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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16062/2020 del 28/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Si contestava a Castellaro di aver dichiarato mendacemente, all'atto dell'iscrizione nella Sezione A dell'albo (riservata ai liberi professionisti), di non essere dipendente pubblico mentre svolgeva funzioni a tempo pieno presso la Provincia di Asti; di aver quindi assunto incarichi professionali in situazione di incompatibilità e senza chiedere il parere preventivo all'Ordine; di non aver comunicato la successiva variazione dello status (passaggio a tempo parziale nel 2010). In sede di cassazione il ricorrente deduceva che l'illecito fosse istantaneo (quindi già prescritto) e che la comunicazione del 7.7.2009 avrebbe interrotto la prescrizione; sosteneva inoltre che la permanenza nella Sezione A dal 2010 sarebbe legittima in ragione del passaggio al tempo parziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, oltre alla dichiarazione mendace iniziale (illecito istantaneo), vi fosse una condotta omissiva e continuativa consistente nell'assumere incarichi in condizione di incompatibilità e nell'omessa collaborazione con l'Ordine (mantenendo la posizione irregolare), il che conferisce al fatto natura di illecito permanente la cui prescrizione decorre solo dal giorno in cui cessa la permanenza. La comunicazione del 7.7.2009 non è stata ritenuta idonea a interrompere la prescrizione perché resa per altri fini e non finalizzata a regolarizzare la posizione; il passaggio al part-time nel 2010 non legittima automaticamente la permanenza nella Sezione A in mancanza di comunicazione all'Ordine. Condanna del ricorrente alle spese di cassazione e rilievo sul versamento del contributo unificato ai sensi del DPR 115/2002 art.13.

Norme richiamate

  • artt. 2934 c.c.

    Riferimento generale alle norme sulla prescrizione civile; utilizzata nel motivo di ricorso per sostenere la decorrenza del termine prescrizionale

  • art. 2935 c.c.

    Richiamata dal ricorrente congiuntamente all'art.2934 c.c. in tema di prescrizione; la Corte ne ha applicato i principi distinguendo illecito istantaneo da illecito di natura permanente

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n.3

    Norma sui motivi di cassazione per violazione di legge; indicata come parametro per la censura sulla falsa applicazione delle norme sulla prescrizione

  • art. 158 c.p.

    Richiamato analogicamente dalla giurisprudenza citata per stabilire che la prescrizione delle violazioni permanenti decorre dal giorno in cui la condotta cessa

  • art. 27 Codice deontologico dei geologi

    Individua i doveri di collaborazione dell'iscritto con l'Ordine per la tenuta dell'albo e il controllo delle incompatibilità; la Corte ha evidenziato l'omessa collaborazione di Castellaro come elemento della condotta omissiva continuativa

  • DPR 115/2002, art.13 (comma 1 quater e 1-bis)

    Norme sul contributo unificato: la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo previsto

  • Cass. civ. sez. III, 28/09/2012, n.16515 (giurisprudenza citata)

    Giurisprudenza di riferimento che distingue illecito istantaneo da illecito permanente e stabilisce che la prescrizione per fattispecie di natura permanente decorre dalla cessazione della condotta; principio applicato dalla Corte nel caso concreto

Massime di principio

  • Distinguere nettamente illecito istantaneo (es. dichiarazione mendace al momento dell'iscrizione) e illecito permanente/omissivo (es. protratta assunzione di incarichi incompatibili o omessa collaborazione con l'Ordine): la prescrizione delle sanzioni per fatti permanenti decorre dal giorno in cui la situazione illegittima cessa
  • Una comunicazione parziale o resa per finalità diverse (es. scheda informativa per partecipazione a commissioni) potrebbe non essere idonea ad interrompere la prescrizione o a regolarizzare la posizione se non chiarisce e normalizza lo status rilevante per l'Ordine
  • Il passaggio da tempo pieno a tempo parziale non legittima automaticamente attività professionali incompatibili: l'iscritto ha l'obbligo di comunicare variazioni di status all'Ordine perché l'ente possa esercitare il proprio potere di vigilanza
  • La condotta omissiva e la mancata collaborazione con l'Ordine sono elementi che possono trasformare un fatto in illecito continuativo, estendendo la rilevanza temporale dell'inadempimento e impedendo che la sanzione si prescriva prematuramente
  • In casi simili, chi intenda difendersi sulla base della prescrizione deve dimostrare che vi sia stato un atto effettivo e idoneo a interrompere o sospendere la prescrizione e che la situazione di incompatibilità sia effettivamente cessata e stata comunicata all'Ordine

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