Cassazione Penale, Sentenza n. 26701/2025 del 21/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per mancanza di sottoscrizione del giudice, sostenendo che l'atto non fosse validamente firmato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che la sentenza impugnata riporti la sottoscrizione mediante sigla del presidente estensore e che la firma tramite iniziali o sigla, unitamente agli elementi identificativi presenti nell'intestazione (nome e cognome del presidente-relatore estensore), sia idonea a identificare l'autore dell'atto. Perciò la presunta nullità per mancata sottoscrizione non sussiste. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)
art. 606, comma 1, lett. c)
Consente alla Corte di cassazione di esaminare il ricorso per motivi di 'error in procedendo' e di accedere direttamente agli atti; qui è stato usato per verificare la presenza della sottoscrizione sulla sentenza impugnata.
art. 599-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla sentenza di merito che aveva applicato la pena concordata tra le parti; nel caso di specie la Corte d'appello aveva applicato la pena concordata ai sensi di tale disposizione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e della somma a favore della cassa delle ammende.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 2495 del 06/10/1969 (Bonavita) Rv. 113323
Sez. 2, n. 2495 del 06/10/1969, Bonavita, Rv. 113323
Principio secondo il quale la sottoscrizione in calce mediante iniziali o sigla è validamente riconducibile all'autore dell'atto e non determina incertezza sulla provenienza.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 6535 del 05/04/1991 (Cirillo) Rv. 187634
Sez. 1, n. 6535 del 05/04/1991, Cirillo, Rv. 187634
Conferma la validità del principio anche sotto la vigenza del codice di procedura penale del 1988: la sigla o iniziali sono idonee a costituire firma di sottoscrizione quando, anche con il concorso di elementi contenuti nell'atto, consentono l'identificazione dell'autore.
Massime di principio
- La firma di una sentenza può essere validamente apposta anche mediante iniziali o sigla: l'assenza della firma per esteso non determina automaticamente nullità quando l'identità del giudice è desumibile dagli elementi dell'atto (es. intestazione con nome e qualifica).
- Per contestare la validità di una sentenza per mancata sottoscrizione è necessario dimostrare l'effettiva mancanza di qualsiasi segno riconducibile all'autorità che ha emesso l'atto o l'impossibilità, anche mediante altri elementi presenti nell'atto, di identificarne l'autore.
- La Corte di Cassazione, nell'esaminare questioni di forma (error in procedendo), può accedere direttamente agli atti per verificare la fondatezza della censura e dichiarare inammissibile il ricorso se la presunta nullità non risulta fondata.
- Un ricorso manifestamente infondato o inammissibile può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di somme a favore della cassa delle ammende; pertanto occorre valutare il merito e le prospettive di successo prima di proporre impugnazioni basate su profili formali deboli.
- In pratica, prima di dedurre nullità per mancata sottoscrizione conviene verificare l'intero documento (intestazione, qualità degli estensori, eventuali sigle) e, se possibile, proporre contestazioni che dimostrino un concreto pregiudizio derivante dalla presunta omissione.
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