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Sentenza

Sentenza n. 2430/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Varese n. 180/2024.

Giustizia amministrativa202504895

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto la carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Varese n. 180/2024, notificata al Ministero il 4 ottobre 2024 e passata in giudicato, con la quale il giudice ordinario aveva condannato il Ministero a riconoscere in suo favore la carta del docente per complessivi euro 1.500,00. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La ricorrente ha inoltre chiesto la condanna del Ministero al pagamento di un'ulteriore somma di denaro a titolo di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile e fondato, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, che la pretesa economica era documentata e che il Ministero non aveva dedotto né dimostrato l'avvenuto adempimento. Ha quindi dichiarato l'inottemperanza del Ministero e gli ha ordinato di accreditare alla ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi riconosciuti dal giudicato, detratti eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, prevedendo che il commissario intervenga su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e provveda entro i successivi 60 giorni. Non è stata accolta la domanda di penalità di mora: l'astreinte è stata ritenuta manifestamente iniqua nel caso concreto, sia per l'avvenuta nomina del commissario ad acta, sia in considerazione delle circostanze del ritardo, ricondotto principalmente all'eccezionale mole del contenzioso seriale concernente la carta del docente. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre IVA, CPA e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di disporre, anche d'ufficio, la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, ma tale misura può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso per l'esecuzione coattiva nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile, nel caso concreto, solo dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione della sentenza.

  • art. 15 c.p.a.

    La sentenza del giudice ordinario costituisce giudicato suscettibile di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, il ricorso è procedibile nei confronti della pubblica amministrazione dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
  • L'inottemperanza della pubblica amministrazione può essere dichiarata quando il creditore documenti il contenuto del giudicato e l'amministrazione non deduca o dimostri di avervi dato esecuzione; il giudice può assegnare un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • La nomina del commissario ad acta costituisce una misura idonea a garantire l'esecuzione del giudicato e può giustificare, insieme alle concrete circostanze del ritardo, il mancato accoglimento della domanda di penalità di mora.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere applicata quando, alla luce delle circostanze concrete, risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative; tale valutazione deve considerare anche la posizione del debitore pubblico, il rischio di locupletazioni e l'eventuale predisposizione di strumenti commissariali di esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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