Sentenza n. 253/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia, ritenendola rituale, e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, c.p.a. Non è stata quindi esaminata nel merito la domanda di ottemperanza né la questione relativa all’esecuzione dell’ordinanza ex art. 35-ter o.p. In considerazione della particolarità del caso e dell’originalità delle questioni trattate, le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: mancata esecuzione dell’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza emessa ex art. 35-ter o.p., confermata dal Tribunale di Sorveglianza
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dell’ordinanza emessa il 17 dicembre 2019 dal Magistrato di Sorveglianza di Potenza ai sensi dell’art. 35-ter o.p., confermata dal Tribunale di Sorveglianza di Potenza con ordinanza del 23 settembre 2020 e notificata il 28 ottobre 2020. Nel corso del giudizio, con atto notificato il 15 giugno 2026, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, c.p.a.
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.
La rinuncia rituale al ricorso comporta la declaratoria di estinzione del giudizio.
artt. 84 e 85 c.p.a.
Sono richiamati nel contesto della rinuncia al ricorso e della definizione del giudizio.
art. 35-ter o.p.
Costituisce la base normativa dell’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di cui il ricorrente chiedeva l’ottemperanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Giustifica l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui ... all’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata in relazione alla diffusione della sentenza.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso consente al giudice amministrativo di definire il giudizio mediante declaratoria di estinzione, senza esaminare nel merito la domanda proposta.
- In caso di estinzione conseguente a rinuncia, le spese possono essere compensate quando il giudice ravvisi la particolarità del caso e l’originalità delle questioni trattate.
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