L.R. Calabria 14/2023
Disciplina delle attività di coltivazione, raccolta, prima trasformazione, trasformazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Calabria coltivazione, raccolta, prima trasformazione, trasformazione e commercializzazione delle piante officinali, istituendo registro regionale, Osservatorio, corsi formativi, marchi di qualità e sanzioni. Restano esclusi uso domestico privato e alcune specie/attività speciali. Entrata in vigore il 18 aprile 2023, con regolamento attuativo entro 180 giorni; il testo coordinato recepisce le modifiche della l.r. 47/2023.
Disciplina calabrese delle piante officinali
Disciplina delle attività di coltivazione e filiera delle piante officinali in Calabria
La legge regionale Calabria n. 14 del 2023 disciplina la filiera delle piante officinali nel territorio regionale, dalla coltivazione alla commercializzazione, con attenzione alla tutela del patrimonio naturale, alla formazione degli operatori e alla valorizzazione economica e ambientale del settore.
Oggetto e ambito di applicazione
La Regione Calabria riconosce e tutela la diversità del patrimonio di piante officinali del proprio territorio sotto il profilo scientifico, culturale, ambientale ed economico, promuovendone la sostenibilità e l’utilizzazione dei servizi ecosistemici. La disciplina riguarda coltivazione, raccolta, prima trasformazione, trasformazione e commercializzazione di piante officinali coltivate o spontanee, delle loro parti e dei derivati raccolti in Calabria, in attuazione del d.lgs. 75/2018 e dei relativi decreti attuativi.
Sono escluse le attività svolte per il solo uso domestico privato. Per quanto non regolato espressamente, si applicano le definizioni e le disposizioni regionali, nazionali e comunitarie vigenti, nonché gli accordi Stato-Regioni e Province autonome.
Definizioni rilevanti
Ai fini della legge:
- le “piante officinali” comprendono piante medicinali, aromatiche e da profumo, nonché alghe, funghi macroscopici e licheni destinati agli usi consentiti dalla normativa di settore;
- il “Registro delle officinali” è l’elenco delle specie coltivate o spontanee presenti in Calabria;
- la “coltivazione” comprende anche le operazioni vivaistiche;
- la “prima trasformazione” include operazioni indispensabili come lavaggio, cernita, essiccazione, taglio, polverizzazione, macerazione e ottenimento di oli essenziali da piante fresche direttamente in azienda, oltre alle attività di stabilizzazione e conservazione del prodotto;
- la “trasformazione” è ogni altra attività non ricompresa nella prima trasformazione.
Osservatorio regionale delle piante officinali
È istituito l’Osservatorio regionale delle Piante officinali, costituito con deliberazione della Giunta regionale e con durata triennale. L’organismo è composto da rappresentanti dei dipartimenti regionali competenti, delle università calabresi, dell’ARSAC, delle organizzazioni agricole, degli ordini professionali, di ANCI, UPI e dei consorzi di tutela delle specie DOP o IGP; la Giunta può integrare fino a tre ulteriori esperti.
L’istituzione non comporta nuovi o maggiori oneri: ai componenti non spettano compensi, gettoni, indennità, emolumenti o rimborsi. Le funzioni di supporto sono assicurate dall’ARSAC con risorse già assegnate.
L’Osservatorio svolge funzioni di analisi, studio e ricerca e, in particolare, cura il censimento delle officinali, la promozione del settore, la diffusione dei risultati scientifici e il coordinamento dello sviluppo delle filiere.
Registro regionale delle specie officinali
Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge deve essere istituito il Registro delle specie officinali spontanee e coltivate della Regione Calabria, a cura dell’Osservatorio. Il Registro considera:
- specie coltivate già oggetto di tutela ai sensi della normativa regionale;
- specie spontanee oggetto di tutela, comprese le aree protette;
- specie spontanee non tutelate.
