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Legge

L.R. Calabria 16/2023

Autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC).

Normativa regionaleL.R. Calabria 16/2023Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge autorizzava il rilascio a Ferrovie della Calabria S.r.l. di titoli per il noleggio con conducente (NCC) in Calabria, fino a 200 autovetture, in via temporanea e nelle more di una disciplina specifica da adottare entro un anno. Disponeva anche l’assenza di nuovi oneri per il bilancio regionale. I commi sull’autorizzazione sono stati poi dichiarati illegittimi dalla Corte costituzionale.

Autorizzazione NCC a Ferrovie della Calabria S.r.l.

Autorizzazione NCC a Ferrovie della Calabria S.r.l.

La legge regionale disciplinava un’autorizzazione straordinaria per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC) da parte di Ferrovie della Calabria S.r.l. nel territorio della Regione Calabria, con finalità connesse all’aumento della domanda e ai flussi turistici.

Disciplina dell’autorizzazione

La disposizione prevedeva che il competente dipartimento regionale rilasciasse a Ferrovie della Calabria S.r.l., già abilitata al noleggio autobus con conducente, titoli autorizzatori non cedibili per svolgere il servizio NCC ai sensi della legge n. 21 del 1992.

  • L’ambito territoriale era limitato alla Regione Calabria.
  • L’autorizzazione era giustificata dalla necessità di fronteggiare l’incremento della domanda e garantire i servizi di trasporto.
  • I titoli erano subordinati alla verifica dei requisiti previsti dall’art. 6 della legge n. 21/1992.
  • Il rilascio avveniva nelle more di una specifica disciplina normativa regionale.

Limite quantitativo e transitorietà

L’autorizzazione era prevista entro un limite massimo di 200 autovetture, indicato come proporzionato alle esigenze dell’utenza. La norma aveva carattere provvisorio, poiché era espressamente collegata all’adozione di una disciplina specifica da emanarsi entro un anno dall’entrata in vigore della legge.

Regime finanziario

La legge stabiliva l’assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Vicende successive e attualità

La Corte costituzionale, con sentenza n. 206 del 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, che contenevano la disciplina autorizzatoria. Pertanto la parte sostanziale della legge risulta priva di efficacia applicativa attuale; resta il dato formale della clausola di invarianza finanziaria, ma la disciplina principale è stata eliminata.

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