Circolare Inail n. 42 del 18 settembre 2023
Pagamento dei premi e accessori. Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeA seguito della decisione di politica monetaria della BCE del 14 settembre 2023 (tasso ORP 4,50%), a decorrere dal 20 settembre 2023 INAIL applica un tasso del 10,50% per le rateazioni dei debiti per premi e accessori e un tasso del 10,00% per le sanzioni civili. Restano invariati i piani di ammortamento già determinati per rateazioni in corso; sono previste misure di riduzione delle sanzioni per procedure concorsuali, con applicazione del tasso legale quando più favorevole.
Pagamento dei premi e accessori. Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili
Punti principali
Decisione BCE e calcolo dei tassi
La BCE ha fissato l'ORP al 4,50% (14/09/2023). Per le rateazioni il tasso applicato è ORP + 6 punti (4,5% + 6% = 10,50%). Per le sanzioni civili il tasso è ORP + 5,5 punti (4,5% + 5,5% = 10,00%). Decorrenza: 20 settembre 2023.
Rateazioni dei debiti per premi e accessori
Per le istanze di rateazione presentate dal 20/09/2023 il tasso di interesse da applicare ai piani di ammortamento è il 10,50%. Le rateazioni già in corso non subiscono modifiche: restano validi i piani determinati con il tasso in vigore alla data di presentazione dell'istanza.
Sanzioni civili - ambito di applicazione
A decorrere dal 20/09/2023 si applica la sanzione civile al tasso del 10,00% nei seguenti casi: a) mancato o ritardato pagamento rilevabile da denunce/registrazioni obbligatorie; b) evasione connessa a denunce/registrazioni omesse o non veritiere, se la denuncia spontanea avviene entro 12 mesi e il pagamento entro 30 giorni dalla denuncia; c) mancato/ritardato pagamento dovuto a incertezze oggettive poi riconosciute, se versamento effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori. La sanzione non può comunque superare il 40% dell'importo dovuto.
Sanzioni civili in misura ridotta per procedure concorsuali
Per aziende in procedure concorsuali, previa integrale corresponsione di contributi e spese, le sanzioni possono essere ridotte fino a non meno del tasso degli interessi legali. Attuazione INAIL: per omissione la misura ridotta è pari all'ORP; per evasione ORP + 2 punti. Poiché l'ORP (4,5%) è inferiore al tasso legale vigente (5,00%), a decorrere dal 20/09/2023 si applica il 5,00% per omissione e il 7,00% per evasione (tasso legale + 2 punti).
Decorrenza, validità e allegati
Le modifiche decorrono dal 20 settembre 2023. I piani di rateazione già determinati restano immutati. La circolare fa riferimento a normative rilevanti e include 2 allegati (decisione BCE e dettaglio tassi/piani).
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