Ordinanza n. 1204/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza n. 884/2025 depositata il 31.03.2025 dal Tribunale di Torino, sezione lavoro, nel giudizio RG n. 8817/2024, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale “accerta l’abusiva reiterazione, oltre il termine di 36 mesi, dei contratti a tempo determinato intercorsi fra le parti; dichiara tenuto e condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento in favore della ricorrente dell’importo pari a n. 5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 22, comma 36, L. 724/1994 sino al saldo, a titolo di risarcimento dei danni per i titoli dedotti in giudizio”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Tribunale di Torino, sezione lavoro, recante condanna del Ministero al pagamento di cinque mensilità a titolo risarcitorio per abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Torino, sezione lavoro, n. 884/2025, passata in giudicato, con la quale era stata accertata l'abusiva reiterazione, oltre il termine di 36 mesi, dei contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti e il Ministero era stato condannato al pagamento di cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria. Nel ricorso la ricorrente ha dichiarato che la sentenza era stata notificata il 2 aprile 2025, tramite PEC, all'Ufficio scolastico provinciale di Torino e alla sede centrale del Ministero. Tuttavia, nel fascicolo telematico non risulta depositata alcuna prova del perfezionamento della notificazione. Il giudice ha rilevato d'ufficio che tale carenza documentale potrebbe determinare l'inammissibilità del ricorso per ottemperanza.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso il ricorso. Ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità dell'azione di ottemperanza per mancata prova della notificazione della sentenza civile azionata e, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alle parti un termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie e documenti esclusivamente su tale questione, consentendo espressamente alla ricorrente di integrare la documentazione mancante. La decisione è stata riservata all'esito del contraddittorio.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
eventuali memorie vertenti unicamente su tale questione rilevata d'ufficio
Quando il giudice rileva d'ufficio una questione suscettibile di definire il giudizio, deve consentire alle parti di interloquire prima della decisione; nel caso concreto il termine è stato fissato in 15 giorni, con possibilità di depositare la prova della notificazione della sentenza azionata.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 22, comma 36, L. 724/1994 sino al saldo
La disposizione è richiamata nella sentenza civile oggetto di ottemperanza quale criterio per il pagamento degli accessori sulla somma risarcitoria; non è oggetto di autonoma interpretazione nell'ordinanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza civile, la mancata prova del perfezionamento della notificazione della pronuncia azionata può comportare l'inammissibilità del ricorso, quando tale adempimento sia richiesto per l'esperibilità dell'azione.
- Se il giudice rileva d'ufficio una questione di possibile inammissibilità idonea a definire il giudizio, deve assegnare alle parti un termine per il contraddittorio mediante memorie e documenti prima di decidere.
Come è indicizzato
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