L.R. Piemonte 3/2025
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l'anno 2013).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Piemonte 13 marzo 2025, n. 3 aggiorna la lettera a) del comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 8/2013, precisando finalità e ambito di intervento della fondazione: ricerca, innovazione e sviluppo tecnologico nel settore agroalimentare, con attenzione a sostenibilità, ambiente, cambiamenti climatici e valorizzazione delle filiere agricole piemontesi. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale.
Modifica della disciplina sulla fondazione per ricerca e sviluppo agroalimentare in Piemonte
Modifica della disciplina sulla fondazione per il settore agroalimentare
La legge regionale del Piemonte 13 marzo 2025, n. 3 interviene in modo puntuale sulla legge finanziaria regionale 2013, aggiornando la descrizione delle finalità attribuite alla fondazione richiamata dall’articolo 5 della l.r. 8/2013. La modifica rafforza l’orientamento verso ricerca, innovazione e sviluppo tecnologico nel comparto agroalimentare piemontese.
Finalità della fondazione
La nuova formulazione della lettera a) del comma 3 precisa che la fondazione deve intervenire per promuovere:
- la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico;
- con particolare riguardo alle tecniche e tecnologie sostenibili nel settore agroalimentare.
La fondazione ha inoltre lo scopo di realizzare e sviluppare attività finalizzate:
- alla crescita economica, sociale e culturale degli addetti alle filiere agroalimentari;
- allo sviluppo del sistema agroalimentare;
- con attenzione alle interconnessioni con l’ambiente e ai cambiamenti climatici;
- in armonia con la tutela e la valorizzazione del territorio piemontese.
Promozione delle filiere agricole piemontesi
Nell’ambito delle proprie attività, la fondazione è espressamente chiamata a realizzare anche iniziative di promozione e valorizzazione delle filiere agricole piemontesi. La norma consolida quindi una funzione non solo tecnico-scientifica, ma anche di sostegno alla valorizzazione del comparto agricolo regionale.
Regime finanziario
La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria: non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Non sono previsti, quindi, stanziamenti aggiuntivi né effetti finanziari immediati per la Regione.
Portata temporale e applicativa
La disciplina ha efficacia nel territorio della Regione Piemonte e si applica come modifica permanente della norma regionale richiamata, senza limiti temporali specifici indicati nel testo.
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