Cassazione Penale, Sentenza n. 05030/2026 del 06/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di declaratoria di inefficacia del titolo esecutivo italiano costituito dal provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale presso la Corte d'appello di Milano; deduceva che la sentenza italiana era stata riconosciuta in Albania (con decisione della Corte di appello di Tirana dell'11/09/2017) e che, in base alla Convenzione di Strasburgo del 21/03/1983 e all'Accordo aggiuntivo del 23/04/2002, lo Stato di condanna (Italia) avrebbe dovuto sospendere l'esecuzione trasferendo la competenza allo Stato di esecuzione (Albania). Denunciava violazione degli artt. 696, 743 e 746 c.p.p. e della Convenzione di Strasburgo, sostenendo che il riconoscimento e la successiva esecuzione della pena in Albania rendevano inefficace il titolo esecutivo italiano.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che, sebbene vi sia stato un riconoscimento della sentenza italiana in Albania con adozione della misura "medicazione obbligatoria ambulatoriale", non è stata fornita prova certa e formale dell'avvenuta e completa esecuzione della pena in Albania. Nonostante ripetute richieste di informazioni alle autorità albanesi (ultime del 19/07/2024 e 7/08/2024), non risultano documenti che attestino la completa esecuzione della misura alternativa; una sentenza montenegrina del 27/01/2020 che respingeva un'estradizione non è ritenuta, per carenza di allegati, prova dell'intera esecuzione. Alla luce della mancanza di prova che la pena sia stata eseguita integralmente in Albania e del fatto che l'Albania non era parte dell'Unione Europea (e quindi la disciplina del ne bis in idem internazionale fra Stati UE non si applica automaticamente), la Corte ha ritenuto legittima l'esecuzione in Italia delle sentenze italiane riconosciute ma non eseguite all'estero. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese (procedurali).
Norme richiamate
art. 696 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la prevalenza delle convenzioni internazionali sulle norme interne in materia di estradizione e riconoscimento; la Corte osserva il principio ma ne ricava che la prevalenza non opera a prescindere dalla prova dell'effettiva esecuzione della pena nello Stato estero
art. 743 cod. proc. pen.
Citato dal ricorrente nell'ambito delle doglianze procedurali relative all'esecuzione e all'inefficacia del titolo esecutivo; la decisione non rileva una violazione formale di tale norma una volta mancanti le prove dell'esecuzione estera
art. 746 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente connesso alle regole sull'esecuzione e sulla declaratoria di inefficacia del titolo esecutivo; la Corte richiede documentazione probatoria dell'effettiva esecuzione all'estero prima di dichiarare l'inefficacia del titolo italiano
Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 (Convenzione sul riconoscimento delle sentenze penali)
art. 15 (richiamato nella motivazione)
Il ricorrente invoca la disciplina della Convenzione secondo cui, in caso di riconoscimento, l'esecuzione è regolata dalla legge dello Stato di esecuzione e devono essere acquisite informazioni sull'espiazione della pena; la Corte riconosce il principio ma richiede la prova che l'esecuzione sia effettivamente iniziata e completata nello Stato di esecuzione, non basandosi solo sul riconoscimento formale
Accordo aggiuntivo tra Italia e Albania del 23 aprile 2002
Richiamato dal ricorrente come parte del quadro convenzionale applicabile al riconoscimento e all'esecuzione; la Corte valuta l'accordo nel contesto della cooperazione e della necessità di informazioni ufficiali sull'esecuzione della pena
Principio del ne bis in idem (giurisprudenza di legittimità)
La Corte rimarca che il principio del ne bis in idem, secondo la giurisprudenza, ha rango di principio generale nel delimitato ambito degli Stati membri dell'Unione Europea; poiché l'Albania non era parte UE, la disciplina non impedisce automaticamente l'esecuzione in Italia quando la pena non risulta effettivamente eseguita all'estero
Massime di principio
- Il riconoscimento di una sentenza straniera non basta, di per sé, a impedire l'esecuzione della pena nello Stato di condanna: è necessaria la prova formale e documentata che la pena sia stata effettivamente ed integralmente eseguita nello Stato di esecuzione.
- Le convenzioni internazionali (es. Convenzione di Strasburgo) e gli accordi bilaterali prevalgono sulle norme interne, ma la loro efficacia pratica dipende dalla cooperazione tra Stati e dalla produzione di certificazioni ufficiali circa l'esecuzione della pena.
- In assenza di risposta o di documentazione idonea da parte dello Stato che ha riconosciuto la sentenza, l'autorità giudiziaria dello Stato di condanna può procedere all'esecuzione interna del titolo esecutivo.
- Il principio del ne bis in idem ha portata rafforzata nell'ambito UE; tra Stati non appartenenti all'UE la sua operatività è meno automatica e richiede verifica puntuale della concreta esecuzione della pena all'estero.
- Per evitare la duplicazione dell'esecuzione o contestazioni future, chi si trovi nella posizione del condannato dovrebbe far valere tempestivamente e tramite canali ufficiali (ministeri, rogatorie, certificati dell'autorità giudiziaria straniera) l'avvenuta esecuzione o la misura sostitutiva applicata nello Stato estero, ottenendo documentazione di 'chiusura' dell'esecuzione.
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