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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33496/2023 del 30/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

La controversia riguarda il recupero, tramite decreto ingiuntivo, di somme che la società concessionaria della riscossione avrebbe incassato su ruoli trasmessi dalla Cassa Forense e non riversato per euro 19.070,64. La Corte d'appello ha accolto l'opposizione dell'agente della riscossione, ritenendo applicabile la sopravvenuta disciplina di cui all'art. 1, commi 527, 528 e 529, della l. n. 228/2012, che ha previsto l'annullamento dei ruoli più risalenti. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: 1) omessa motivazione per non avere esaminato l'eccezione di inapplicabilità della legge n. 228/2012 per preteso consolidamento del credito; 2) violazione della disciplina sul discarico e sull'invio delle comunicazioni di inesigibilità, sostenendo che il giudizio ordinario fosse equipollente alla procedura amministrativa; 3) contestazione delle proroghe dei termini per le comunicazioni di inesigibilità; 4) deduzione dell'esaurimento del rapporto e della perdita del diritto al discarico per mancato invio entro il 30 giugno 2006; 5) e 6) dedotta violazione di norme costituzionali e del d.lgs. n. 509/1994 e n. 112/1999, sostenendo l'inapplicabilità della disciplina alla Cassa, ente privatizzato privo di contribuzioni pubbliche e leso nel suo equilibrio finanziario; 7) nullità ex art. 115 c.p.c. per aver ritenuto provata l'avvenuta rottamazione/annullamento dei ruoli senza prova ritualmente acquisita; 8) violazione delle norme sulla rendicontazione per i ruoli formati prima del 30 settembre 1999.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato, perché la censura mirava in realtà a una diversa lettura delle difese e perché la motivazione della sentenza impugnata era comprensibile. Ha respinto i motivi dal secondo al quarto, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui, per gli agenti della riscossione pubblici e per i ruoli trasferiti al gruppo Equitalia e poi ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, le proroghe dei termini per le comunicazioni di inesigibilità sono state ininterrottamente reiterate; inoltre, per ritenere esaurito il rapporto e perso il diritto al discarico, sarebbe comunque necessaria la procedura di discarico ex art. 20 d.lgs. n. 112/1999, non sostituita dal semplice giudizio ordinario. Ha respinto i motivi quinto e sesto, affermando che la l. n. 228/2012 si applica anche alla Cassa Forense e non viola la Costituzione né l'art. 6 CEDU, poiché incide sulla procedura di riscossione e non sul diritto di credito, perseguendo una razionalizzazione dei bilanci degli enti creditori. Ha dichiarato inammissibile il settimo motivo perché volto a una rivalutazione del merito probatorio, non consentita in cassazione. Ha infine respinto l'ottavo motivo, precisando che per i ruoli anteriori al 30 settembre 1999 l'obbligo di rendicontazione era subordinato a un decreto attuativo mai emanato, con conseguente inapplicabilità della pretesa avanzata dalla ricorrente. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione è scrutinabile solo nei limiti del "minimo costituzionale"; non basta un preteso difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. quale parametro della motivazione della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato per dedurre nullità della sentenza per asserita omessa motivazione o violazione dell'art. 115 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare violazioni di legge in tema di riscossione, discarico e applicabilità dello ius superveniens.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è deducibile solo se il giudice afferma espressamente di non osservare la regola di decisione sulle prove o decide su prove non introdotte dalle parti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Ha regolato la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 645 c.p.c.

    La lite origina da opposizione a decreto ingiuntivo.

  • art. 1, commi 527, 528 e 529, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    La disciplina si applica anche agli enti privatizzati che riscuotono mediante ruolo; incide sulla procedura di riscossione e sull'annullamento dei ruoli più risalenti, non sul diritto di credito sottostante.

  • art. 19, comma 2, lett. b) e c), d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    Prevede gli obblighi di rendicontazione e di comunicazione di inesigibilità del concessionario/agente della riscossione.

  • art. 20 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    La procedura di discarico per inesigibilità richiede la comunicazione dell'agente e un provvedimento espresso dell'ente creditore; la relativa controversia è devoluta alla Corte dei conti.

  • art. 59, comma 4-ter, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    Per i ruoli anteriori alla data indicata, l'obbligo di rendicontazione decorre da un decreto attuativo non emanato.

  • art. 59, comma 4-quater, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    La disciplina del termine di decadenza per le comunicazioni di inesigibilità riguarda gli ex concessionari privati e le società private scorporate, non l'agente pubblico della riscossione.

  • art. 1 del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509

    La Cassa Forense è ente privatizzato deputato allo svolgimento di una funzione previdenziale pubblica.

  • art. 17 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    Richiamato nel contesto del mandato esattoriale e della riscossione mediante ruolo.

  • art. 1 del d.l. 29 novembre 2004, n. 282, conv. in l. 27 dicembre 2004, n. 30

    Richiamato come una delle proroghe legislative dei termini per le comunicazioni di inesigibilità.

  • art. 3, comma 12, d.l. 30 settembre 2005, n. 203, conv. in l. 2 dicembre 2005, n. 248

    Richiamato come ulteriore proroga dei termini per le comunicazioni di inesigibilità.

  • artt. 3, 35, comma 1, 36, comma 1, 38, 42, comma 3, 97, comma 2, Cost.

    Le censure di incostituzionalità sono state ritenute manifestamente infondate.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    Richiamato in relazione all'art. 6 CEDU per escludere la violazione del giusto processo/affidamento.

  • art. 6 CEDU

    La disciplina non è stata ritenuta lesiva della parità delle armi né del ragionevole affidamento, perché inserita in un percorso normativo già avviato.

  • d.m. 15 giugno 2015, Ministero dell'Economia e delle Finanze

    Richiamato nel contesto della disciplina attuativa del discarico/annullamento dei ruoli.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è limitato alle anomalie radicali della motivazione; non è sufficiente lamentare una motivazione ritenuta carente o non condivisibile nel merito.
  • In tema di riscossione mediante ruolo, per gli agenti pubblici della riscossione e per i ruoli trasferiti al gruppo pubblico Equitalia e poi ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, le proroghe del termine per l'invio della comunicazione di inesigibilità sono state considerate continuative fino alla l. n. 228/2012.
  • La perdita del diritto al discarico e l'esaurimento del rapporto tra ente creditore e agente della riscossione richiedono il completamento della procedura di discarico ex art. 20 d.lgs. n. 112/1999, non essendo sufficiente la sola mancata comunicazione o la proposizione di un giudizio ordinario.
  • La procedura di cui all'art. 1, commi 527-529, l. n. 228/2012 colpisce la iscrizione a ruolo e non il credito sostanziale: l'annullamento del ruolo non equivale all'estinzione del credito, che può essere azionato con gli ordinari mezzi.
  • La disciplina di annullamento dei ruoli più risalenti è applicabile anche agli enti previdenziali privatizzati che riscuotono mediante ruolo, ed è ritenuta ragionevole perché evita costi di riscossione antieconomici per i crediti di importo modesto e razionalizza i bilanci degli enti creditori.
  • La deduzione di violazione dell'art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice afferma di decidere su prove non introdotte dalle parti o dichiara di non osservare il principio di decisione 'iuxta alligata et probata'.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoImpugnazioniProve
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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