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Sentenza

Sentenza n. 1452/2026 - Torino, Sezione 1

per l'ottemperanza Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della sentenza del T.A.R. Piemonte, Sez. I, del 9.12.2025, n. 1758, resa nel giudizio iscritto al n. di R.G. 1331/2025, notificata il 9.12.2025 e passata in giudicato, e per l’effetto, per la dichiarazione di nullità o, in subordine (e previa conversione del rito ex art. 32 c.p.a.), per l’annullamento: -I) della nota del 14.1.2026 con cui la Città di Torino ha comunicato alla Gpadel quali sono state le attività svolte dalla Commissione e dal Responsabile del procedimento in pretesa esecuzione della suddetta sentenza n. 1758/2025, trasmettendo la relativa documentazione; -II) della determinazione dirigenziale del 13.1.2026, n. 55, notificata unitamente alla suddetta nota del 14.1.2026, con cui la Città di Torino: - ha preso atto “che la competente Commissione nelle sedute del 15 e 30 dicembre 2025, in ottemperanza a quanto riportato nella sentenza n. 1758/2025, ha rivisto le valutazioni espresse in precedenza ed ha ritenuto attendibili le migliorie presentate da Stella Ruffini S.S.D. … ed ha dichiarato, applicando il parametro corrispondente alla fruizione giornaliera di 250 utenti del progetto «Estate Ragazzi», così come richiesto dalla decisione del TAR, inammissibile la proposta presentata da S.S.D. GPADEL”; - e ha proceduto “sulla base delle determinazioni assunte dalla Commissione, all'affidamento diretto dell’impianto sito in Via San Paolo 160 a Stella Ruffini Padel mediante formalizzazione di apposita concessione … da[ndo] atto che la procedura adottata rispetta le fasi indicate dalla delibera Giunta Comunale n. 691 del 7/11/2023”; -III) della determinazione dirigenziale del 9.1.2026, n. 23, con cui la Città di Torino ha stabilito di “prendere atto della suddetta sentenza e, ai sensi dell’art. 21 quinquies Legge 241/90, [di] procedere alla contestuale revoca della determina dirigenziale n. 2499 del 24 aprile 2025”; -IV) di ogni altro atto antecedente, preparatorio, presupposto, consequenziale o comunque connesso, tra cui: -a) il verbale della seduta del 30.12.2025, nel quale si dà atto che la Commissione giudicatrice, all’esito dell’esame della documentazione ricevuta dal Responsabile del procedimento: - per un verso, ha ritenuto economicamente sostenibili le migliorie presentate dalla Stella Ruffini Padel s.s.d.; - e, per altro verso, ha dichiarato “inammissibile la proposta della s.s.d. Gpadel” stante l’asserita impossibilità o comunque il mancato rispetto della normativa in relazione alla “fruizione giornaliera dell’impianto da parte di 250 ragazzi/e”; -b) la nota del Responsabile del procedimento in data 24.12.2025, recante la trasmissione alla Commissione della “documentazione che sono riuscito ad acquisire” unitamente alle considerazioni sulla sostenibilità economica dell’offerta presentata da Stella Ruffini (con particolare riferimento alla circostanza “che le 200 giornate indicate vanno considerate rispetto l’orario scolastico e alle richieste della Circoscrizione”) e sul fatto che “sia la relazione dell’Ufficio Sport sia la relazione redatta da Stella Ruffini affermano che l’impianto di via San Paolo n. 160 non può contenere 250 bambini”; -c) la nota del 19.12.2025, prot. 4207, con cui la Circoscrizione 3 della Città di Torino, Ufficio Convenzioni Impianti Sportivi, in riscontro alla richiesta della Stella Ruffini Padel s.s.d. del 17.12.2025, ha comunicato alla medesima società che “quanto … indicato [nella suddetta richiesta] risulta in linea con il disposto dell’art. 29 del vigente Regolamento n. 295”; -d) la nota del Responsabile del procedimento del 17.12.2025, prot. 3214, recante la richiesta alla Stella Ruffini Padel s.s.d. di “produrre idonea documentazione che attesti la sostenibilità del P.E.F. prodotto in data 15 luglio 2024 a fronte delle migliorie presentate, per consentire alla Commissione di valutare l’offerta in sede di confronto concorrenziale, come richiesto dalla sentenza del T.A.R. n. 1758/2025 ed ogni altro elemento che si riterrà opportuno