sul punto.

  • art. 81 c.p. (cumulo delle pene e limiti)

    Richiamato nella disamina dei limiti all'accertamento cumulativo delle pene e al principio di proporzionalità; la Corte ha ritenuto che la quantificazione dell'aumento sia rimasta nei limiti edittali e non abbia costituito cumulo surrettizio.

  • Sezioni Unite - principio 'Pizzone' (giurisprudenza di legittimità)

    Il principio richiede motivazione distinta per gli aumenti di pena relativi ai reati satellite e verifica della proporzione tra le pene; la Corte ha ritenuto che tale principio non imponga una proporzione rigida tra pena base e aggravante ma esige motivazione adeguata, e che nella specie ciò è stato rispettato.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione tende a dichiarare inammissibili i ricorsi generici o che non espongano in modo sufficientemente specifico il vizio dedotto; occorre motivare con precisione la doglianza sulle determinazioni del giudice di merito.
  • La quantificazione dell'aumento di pena per l'aggravante mafiosa rientra nella discrezionalità del giudice di merito purché sia fornita una motivazione adeguata che espliciti il peso attribuito all'aggravante e resti nei limiti edittali.
  • La revoca o la cessazione degli effetti di precedenti condanne non influenza automaticamente tutte le valutazioni successive; se una questione è stata già definitivamente risolta dalla sentenza rescindente, il giudice di merito può considerarla inconferente nell'ambito del giudizio di rinvio.
  • La confessione può giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche ma non deve essere automaticamente ritenuta elemento riduttivo del peso di un'aggravante, che va valutata sui suoi specifici elementi costitutivi.
  • I principi delle Sezioni Unite sulla proporzionalità e sulla motivazione dei singoli aumenti richiedono che il giudice renda conoscibili gli elementi che hanno portato a determinare il valore ponderale attribuito a ciascun reato satellite, senza tuttavia imporre una proporzione predeterminata tra pena base e aumento per l'aggravante.

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