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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26607/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della pronuncia di confisca delle armi e munizioni disposta dal Tribunale di Ivrea nonostante la dichiarazione di estinzione delle contravvenzioni per oblazione; dedotta violazione degli artt. 240, secondo comma, cod. pen. e 6 della legge n.152/1975 e vizio di motivazione per mancato accertamento della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte: ha ritenuto che, pur essendo in linea di massima obbligatoria la confisca prevista dall'art. 6 della legge n.152/1975, la pronuncia di confisca non può essere automatica quando il reato sia estinto per oblazione. Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.5/2023 e della giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito deve effettuare un accertamento incidentale, anche d'ufficio, sulla sussistenza del reato e sulla commissione dello stesso da parte dell'imputato, in contraddittorio e motivando il risultato. Poiché il Tribunale di Ivrea non ha compiuto tale valutazione né motivato in proposito, la Cassazione ha annullato la parte della sentenza relativa alla confisca e ha rinviato al Tribunale di Ivrea per nuovo giudizio sul punto in diversa composizione.

Norme richiamate

  • art. 240 cod. pen.

    Individua la disciplina della confisca per delitti e contravvenzioni concernenti armi, munizioni ed esplosivi; il rinvio contenuto nell'art. 6 della legge n.152/1975 rende la confisca dovuta in linea di principio, ma richiede valutazione sulla sussistenza del reato quando l'estinzione avviene per oblazione.

  • art. 6 legge n. 152/1975

    Prevede la confisca obbligatoria per armi e munizioni; la Corte costituzionale e la giurisprudenza interpretano la norma in senso conforme a costituzione e convenzioni internazionali imponendo al giudice di accertare l'effettiva commissione del reato dall'imputato prima di disporre la confisca nell'ipotesi di estinzione per oblazione.

  • artt. 697 cod. pen. e 20-bis legge n. 110/1975

    Norme per i reati/contravvenzioni relativi alle armi contestati all'imputato; la loro estinzione per oblazione è la causa di estinzione del procedimento nel giudizio di merito, ma non esclude l'onere motivazionale del giudice sulla confisca.

  • art. 162-bis cod. pen.

    Regola la procedura di oblazione; il procedimento consente al giudice di verificare l'assenza di condizioni ostative e di accertare se permangono conseguenze pericolose o dannose del reato, coerentemente con l'obbligo di accertamento richiesto prima della confisca.

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Consente lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta; qui richiamato per la modalità di trattazione del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 5 del 2023

    Ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n.152/1975 nella parte in cui impone la confisca anche in caso di estinzione per oblazione, ma ha indicato che la norma deve essere interpretata in modo che il giudice accerti la sussistenza del reato e la paternità dello stesso da parte dell'imputato prima di disporre la confisca, al fine di garantire la tutela del diritto di proprietà e la conformità agli obblighi costituzionali e convenzionali.

  • Costituzione e norme sovranazionali richiamate dalla Consulta

    Richiamati gli art. 42 Cost., art. 117 Cost. in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU e gli artt. 11 e 117 Cost. in relazione all'art. 17 CDFUE: tali parametri giustificano l'interpretazione conforme che impone l'accertamento della sussistenza del reato prima della confisca.

Massime di principio

  • La confisca prevista dall'art. 6 della legge n.152/1975 è in linea di principio obbligatoria per armi e munizioni, ma quando il reato è estinto per oblazione la confisca non può essere automatica.
  • Prima di disporre la confisca in caso di estinzione per oblazione il giudice di merito deve accertare incidentalmente, anche d'ufficio e in contraddittorio con l'imputato, la sussistenza del reato e la sua commissione da parte dell'imputato.
  • La domanda di oblazione non equivale a un'ammissione di responsabilità e quindi non può sostituire né escludere l'obbligo del giudice di compiere l'accertamento sulla paternità del fatto.
  • L'accertamento richiesto deve essere adeguatamente motivato in sentenza; la mancata valutazione costituisce vizio tale da determinare l'annullamento della pronuncia di confisca e il rinvio per nuovo esame.
  • Il giudice, nell'ambito del procedimento di oblazione, utilizza gli strumenti già previsti (valutazione della gravità del fatto, della persistenza di conseguenze pericolose o dannose) per verificare i presupposti della confisca.

Testo integrale

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