esporre in sede di Commissione”; -e) la nota del 16.12.2025, prot. 17990, con cui il Servizio Infrastrutture per il commercio e lo sport della Città di Torino ha affermato che, “ai fini del calcolo del numero di utenti che [possono] contemporaneamente utilizzare l’impianto, si fa riferimento alle norme CONI per l’impiantistica sportiva” e che “in questo modo si è arrivati alla conclusione che gli attuali spogliatoi ammetterebbero un numero di utenti pari a 165”; -f) il verbale della seduta del 15.12.2025, nel quale si dà atto che la Commissione ha richiesto al Responsabile del procedimento “di trasmettere … quanto occorra per effettuare la richiesta valutazione di sostenibilità economica, nei termini indicati dal Tar, dell’offerta di miglioria presentata dall’Associazione Stella Ruffini”, nonché “ogni elemento utile che consenta di appurare, sotto ogni necessario profilo, che sia concretamente e legittimamente possibile la fruizione giornaliera dell’impianto da parte di 250 ragazzi”, nonché per la conseguente declaratoria di nullità, invalidità e/o inefficacia della convenzione/contratto eventualmente stipulata dalla Città di Torino con la controinteressata Stella Ruffini Padel s.s.d. a.r.l., per l’accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere l’affidamento in concessione dell’impianto sportivo in Torino, via San Paolo n. 160, e/o a subentrare nella relativa convenzione/contratto che fosse nel frattempo eventualmente stipulata dalla Città di Torino con la Stella Ruffini Padel s.s.d. a.r.l., e/o comunque a subentrare nell’affidamento che fosse già stato avviato, e per la condanna della Città di Torino al risarcimento del danno in forma specifica tramite l’assegnazione della concessione a (e alla stipulazione della convenzione/contratto con) la ricorrente – che dichiara di volervi subentrare – o, in subordine, per equivalente monetario, nella misura che sarà determinata in corso di causa; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Gpadel Uno s.s.d. a.r.l. (già Gpadel Settimo s.s.d. a.r.l.) il 23/3/2026: per l’ottemperanza della sentenza del T.A.R. Piemonte, Sez. I, del 9.12.2025, n. 1758, resa nel giudizio R.G. 1331/2025, notificata il 9.12.2025 e passata in giudicato, e per l’effetto, per la dichiarazione di nullità o, in subordine (e previa conversione del rito ex art. 32 c.p.a.), per l’annullamento: -I) della determinazione dirigenziale del 13.2.2026, n. 909, avente ad oggetto “intervenuta efficacia affidamento diretto a Stella Ruffini Padel”, con cui la Città di Torino, a seguito dell’asserito esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati dalla controinteressata Stella Ruffini Padel s.s.d. a.r.l., “in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 55 del 13 gennaio 20[2]6 che prevede l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 38/2021 della concessione in gestione sociale dell’impianto sportivo comunale di Via San Paolo, 160 a favore d[…]i Stella Ruffini Padel”, ha “autorizza[to] la sottoscrizione del contratto, previa acquisizione dei documenti necessari”; -II) degli atti e provvedimenti indicati ai paragrafi da I a IV dell’epigrafe del ricorso in data 13.2.2026, da intendersi qui integralmente ritrascritti, nonché per la conseguente declaratoria di nullità, invalidità e/o inefficacia della convenzione/contratto stipulata dalla Città di Torino con la controinteressata Stella Ruffini Padel s.s.d. a.r.l. tra il 13.2.2026 e il 16.2.2026, per l’accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere l’affidamento in concessione dell’impianto sportivo in Torino, via San Paolo n. 160, e/o a subentrare nella suddetta convenzione/contratto stipulata dalla Città di Torino con la Stella Ruffini Padel s.s.d. a.r.l., e/o comunque a subentrare nell’affidamento già avviato, e per la condanna della Città di Torino al risarcimento del danno in forma specifica tramite l’assegnazione della concessione a (e alla stipulazione della convenzione/contratto con) la ricorrente – che dichiara di volervi subentrare – o, in subordine, per equivalente monetario, nella misura che sarà determinata in corso di causa;