Il Registro deve essere omogeneo e confrontabile con strumenti analoghi nazionali, comunitari e internazionali, è pubblico e consultabile anche in via informatica e telematica. Possono essere presentate proposte di iscrizione da enti scientifici, enti pubblici, associazioni, organizzazioni private e cittadini, purché corredate da scheda tecnica e documentazione storico-scientifica. Aggiornamenti e approvazione del Registro avvengono con decreto del dirigente generale del dipartimento agricoltura.
Coltivazione, raccolta e prima trasformazione
La coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione delle officinali sono qualificate come attività agricole. L’imprenditore agricolo può svolgerle in azienda senza autorizzazione, salvo i casi espressamente previsti dalla legge e dal d.lgs. 75/2018.
La coltivazione è libera ma deve rispettare la normativa regionale e statale. Nel registro, le specie ricadenti nel d.P.R. 309/1990 sono evidenziate con doppio asterisco; quelle marcate con un asterisco devono essere coltivate e sottoposte a prima trasformazione in modo idoneo, con obbligo per il titolare di informare la Regione e di indicare la specie coltivata e il contratto con l’azienda utilizzatrice. La coltivazione della Cannabis sativa L. per semi e derivati resta regolata dalla legge n. 242/2016, mentre quella per foglie, infiorescenze o sostanze attive a uso medicinale è soggetta al d.P.R. 309/1990 e richiede autorizzazione del Ministero della salute.
Le attività devono seguire le Good Agricultural and Collection Practice (GACP) 2006 dell’EMA; il titolare o un suo delegato deve garantire l’adeguata istruzione del personale. La vendita delle piante officinali resta disciplinata dalle norme di settore. Sono inoltre escluse le specie officinali ricadenti nella disciplina del d.P.R. 309/1990 e quelle incluse negli elenchi di specie esotiche di rilevanza unionale o nazionale di cui al d.lgs. 230/2017.
Raccolta delle piante officinali spontanee
La raccolta delle piante officinali spontanee è consentita solo quando le caratteristiche morfologiche permettono di identificare agevolmente la specie e deve avvenire nel rispetto degli equilibri idrogeologici e della biodiversità. La disciplina di raccolta tiene conto delle norme sulla produzione biologica, delle specie ammesse dal Registro, dei limiti di prelievo e della possibilità di domesticazione di specie spontanee.
La raccolta è riservata a soggetti titolari di autorizzazione regionale o a personale incaricato sotto la responsabilità del titolare del tesserino; la formazione necessaria è quella prevista dalla legge. Le specie sottoposte a specifiche tutele internazionali, europee, nazionali o regionali, nonché quelle presenti in aree protette, restano regolate dalla normativa speciale e sono escluse dal campo di applicazione della legge. La raccolta per autoconsumo familiare è esentata dagli obblighi previsti.
Divieti e limitazioni alla raccolta
La raccolta è vietata:
- nelle aree limitrofe alle discariche, anche non autorizzate;
- nelle zone industriali e in quelle circostanti;
- nei giardini e parchi privati;
- nelle aree urbane ed extraurbane entro 20 metri dal margine delle strade pubbliche.
È vietato estirpare piante complete di radici e porzioni di terreno in modo da comprometterne ricrescita e riproduzione, nonché usare strumenti o mezzi che danneggino la fitocenosi naturale e le radici. La Giunta regionale può inoltre impartire disposizioni specifiche o limitare la raccolta in determinati periodi dell’anno.
Prima trasformazione, trasformazione e regole per gli usi medicinale e alimentare
La prima trasformazione può essere svolta da soggetti in possesso di specifici requisiti formativi: titolo di studio idoneo previsto dalla normativa statale oppure frequenza con esito positivo dei corsi regionali, o di corsi equivalenti svolti in altre Regioni o Stati membri UE con contenuti minimi corrispondenti. Il riconoscimento dei corsi equivalenti è affidato alla struttura regionale competente, sentito l’Osservatorio.
I requisiti possono essere posseduti anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo grado del titolare dell’azienda agricola. Chi svolge solo coltivazione e raccolta non è tenuto a possederli.
