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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08974/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da due giudizi riuniti: uno per l’accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso tra un lavoratore e un’associazione sindacale territoriale con il suo presidente nel periodo 21 marzo 2014 - 1 dicembre 2015; l’altro per l’opposizione a decreto ingiuntivo promosso dall’INPS in relazione alla NASpI percepita o richiesta dal lavoratore, connessa al preteso licenziamento. La Corte di appello aveva escluso l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ritenendo anche che la denuncia del rapporto all’INPS fosse fittizia. Con il ricorso per cassazione il soccombente deduceva: 1) violazione dell’art. 6 l. 152/2001 e dell’art. 2094 c.c., sostenendo che la norma speciale sugli istituti di patronato e assistenza sociale imponesse l’utilizzo di lavoratori subordinati e quindi dovesse portare al riconoscimento della subordinazione; 2) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nell’accertamento amministrativo della sussistenza del rapporto subordinato e nella documentazione prodotta in giudizio; 3) in via subordinata, violazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. per la condanna alle spese nei confronti dell’INPS, nonostante la dichiarazione di esenzione per motivi reddituali depositata in causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi: il primo perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a rimettere in discussione la ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito, insindacabile in sede di legittimità; inoltre ha precisato che l’art. 6 l. 152/2001 è norma organizzativa e non attribuisce di per sé natura subordinata a un rapporto privo dei requisiti dell’art. 2094 c.c. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la presenza di doppia conforme e perché, comunque, la censura riguardava il mancato esame di documenti e non di un fatto storico decisivo nei limiti dell’art. 360 n. 5 c.p.c. È stato invece accolto il terzo motivo: la Corte ha rilevato che, in una causa previdenziale con dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c. regolarmente depositata, le spese del giudizio di appello liquidate in favore dell’INPS non erano ripetibili. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese d’appello verso l’INPS e la Corte ha deciso nel merito dichiarando irripetibili tali spese. Le spese di legittimità sono state compensate solo nei limiti della soccombenza parziale, con condanna dell’INPS alla rifusione in favore del ricorrente per il motivo accolto e condanna del ricorrente verso il resistente privato per i motivi rigettati.

Norme richiamate

  • art. 6 L. 152/2001

    "Per lo svolgimento delle proprie attività operative, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi esclusivamente di lavoratori subordinati dipendenti degli istituti stessi o dipendenti delle organizzazioni promotrici, se comandati presso gli istituti stessi con provvedimento notificato alla direzione provinciale del Lavoro e per l’estero alle autorità consolari e diplomatiche"

    Norma di organizzazione degli istituti di patronato e assistenza sociale; non è idonea, da sola, ad attribuire natura subordinata a un rapporto che non presenti i connotati dell’art. 2094 c.c.

  • art. 2094 c.c.

    Costituisce il parametro per accertare la subordinazione del rapporto di lavoro; la sua ricorrenza deve risultare dai connotati concreti del rapporto, non dalla sola previsione organizzativa di legge speciale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge ricorre solo quando, a fronte del fatto accertato, la norma sia stata applicata o non applicata erroneamente; non consente di censurare la ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo; non è consentito dolersi del mancato esame di documenti o di una diversa valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 348 ter c.p.c.

    In presenza di decisioni di primo e secondo grado conformi quanto alla ricostruzione dei fatti, è preclusa la deduzione del vizio di omesso esame del fatto decisivo nei limiti ordinari del ricorso per cassazione.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    Richiamato quale disciplina applicabile dopo le modifiche del d.lgs. n. 149/2022 in tema di doppia conforme e limiti al motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    Nelle cause previdenziali, la dichiarazione di esenzione per motivi reddituali esclude la condanna alle spese in caso di soccombenza nei confronti dell’INPS; le spese di appello liquidate a favore dell’ente non sono ripetibili quando la dichiarazione risulti in atti.

  • art. 384 c.p.c., comma 2

    Consente alla Corte di decidere nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per contestare la ricostruzione della vicenda storica operata dai giudici di merito; la critica deve riguardare l’erronea sussunzione del fatto accertato nella norma.
  • Una disposizione speciale che regoli l’organizzazione di un ente non basta, da sola, a qualificare come subordinato un rapporto di lavoro privo dei requisiti sostanziali dell’art. 2094 c.c.
  • Il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è ammissibile solo se viene denunciato l’omesso esame di un fatto storico decisivo; non è invece consentito lamentare il mancato esame di documenti o una diversa lettura delle prove.
  • In presenza di doppia conforme, il controllo di legittimità sul vizio motivazionale è ulteriormente ristretto e la censura deve indicare chiaramente la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Nelle cause previdenziali, la dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c., se ritualmente depositata e risultante dagli atti, impedisce la condanna alle spese in favore dell’INPS in caso di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineContributi previdenzialiImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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