Sentenza del 07/09/2016 n. 222 - Comm. Trib. Prov. Novara
Imposta Comunale sugli immobili - Base imponibile - Variazione catastale conseguente a trasformazione su fabbricati oggetto d'imposta - Obbligo di denuncia - Fattispecie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la maggiore imposta determinata dal Comune in seguito a una variazione catastale derivante dalla trasformazione del fabbricato soggetto a imposizione. La contestazione riguardava, in particolare, l'asserita insussistenza dell'obbligo di presentare una denuncia o dichiarazione di variazione e delle conseguenti sanzioni per le annualità successive.
La decisione
La maggiore imposta è stata ritenuta correttamente liquidata sulla base della variazione catastale rilevante. È stato affermato che il contribuente aveva l'obbligo di dichiarare la variazione, poiché essa incideva sulla determinazione del tributo rispetto ai dati già conosciuti dall'Ente. L'obbligo dichiarativo non si esaurisce con la scadenza del primo termine previsto per la denuncia, ma permane fino alla sua effettiva presentazione. L'omissione costituisce una violazione autonoma per ciascun anno d'imposta. Pertanto, la sanzione può essere evitata soltanto presentando una denuncia valida anche per l'annualità interessata.
Norme richiamate
Art. 10, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Obbligo di denunciare il possesso ovvero di dichiarare il valore degli immobili incidente sulla determinazione dell'imposta.
La norma impone al contribuente di presentare la denuncia o la dichiarazione di variazione quando intervengano modifiche rilevanti ai fini della liquidazione dell'imposta. L'obbligo permane fino all'effettiva presentazione della dichiarazione.
Art. 14, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Sanzioni per l'omessa o infedele dichiarazione.
L'omissione della denuncia integra una violazione autonoma per ciascuna annualità d'imposta interessata, nonostante la scadenza del termine iniziale per la presentazione.
Massime di principio
- Quando una variazione catastale o edilizia incide sulla base imponibile o sull'importo del tributo, il contribuente deve presentare una dichiarazione o denuncia di variazione, anche se l'immobile era già noto al Comune.
- L'obbligo dichiarativo non si considera automaticamente assolto per il solo decorso del termine previsto per la prima denuncia e continua a sussistere finché la dichiarazione non viene presentata.
- L'omissione dichiarativa può determinare una sanzione distinta per ciascun anno d'imposta in cui l'adempimento è rimasto inosservato.
- La conoscenza dell'immobile da parte dell'amministrazione non esclude l'obbligo del contribuente quando la variazione modifica elementi rilevanti per il calcolo del tributo.
- Per evitare le sanzioni relative a una specifica annualità, la dichiarazione presentata deve essere idonea a produrre effetti anche per quell'anno e deve contenere la variazione rilevante.
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