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Circolare

Circolare Inail n. 41 del 12 settembre 2023

Indennizzi del danno biologico: rivalutazione annuale degli importi a decorrere dal 1° luglio 2023.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la rivalutazione annuale degli importi degli indennizzi per danno biologico, disposta con decreto ministeriale 2 agosto 2023, n. 105, sulla base della variazione ISTAT (+8,1%) e della delibera del Consiglio di amministrazione Inail n. 116/2023. La misura si applica ai ratei di rendita maturati e agli indennizzi in capitale liquidati a decorrere dal 1° luglio 2023, con modalità operative relative a casi di accertamento provvisorio, revisioni e aggravamenti; gli importi saranno liquidati d'ufficio e comunicati agli interessati.

Indennizzi del danno biologico: rivalutazione annuale degli importi a decorrere dal 1° luglio 2023

Punti principali

Quadro normativo

Riferimento alle principali norme: DPR 30/6/1965 n.1124, D.lgs. 23/2/2000 n.38 (art.13), DM 12/7/2000 (tabelle), leggi di stabilità e successivi decreti ministeriali, nonché delibera Inail 15/5/2023 n.116 e DM 2/8/2023 n.105.

Variazione ISTAT e provvedimenti

ISTAT ha rilevato una variazione dell'indice prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pari all'8,1% (anno 2023). Su tale base il DM 2/8/2023 n.105 ha disposto la rivalutazione con decorrenza 1° luglio 2023, su proposta dell'Inail.

Ambito di applicazione temporale

La rivalutazione riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2023; si somma alle rivalutazioni precedenti e si applica tenendo conto della tabella in vigore alla data dell'evento lesivo.

Rendite: modalità di applicazione

Per i ratei maturati dal 1° luglio 2023 l'incremento si applica alla quota che ristora il danno biologico, comprensiva delle precedenti rivalutazioni; gli importi saranno corrisposti nel rateo di rendita di dicembre 2023.

Indennizzi in capitale: modalità di applicazione

L'incremento si applica agli indennizzi in capitale erogati a seguito di provvedimenti emanati dal 1° luglio 2023, calcolati sulla tabella riferita alla data dell'evento lesivo; per accertamenti provvisori la rivalutazione è corrisposta solo dopo l'accertamento definitivo.

Accertamenti provvisori e acconti

Se l'acconto è erogato prima del 1° luglio 2023 e l'accertamento definitivo avviene dopo, la rivalutazione si applica all'importo eventualmente dovuto a seguito della valutazione definitiva.

Revisioni e aggravamenti

In caso di revisione o aggravamento la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi liquidati a far data dal 1° luglio 2023.

Liquidazione e comunicazione

Gli importi relativi alla rivalutazione saranno liquidati d'ufficio secondo le ordinarie modalità di pagamento delle prestazioni economiche; agli interessati sarà inviato apposito provvedimento di liquidazione elaborato a livello centrale.

Criteri tabellari per gli eventi (nota applicativa)

Per indennizzi in capitale relativi a eventi dal 1° gennaio 2019 si applicano i valori della tabella DM 23/4/2019; per eventi antecedenti si confermano i valori delle tabelle previgenti (DM 12/7/2000), con eccezioni per aggravamenti e unificazioni con ultimo evento successivo al 1° gennaio 2019.

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