Sentenza n. 4155/2026 - Milano, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Milano n. 1588/2024, depositata e resa pubblica il 27.03.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 691/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'istruzione e del merito ad assegnarle la carta elettronica del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, oltre agli accessori previsti dalla sentenza. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza del Ministero e ha chiesto anche la condanna al pagamento di una penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. Il ricorso è stato ritenuto tempestivo, essendo stata prodotta la copia asseverata della sentenza, l'attestazione del passaggio in giudicato e la prova della notificazione del titolo esecutivo, nel rispetto del termine dilatorio di 120 giorni. Il Ministero si è costituito senza contestare l'inadempimento né fornire indicazioni sull'esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo incontestati sia l'an sia il quantum del credito. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, rilasciando alla ricorrente la carta elettronica del docente e accreditandovi 1.500 euro, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, decorrenti dalla maturazione del diritto fino alla concreta attribuzione. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di attività connessa ai doveri d'istituto. È stata respinta la domanda di astreinte, poiché la carta del docente costituisce un contributo per l'aggiornamento e la formazione, non un corrispettivo, e la condanna agli interessi prevista dal giudicato è stata ritenuta già satisfattiva anche rispetto a eventuali ulteriori ritardi. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Consente di agire per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Prevede la possibilità di fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la relativa domanda è stata respinta.
art. 14 d.l. n. 669/1996
"termine dilatorio di centoventi giorni"
Il ricorso per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione è stato ritenuto tempestivo perché proposto dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
"carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente"
Costituisce la base normativa della carta elettronica del docente, riconosciuta nel giudicato da eseguire per il valore di 500 euro per ciascun anno scolastico.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
"oltre interessi o rivalutazione"
È stato applicato per riconoscere, sul credito di 1.500 euro, interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto alla concreta attribuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, la produzione della copia asseverata del titolo, dell'attestazione del passaggio in giudicato e della prova della notificazione consente di verificare il presupposto formale dell'azione, purché sia rispettato il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
- Quando l'amministrazione non contesta l'inadempimento dedotto dal ricorrente e non fornisce indicazioni sull'esecuzione del titolo, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento sulla base dell'importo risultante incontestato, indicando un termine per l'esecuzione e le concrete modalità attuative.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuato presso un ufficio pubblico competente o funzionalmente idoneo, attribuendogli il potere di provvedere in luogo dell'amministrazione e fissando un ulteriore termine per l'esecuzione.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in relazione alla natura della prestazione dovuta, risulti manifestamente iniqua e il giudicato preveda già il riconoscimento di interessi idonei a compensare l'ulteriore ritardo nell'adempimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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