Giustizia amministrativa202600397

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Atti adottati dal Comune di Torino in esecuzione della precedente sentenza del TAR Piemonte n. 1758/2025, inclusi il nuovo affidamento diretto dell’impianto sportivo comunale di via San Paolo 160 a Stella Ruffini Padel, l’autorizzazione alla sottoscrizione del contratto e il contratto stipulato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del TAR Piemonte n. 1758/2025, passata in giudicato, che aveva annullato il precedente affidamento dell’impianto sportivo a Stella Ruffini Padel e imposto la rinnovazione della valutazione di due migliorie progettuali: quella relativa all’apertura gratuita ed esclusiva dell’impianto alle scuole per 200 giornate annue e quella relativa al progetto “Estate ragazzi”, riferito a 250 utenti giornalieri. Ha dedotto, in via principale, la nullità per violazione o elusione del giudicato e, in subordine, l’annullabilità per violazione di legge ed eccesso di potere. In particolare, ha contestato che il Comune, nel rivalutare la sostenibilità economica dell’offerta di Stella Ruffini, avesse limitato le 200 giornate offerte alle sole fasce orarie scolastiche, consentendo di considerare come ricavi l’utilizzo dell’impianto nelle ore residue, sebbene l’offerta non contenesse alcuna limitazione oraria. Ha inoltre contestato la declaratoria di inammissibilità della propria proposta “Estate ragazzi” per asserita violazione della capienza massima dell’impianto, sostenendo l’inapplicabilità delle norme CONI sull’impiantistica sportiva e la prevalenza della disciplina regionale sui centri vacanza per minori. È stata altresì impugnata la revoca della precedente determinazione di affidamento, già annullata dal TAR, nonché, con motivi aggiunti, l’atto successivo che aveva autorizzato la sottoscrizione del contratto con Stella Ruffini Padel. La ricorrente ha domandato anche la declaratoria di inefficacia del contratto, il subentro nell’affidamento e il risarcimento in forma specifica o per equivalente.

La decisione

Il TAR ha accolto il primo motivo, dichiarando la nullità per violazione ed elusione del giudicato degli atti con cui il Comune aveva nuovamente affidato l’impianto a Stella Ruffini Padel e autorizzato la sottoscrizione del contratto. La precedente sentenza aveva imposto di valutare la sostenibilità economica dell’offerta relativa alle 200 giornate di apertura esclusiva e gratuita alle scuole considerando il numero massimo di giornate offerte e senza introdurre limitazioni orarie non contenute nella proposta o nella lex specialis. Il Comune, invece, aveva ritenuto che le giornate fossero limitate a cinque ore giornaliere, così computando tra i ricavi il possibile utilizzo dell’impianto nelle ore residue. Tale operazione ha eluso il giudicato, perché le 200 giornate dovevano essere considerate come giornate intere, integralmente sottratte ai ricavi derivanti dall’uso da parte di terzi. La limitazione oraria non era ricavabile né dagli atti di gara né dalle indicazioni della circoscrizione e non poteva essere introdotta ex post, poiché ciò avrebbe alterato l’autovincolo derivante dalla lex specialis e violato trasparenza, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione. Il giudice ha ritenuto conseguentemente insostenibile l’offerta di Stella Ruffini. È stata dichiarata, per illegittimità derivata, anche la nullità dell’atto successivo di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto e sono state assorbite le ulteriori censure relative a tale atto. Il secondo motivo è stato respinto. Il Comune, nel rinnovare la valutazione della proposta “Estate ragazzi”, poteva verificare la fattibilità della presenza contemporanea di 250 minori rispetto alla capienza dell’impianto. Il TAR ha censurato come irrituale l’acquisizione, da parte del Comune, di una relazione tecnica trasmessa dalla concorrente controinteressata e la mancata partecipazione della ricorrente al riesercizio del potere; tuttavia, prescindendo da tale relazione, ha ritenuto legittima la valutazione tecnica fondata sulla relazione del competente servizio comunale e sulle norme CONI, nei limiti del sindacato sulla discrezionalità tecnica. La disciplina regionale sui centri vacanza non derogava espressamente alle regole di capienza degli impianti sportivi. È stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse la censura contro la revoca della precedente determinazione, poiché l’atto, sebbene improprio, riguardava un provvedimento già annullato e non aveva prodotto un pregiudizio concreto né inciso sugli effetti del giudicato. La caducazione dell’affidamento ha comportato la dichiarazione di inefficacia del contratto ai sensi dell’art. 122 c.p.a. È stato invece respinto il subentro della ricorrente, perché entrambe le offerte risultavano, per ragioni diverse, non sostenibili: occorreva quindi rinnovare l’intera procedura di affidamento. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca e peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di dichiarare la nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato; la disposizione è stata applicata agli atti di nuovo affidamento e di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto.