Per le officinali destinate a uso medicinale, la prima trasformazione deve avvenire secondo GMP e richiede autorizzazione AIFA; per sostanze rientranti nel d.P.R. 309/1990 è necessaria anche l’autorizzazione del Ministero della salute. Per le officinali destinate ad uso alimentare continuano ad applicarsi il regolamento (CE) n. 178/2002, il regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti e la normativa igienico-sanitaria di settore.
Formazione, aggiornamento e tesserino per i raccoglitori
La Regione, con il supporto dell’Osservatorio e dell’ARSAC e in accordo con università, ordini professionali ed enti di ricerca, organizza annualmente corsi di formazione, aggiornamento e seminari per gli operatori del settore, senza nuovi oneri. I percorsi riguardano coltivazione, raccolta, prima trasformazione e trasformazione.
Per la raccolta delle officinali spontanee è previsto un tesserino che attribuisce il titolo di “raccoglitore di piante officinali spontanee” e abilita all’autorizzazione alla raccolta. Il rilascio richiede un titolo di studio idoneo, il superamento di un colloquio finale e la verifica sugli argomenti indicati dal decreto ministeriale 21 gennaio 2022.
Sono previsti anche corsi specifici per chi intende svolgere prima trasformazione, trasformazione e commercializzazione di officinali e derivati per usi alimentari, domestici e cosmetici, nonché corsi dedicati alle officinali a uso medicinale. La Giunta regionale determina contenuti, durata, modalità, contributo di partecipazione e rilascio del tesserino. Il regolamento attuativo può individuare titoli di studio esoneranti dalla frequenza, fermo il colloquio finale. Gli operatori relativi a officinali DOP, IGP o biologiche certificate sono esclusi dagli obblighi formativi.
Marchi collettivi, contrassegno di origine e qualità
La Regione, con il supporto di Osservatorio, università, enti di ricerca, ordini professionali e ARSAC, promuove marchi collettivi conformi al diritto dell’Unione europea, finalizzati a certificare standard di qualità nella filiera delle piante officinali.
Il riconoscimento può riguardare officinali coltivate o raccolte in Calabria e i relativi prodotti derivati, secondo requisiti e modalità stabiliti dal regolamento attuativo.
Elenco dei raccoglitori autorizzati
Presso il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura è istituito e aggiornato periodicamente l’elenco dei raccoglitori autorizzati di piante officinali spontanee, sulla base del superamento del corso di formazione. La gestione dell’elenco è demandata alle modalità definite dal regolamento di attuazione.
Sanzioni amministrative e revoca dell’autorizzazione
Le violazioni della legge comportano sanzioni amministrative pecuniarie per:
- inosservanza delle prescrizioni dell’articolo 6: da 180 a 1.000 euro;
- inosservanza delle prescrizioni dell’articolo 7: da 150 a 1.200 euro;
- svolgimento di raccolta o prima trasformazione senza i requisiti previsti: da 200 a 1.000 euro.
Per le violazioni dell’articolo 5 la previsione sanzionatoria originaria è stata soppressa dal testo coordinato. L’accertamento e l’applicazione delle sanzioni seguono la legge n. 689/1981, ferma la denuncia all’autorità giudiziaria in caso di reato. In caso di recidiva, l’autorizzazione alla raccolta è revocata. L’accertamento può essere svolto dai carabinieri forestali, dai vigili urbani e dalle guardie campestri. Le sanzioni sono cumulabili.
Incentivi e premialità
La Regione favorisce la coltivazione delle specie officinali e l’attività vivaistica per il recupero e la moltiplicazione di specie autoctone, anche per prevenire fenomeni di degrado ambientale. Nei bandi per contributi alle imprese agricole possono essere previste premialità come preferenza in graduatoria, punteggio aggiuntivo o riserva di quota delle risorse finanziarie.
Regolamento attuativo, neutralità finanziaria ed entrata in vigore
La Giunta regionale deve adottare entro 180 giorni dall’entrata in vigore un regolamento attuativo per definire le norme di dettaglio e disciplinare la raccolta e tutela delle specie più diffuse ai fini della biodiversità. L’attuazione della legge deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURC, quindi dal 18 aprile 2023.
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