Circolare Inail n. 37 del 31 luglio 2023
Pagamento dei premi e accessori. Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeA seguito della decisione di politica monetaria della BCE del 27 luglio 2023 (ORP = 4,25%), a decorrere dal 2 agosto 2023 sono aggiornati i tassi applicabili alle rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e alla misura delle sanzioni civili: il tasso per le rateazioni diventa 10,25% e la sanzione civile ordinaria 9,75%. Le rateazioni in corso non variano; sono previste disposizioni specifiche per la riduzione delle sanzioni in procedure concorsuali.
Pagamento dei premi e accessori. Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili
Punti principali
Quadro normativo
Richiamo a decreti e leggi di riferimento (decreto-legge 14/06/1996 n.318, legge 23/12/1998 n.448, legge 23/12/2000 n.388, decreto MEF 26/09/2005, determinazione Presidente INAIL 27/07/2019 n.227) e al provvedimento BCE del 27/07/2023.
Decisione BCE e decorrenza
La BCE ha fissato l'ORP al 4,25% con effetto sulla determinazione dei tassi a partire dal 2 agosto 2023.
Tasso per rateazioni dei premi e accessori
Il tasso per le rateazioni è pari all'ORP maggiorato di 6 punti; pertanto per le istanze presentate dal 2/8/2023 il tasso è 10,25%. I piani di ammortamento già in corso restano invariati.
Misura delle sanzioni civili ordinarie
La sanzione civile è pari all'ORP maggiorato di 5,5 punti: dal 2/8/2023 la misura è 9,75%. Si applica nei casi previsti dagli artt.116 commi 8 e 10 (mancato/ritardato pagamento rilevabile da denunce/registrazioni, evasione con omessa/non conforme denuncia se effettuata spontaneamente nei termini, e incertezze oggettive poi riconosciute).
Sanzioni civili in misura ridotta per procedure concorsuali
Per aziende in procedure concorsuali, le sanzioni possono essere ridotte a un tasso non inferiore agli interessi legali se contributi e spese sono integralmente pagati. La prassi INAIL prevede riduzioni: omissione = ORP; evasione = ORP + 2 punti. Poiché l'ORP (4,25%) è inferiore agli interessi legali vigenti (5,00%), si applicano i tassi legali: 5,00% per omissione e 7,00% per evasione a decorrere dal 2/8/2023.
Applicazioni pratiche e allegati
Le nuove misure si applicano alle istanze presentate dal 2/8/2023; le rateazioni in corso non subiscono modifiche. La circolare riporta due allegati (decisione BCE e tabelle/indicazioni sui piani).
Testo integrale
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