Cassazione Civile, Sentenza n. 1624/2022 del 19/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'Avv. Masotti Zauli ha convenuto la Shiralieva per ottenere il pagamento di euro 8.112,82 per prestazioni professionali rese nel procedimento n. R.G. 211/2004 dinanzi al Tribunale per i minorenni di Bologna. La convenuta si era però ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato (delibera COA del 26/05/2004), e quindi ha eccepito il difetto di legittimazione passiva; ha inoltre contestato la spettanza e la proporzione delle voci di parcella. In corso di causa sono sorte questioni processuali collaterali: istanza di ricusazione del giudice (respinta), domanda di estinzione del giudizio per mancata riassunzione dopo sospensione, contestazioni sull'ammissione e sulla possibilità di revoca del gratuito patrocinio e richiesta di produzione di prove per dimostrarne l'illegittimità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall'avv. Masotti Zauli. Il Collegio ha confermato il principio che, fino a revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio nei modi e nei casi previsti dal d.P.R. n. 115/2002, l'avvocato non può chiedere direttamente alla parte ammessa il pagamento dei compensi. La revoca è riservata al giudice del procedimento principale (e disciplinata dagli artt. 112 e 136 del d.P.R. 115/2002) o dal COA nei limiti di legge; non è possibile la disapplicazione del provvedimento ammissivo da parte di altro giudice nel giudizio di accertamento delle competenze. È stato inoltre confermato che la proposizione del ricorso per ricusazione non sospende automaticamente il processo quando la ricusazione appare ictu oculi inammissibile, per cui non è sorta l'obbligo di riassunzione che l'attrice aveva invocato. Le altre censure (anche in tema di presunti profili penali della condotta della Shiralieva, questioni probatorie e doglianze formali) sono state ritenute infondate o inammissibili. La ricorrente è stata condannata alle spese di cassazione, liquidate in complessivi euro 1.400,00 oltre accessori, e obbligata al versamento del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
d.P.R. n. 115/2002, art. 85
Impone il divieto per l'avvocato di richiedere direttamente alla parte ammessa al gratuito patrocinio il pagamento dei compensi fino a revoca del beneficio; regola i rapporti amministrativi con il COA
d.P.R. n. 115/2002, art. 112
Attribuisce al giudice del procedimento la possibilità di revocare l'ammissione al gratuito patrocinio nei casi tassativamente previsti; la revoca è strumento esclusivo e limitato, non esercitabile liberamente da altro giudice
d.P.R. n. 115/2002, art. 136
Regola la liquidazione dei compensi al difensore nei casi di gratuito patrocinio; conferma la competenza del giudice del procedimento per la materia liquidatoria
d.P.R. n. 115/2002, art. 119
Disciplina requisiti e documentazione per l'ammissione al patrocinio di cittadini non appartenenti all'UE; richiede specifiche verifiche documentali
d.P.R. n. 115/2002, art. 95
Prevede sanzioni per dichiarazioni mendaci nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio; eventuali profili penali sono rimessi alle valutazioni del P.M. e non sostituiscono la disciplina civile
Codice di procedura civile, art. 52, comma 3
Regola la sospensione del processo in caso di ricusazione; la Corte sottolinea che la sola proposizione della ricusazione non determina automaticamente la sospensione quando la domanda appare ictu oculi inammissibile
Codice di procedura civile, art. 54
Prevede l'estinzione del processo se la parte non riassume tempestivamente il giudizio dopo la sospensione; la Corte ha ritenuto che qui non sia sorto l'obbligo di riassunzione perché la sospensione non si era verificata
Codice di procedura civile, art. 2697
Regola l'onere della prova; la Corte ha chiarito che, anche qualora intervenisse la revoca dell'ammissione, resterebbe a carico dell'avvocato l'onere di provare le prestazioni professionali eseguite
Codice di procedura civile, art. 360
art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)
Norma che delimita i motivi di ricorso per cassazione; è stata richiamata nella verifica di ammissibilità e fondatezza delle plurime doglianze
Codice di procedura penale, art. 331
Attribuisce al giudice di merito la valutazione discrezionale sulla segnalazione al P.M. per fatti penalmente rilevanti; la Corte ha ritenuto che eventuali profili penali vanno valutati con le norme penali e non impongono autonoma valutazione nel giudizio civile
Codice civile, art. 2233
Richiamato quale norma collegata alla pretesa di compenso professionale da parte dell'avvocato; l'accertamento del credito dipende dalla esistenza della revoca dell'ammissione al patrocinio ove il compenso è chiesto alla parte
Codice di procedura civile, artt. 115 e 116
Norme sul potere di valutazione delle prove e sugli elementi da cui il giudice trae le proprie conclusioni; la Corte ha ritenuto che le critiche alla valutazione di merito erano inammissibili
Codice di procedura civile, artt. 88 e 89
Riguardano misure ordinarie relative agli atti processuali (richieste di cancellazione espressioni offensive); la Corte ha ritenuto tali questioni meramente di merito e non rilevanti in sede di legittimità
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Prevede il meccanismo relativo al contributo unificato aggiuntivo in caso di specifiche condizioni processuali; la Corte ha rilevato la sussistenza del presupposto per l'ulteriore versamento se dovuto
Massime di principio
- Se il cliente è formalmente ammesso al gratuito patrocinio, l'avvocato non può rivolgersi direttamente a lui per il pagamento dei compensi fino a revoca valida dell'ammissione; la revoca è disciplinata dal d.P.R. 115/2002 e spetta al giudice del procedimento principale o al COA nei limiti di legge
- La disapplicazione del provvedimento ammissivo al gratuito patrocinio da parte di un giudice diverso da quello competente per la revoca non è ammessa: l'avvocato che ritiene illegittima l'ammissione deve attivare le sedi previste (COA o giudice competente) o valutare di rinunciare al mandato
- La proposizione di istanza di ricusazione non sospende automaticamente il processo quando la domanda appare manifestamente inammissibile; in tali casi il processo può continuare e non nasce automaticamente l'obbligo di riassunzione
- In caso di futura revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio, rimane comunque a carico dell'avvocato l'onere di provare l'effettiva esecuzione delle prestazioni professionali per ottenere il pagamento
- Sospetti di rilevanza penale connessi a dichiarazioni per ottenere il gratuito patrocinio devono essere valutati nelle sedi penali competenti; il giudice civile può, nei casi e modi previsti, rimandare gli atti al P.M., ma non può sostituirsi automaticamente a tale valutazione
- Le questioni relative all'ammissione al patrocinio e alla documentazione da produrre (es. per cittadini non UE) richiedono attenzione preventiva: l'avvocato che nutre dubbi sulla titolarità del beneficio dovrebbe attivare il COA o richiedere chiarimenti formali alla parte o rinunciare al mandato per non esporsi a rischio di mancato pagamento
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