  • art. 32, comma 1, c.p.a.

    Ha consentito la trattazione congiunta delle domande di ottemperanza e di annullamento, soggette a riti diversi, in ragione della loro stretta connessione.

  • art. 122 c.p.a.

    La caducazione dell’affidamento illegittimo comporta la dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato in esecuzione dell’affidamento.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse…mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario…

    La revoca presuppone i relativi presupposti legali; nel caso concreto il Comune aveva impropriamente revocato un provvedimento già annullato dal giudice, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, non avendo prodotto un pregiudizio concreto.

  • art. 5 d.lgs. 38/2021

    È stato richiamato dal Comune quale base dell’affidamento diretto della concessione in gestione sociale dell’impianto sportivo; il TAR ha sottolineato che la disciplina non può essere interpretata come deroga ai principi e alle regole del codice dei contratti pubblici quando vi siano più proposte concorrenti.

  • art. 6 d.lgs. 38/2021

    È stato richiamato quale disposizione che, in presenza di una pluralità di proposte, impone un affidamento nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici e della normativa eurounitaria.

  • art. 17 l.r. Piemonte n. 3/2015

    Disciplina i requisiti dei centri vacanza per minori, ma non è stata ritenuta derogatoria rispetto alle norme sulla capienza massima degli impianti sportivi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, costituisce violazione o elusione del giudicato l’adozione di un nuovo provvedimento che formalmente rinnovi la valutazione imposta dalla sentenza, ma ne alteri i presupposti vincolanti o introduca criteri incompatibili con la ratio decidendi e con gli effetti conformativi della pronuncia.
  • Quando una proposta migliorativa incide sul punteggio comparativo e sull’individuazione del concessionario, la sua sostenibilità economica deve essere verificata nella fase di confronto tra le offerte, considerando l’intero impegno massimo assunto dal concorrente e non un’utilizzazione ridotta o meramente eventuale dell’impianto.
  • L’amministrazione non può introdurre, dopo la presentazione delle offerte e in sede di riesercizio del potere, limitazioni orarie non previste nella lex specialis per ridimensionare gli oneri economici derivanti da una miglioria offerta. Gli atti di gara costituiscono autovincolo e devono essere interpretati nel rispetto di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione.
  • Nella rinnovazione della valutazione di un’offerta, l’amministrazione può verificare la fattibilità tecnica della proposta rispetto alla capienza e alle prescrizioni di sicurezza proprie della struttura utilizzata. La disciplina generale dei centri vacanza non deroga, in assenza di una previsione espressa, alle norme tecniche applicabili agli impianti sportivi.
  • Quando la caducazione dell’affidamento deriva dall’accertata insostenibilità dell’offerta dell’aggiudicatario e anche l’offerta della ricorrente risulta non praticabile, il giudice non dispone il subentro, ma impone la rinnovazione dell’intera procedura di affidamento; il contratto stipulato in esecuzione dell’affidamento caducato è dichiarato inefficace.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaConcessioni e partenariato pubblico-privatoRito appalti e sorte del contrattoGiudizio di ottemperanza
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereNullità del provvedimentoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblica

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