Ordinanza n. 317/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza del Comune di Campo nell'Elba n. 47 del 16 aprile 2026, di divieto di prosecuzione dell'attività di cui alla pratica SUAP n. 86/2026 prot. n.4404 del 20/03/2026, ai sensi dell'art.19, comma 3, della Legge n. 241/1990; - del parere del Responsabile dell’Area Tecnica Comunale – Ufficio Demanio di cui alla nota prot. n. 5515 del 10 aprile 2026 (citata nel provvedimento impugnato), nella parte in cui afferma che “in riferimento a quanto inviato, per gli adempimenti di competenza, si rileva che l’area oggetto di contratto di comodato d’uso non risulta avere la destinazione d’uso (commerciale) prevista dal punto 7 dell’art.27 del Regolamento sulla gestione del demanio marittimo vigente”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di divieto di prosecuzione dell'attività segnalata tramite SUAP e parere tecnico-demaniale presupposto
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza comunale che vietava la prosecuzione dell'attività oggetto della pratica SUAP, adottata ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990. È stato inoltre impugnato il parere del Responsabile dell'Area Tecnica comunale – Ufficio Demanio, richiamato nell'ordinanza, secondo cui l'area oggetto di comodato d'uso non avrebbe avuto la destinazione d'uso commerciale prevista dal regolamento comunale sulla gestione del demanio marittimo. Dal testo non risultano ulteriori motivi di illegittimità articolati nel ricorso; il giudice ha esaminato esclusivamente la domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che, nel bilanciamento degli interessi, la domanda cautelare potesse essere accolta e ha quindi sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato. Non sono esplicitati nel testo il fumus boni iuris né le ragioni specifiche del bilanciamento, sicché non è possibile ricostruire quali censure siano state ritenute persuasive o quale pregiudizio sia stato considerato prevalente. La controversia è stata rinviata alla trattazione di merito in udienza pubblica il 4 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 19, comma 3, l. 241/1990
divieto di prosecuzione dell'attività
La norma è indicata quale base normativa dell'ordinanza comunale di divieto di prosecuzione dell'attività segnalata; l'ordinanza cautelare non ne esplicita l'interpretazione.
art. 55 c.p.a.
La norma è richiamata quale fondamento della domanda e della decisione cautelare; il provvedimento non ne specifica ulteriormente l'interpretazione.
Massime di principio
- Nella fase cautelare il giudice amministrativo può sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato quando, all'esito del bilanciamento degli interessi, ritenga prevalenti le esigenze cautelari della parte ricorrente; la sospensione non definisce il merito della controversia.
- L'accoglimento della domanda cautelare non determina la definizione del giudizio, che deve essere successivamente trattato nel merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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