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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18587/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

All'imputato, comandante provinciale dei vigili del fuoco di Matera, è stato contestato il delitto di peculato per essersi appropriato di un telepass assegnato all'autovettura di servizio (Fiat Punto tg. VF20588) - cessato l'abbinamento al 12/03/2014 - e per averlo usato più volte su un'autovettura privata intestata a lui e al figlio. In Cassazione l'imputato ha proposto due motivi: 1) questione di diritto relativa alla riconducibilità dei fatti alla nuova fattispecie dell'art. 314‑bis c.p. (sosteneva che si tratterebbe di indebita destinazione di bene dismesso, con danno non apprezzabile alla P.A. e quindi applicabile la norma più favorevole); 2) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio (contestava l'applicazione della continuazione, il mancato riconoscimento di circostanze attenuanti e la valutazione del danno e del valore del bene, rilevando anche il pagamento dovuto ad Autostrade).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte che invocava l'applicazione automatica dell'art. 314‑bis: la nuova fattispecie è distinta e sussidiaria rispetto al peculato (art. 314 c.p.) e si applica solo ai casi di distrazione meno gravi non riconducibili alla tipologia appropriativa già punita come peculato. Tuttavia la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Potenza perché la motivazione di merito è carente sotto profili fattuali rilevanti: non è stato chiarito cosa accadde dopo il disaccoppiamento del telepass dall'auto di servizio, quale fosse la procedura di gestione dei telepass, chi avesse materiale disponibilità, se i beni fossero registrati e quale fosse il rapporto concreto tra l'imputato e il telepass. Tali elementi sono essenziali per determinare la qualifica soggettiva dell'agente (se la condotta rientri nel peculato o in altra fattispecie) e dunque la sentenza è annullata con rinvio per ulteriore accertamento. Il secondo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    Tutela l'appropriazione di denaro o cose mobili posseduti per ragioni d'ufficio; le distrazioni appropriative dirette a profitto privato rientrano ancora nel peculato. L'introduzione dell'art. 314‑bis non ha eliminato la tipicità del peculato.

  • art. 314‑bis cod. pen. (indebita destinazione di denaro e di cose mobili)

    "fuori dai casi previsti dall'art. 314"

    Reato introdotto per sanzionare determinate condotte distrattive meno gravi, in area di confine tra peculato e abuso distrattivo; ha carattere sussidiario rispetto all'art. 314 c.p. e non si sovrappone alle distrazioni di tipo appropriativo punite come peculato.

  • art. 323 cod. pen. (abuso d'ufficio)

    Norma storicamente utilizzata per alcune forme di distrazione; è stata oggetto di abrogazione (per parte) e la sua abolizione ha imposto al legislatore nazionale di re‑incriminare alcune condotte tramite l'art. 314‑bis.

  • art. 9, comma 1, d.l. 4 luglio 2024, n. 92

    Ha introdotto, con efficacia dal 5/7/2024, il reato di cui all'art. 314‑bis c.p.; intervento adottato anche per rispettare obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.

  • legge 9 agosto 2024, n. 114

    Con l'art. 1, comma 1, ha abrogato il reato di abuso d'ufficio a decorrere dal 25/8/2024, determinando la necessità di una disciplina sostitutiva per alcune condotte distrattive.

  • Direttiva UE 2017/1371, art. 4, comma 3

    "gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se intenzionale, l'appropriazione indebita costituisca reato" e definizione di "appropriazione indebita" come azione del funzionario pubblico tesa a impegnare o erogare fondi o ad appropriarsi di beni o utilizzarli per uno scopo in ogni modo diverso da quello per essi previsto, che leda gli interessi finanziari dell'Unione

    Fornisce l'obbligo europeo di incriminare l'appropriazione indebita da parte di pubblici funzionari; ha influenzato l'introduzione dell'art. 314‑bis.

  • art. 117, comma 1 Cost.

    Impegna il legislatore nazionale al rispetto degli obblighi derivanti dall'Unione europea in materia penale, giustificando interventi normativi come l'introduzione dell'art. 314‑bis.

  • artt. 357 e 358 cod. pen. e legge 26 aprile 1990, n. 86

    La riforma ha adottato il criterio funzionale‑oggettivo per definire la qualità di pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio; rileva l'attività svolta e la disciplina pubblicistica dell'attività per accertare la qualifica richiesta ai fini del peculato.

  • art. 81 cod. pen.

    Riguarda la continuazione e la commisurazione della pena; nel ricorso era stata dedotta una errata applicazione in relazione alla natura istantanea del peculato, ma la Cassazione ha assorbito tale motivo dopo l'annullamento per carenze istruttorie.

Massime di principio

  • La nuova fattispecie dell'art. 314‑bis c.p. è sussidiaria rispetto al peculato: se la condotta è di tipo appropriativo (destinazione del bene a profitto privato), rimane applicabile l'art. 314 c.p.; l'art. 314‑bis entra in gioco per distrazioni meno gravi non riconducibili al paradigma appropriativo.
  • Dove un bene della P.A. viene materialmente sottratto e destinato a uso personale, è necessario accertare la qualifica soggettiva dell'agente (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) secondo il criterio funzionale per poter configurare il peculato.
  • L'assenza di un significativo danno economico alla P.A. o il limitato valore materiale del bene non escludono automaticamente la rilevanza penale: il giudice deve valutare complessivamente finalità, natura della sottrazione e benefici privati conseguiti.
  • La prova fattuale circa la disponibilità materiale del bene, le procedure di gestione e la registrazione degli strumenti di servizio è cruciale per qualificare giuridicamente la condotta (peculato vs. altre fattispecie come appropriazione indebita o furto).
  • Il riutilizzo o gli usi successivi di un bene sottratto possono essere rilevanti ai fini probatori ma non sempre trasformano il fatto in plurima consumazione: la configurazione della continuazione dipende dall'unità o pluralità dell'evento criminoso e deve essere motivata sul piano fattuale.
  • Il pagamento o il ristoro del danno può influire sul trattamento sanzionatorio (circostanze attenuanti), ma non elimina automaticamente la responsabilità penale se sussistono gli elementi del reato.
  • Dopo l'abrogazione dell'abuso d'ufficio, alcune condotte distrattive sono state ricondotte nell'area di punibilità tramite l'art. 314‑bis; tuttavia non tutte le vecchie forme di abuso distrattivo sono perseguibili: occorre verificare caso per caso l'oggetto materiale (es. beni immobili) e la tipologia della condotta.

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