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Ordinanza

Ordinanza n. 9843/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento - delle determinazioni assunte dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa nella seduta del 15 aprile 2026 con riferimento alla procedura di assegnazione delle funzioni di Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato e, in particolare, la mancata approvazione della proposta, formulata dalla competente Commissione, di attribuzione di tali funzioni al ricorrente e della determinazione di restituzione dell’affare in Commissione; - di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto tra cui, in particolare, il verbale della seduta del 15 aprile 2026 approvato il 29 aprile 2026, ancorché non conosciuto, e l’art. 16, comma 4, lett. d) del Regolamento per il funzionamento del CPGA ove è previsto il “voto segreto” per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, e il comma 5 dello stesso articolo ove computa gli astenuti come voti contrari

Giustizia amministrativa202605219

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazioni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa assunte il 15 aprile 2026 sulla procedura per l'assegnazione delle funzioni di Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, inclusa la mancata approvazione della proposta favorevole al ricorrente e la restituzione degli atti alla Commissione; impugnazione anche delle pertinenti disposizioni regolamentari sul voto segreto e sul computo degli astenuti come voti contrari

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato le determinazioni assunte dal Plenum del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa nella seduta del 15 aprile 2026, contestando in particolare la mancata approvazione della proposta della competente Commissione di attribuirgli le funzioni di Presidente aggiunto del Consiglio di Stato e la restituzione dell'affare alla Commissione. Sono stati inoltre impugnati gli atti connessi e presupposti, tra cui il verbale della seduta e l'art. 16, comma 4, lett. d), del Regolamento per il funzionamento del CPGA, relativo al voto segreto per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonché il comma 5, concernente il computo degli astenuti come voti contrari. In sede cautelare, il TAR ha rilevato l'assenza in atti della prova del perfezionamento, nei confronti di due parti evocate in giudizio, delle notificazioni del ricorso effettuate a mezzo posta. Ha inoltre ritenuto necessario acquisire i verbali delle riunioni della Quarta Commissione del CPGA e ogni ulteriore atto o documento formato o acquisito nell'ambito della procedura, nonché una relazione sugli eventuali sviluppi successivi alla seduta del 15 aprile 2026 e sull'eventuale calendarizzazione di una nuova seduta del Plenum.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda cautelare né le questioni di rito o di merito. Richiamato l'art. 55, comma 5, c.p.a. sui termini per la trattazione della domanda cautelare, ha ordinato alla parte ricorrente di depositare, entro quindici giorni dalla notificazione o dalla comunicazione dell'ordinanza, documentazione idonea a comprovare la data di perfezionamento delle notificazioni nei confronti di tutte le parti evocate in giudizio. Ha disposto altresì un'istruttoria a carico del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, da adempiere entro il medesimo termine, mediante deposito dei verbali della Quarta Commissione e di ogni altro atto o documento relativo alla procedura, nonché di una relazione documentata sugli eventuali atti compiuti dopo il 15 aprile 2026 e sull'eventuale fissazione di una nuova seduta del Plenum. La trattazione è stata differita alla camera di consiglio del 24 giugno 2026, con riserva di ogni statuizione in rito, nel merito e sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 5, c.p.a.

    sulla domanda cautelare il collegio pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso

    La trattazione collegiale della domanda cautelare presuppone il rispetto dei termini decorrenti dal perfezionamento dell'ultima notificazione e dal deposito del ricorso; in mancanza della prova del perfezionamento di alcune notificazioni, il giudice dispone gli accertamenti necessari e differisce la trattazione.

Massime di principio

  • Quando, in sede cautelare, non risulti documentalmente provata la data di perfezionamento della notificazione del ricorso nei confronti di una o più parti evocate, il giudice deve acquisire tale prova prima di procedere alla decisione, disponendo il deposito della relativa documentazione e differendo la trattazione.
  • Il giudice amministrativo può disporre, anche nella fase cautelare, l'acquisizione dei verbali e degli atti formati o acquisiti dall'amministrazione quando tali documenti siano necessari per valutare le doglianze proposte e la legittimità dell'azione amministrativa.
  • Quando gli atti di una procedura amministrativa siano stati restituiti a un organo interno per una rinnovata trattazione, l'istruttoria giudiziale può comprendere una relazione documentata sugli sviluppi successivi e sull'eventuale fissazione di ulteriori sedute decisorie.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareIstruttoria processualeTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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