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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06131/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un decreto del Tribunale di Civitavecchia, pronunciato in un procedimento ex art. 445-bis c.p.c., con cui il compenso del consulente tecnico d’ufficio è stato posto definitivamente a carico della parte privata, sul presupposto dell’assenza di una dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. La parte privata ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che la dichiarazione necessaria ai fini dell’esenzione dalle spese era stata invece allegata al ricorso introduttivo e regolarmente sottoscritta. L’INPS ha resistito chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il decreto di liquidazione delle spese della consulenza tecnica non sia autonomamente censurabile con ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., perché esiste uno specifico rimedio di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e, comunque, il provvedimento non presenta il carattere della definitività richiesto per l’ammissibilità del ricorso straordinario. La Corte ha anche osservato che, nel procedimento ex art. 445-bis c.p.c., essendo stata poi introdotta la fase di merito, la regolazione definitiva delle spese spettava al giudice della decisione finale, sicché il provvedimento impugnato era privo di definitività. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il ricorrente aveva depositato la dichiarazione per l’esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c.; è stato però dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    La parte ricorrente invocava l’esenzione dalle spese di lite mediante dichiarazione allegata al ricorso; la Corte rileva comunque che la questione non può essere fatta valere con ricorso per cassazione contro il decreto di liquidazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La censura era formulata come violazione di legge, ma è stata dichiarata inammissibile per inidoneità del provvedimento impugnato a essere portato in cassazione.

  • art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È indicata come lo specifico mezzo di contestazione esperibile avverso il decreto di liquidazione delle spese.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    Il ricorso straordinario per cassazione è ammesso solo contro provvedimenti dotati di decisorietà e definitività; il decreto impugnato non possedeva tali caratteri.

  • art. 445-bis c.p.c.

    Il provvedimento si colloca nel procedimento per accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale, nel quale la successiva fase di merito comporta la decisione definitiva anche sulle spese.

  • art. 90 c.p.c.

    Il richiamo evidenzia che il provvedimento sulle spese della consulenza attiene a un regolamento provvisorio delle spese processuali.

  • art. 91 c.p.c.

    La sentenza finale è il luogo in cui viene statuito il carico definitivo delle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il decreto che liquida il compenso del consulente tecnico d’ufficio, quando sia previsto uno specifico rimedio di opposizione, non è normalmente impugnabile con ricorso straordinario per cassazione per violazione di legge.
  • Ai fini dell’ammissibilità del ricorso ex art. 111, comma 7, Cost., il provvedimento deve essere non solo decisorio ma anche definitivo; la mancanza anche di uno solo di tali caratteri comporta l’inammissibilità.
  • Nei procedimenti in cui è prevista una successiva fase di merito, la regolazione delle spese della consulenza o della fase preliminare resta provvisoria fino alla decisione finale, che determina il carico definitivo delle spese.
  • Quando l’ordinamento prevede un mezzo di impugnazione tipico avverso un decreto di liquidazione, il ricorso per cassazione non può essere usato come rimedio alternativo o surrogatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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