Cassazione Civile, Ordinanza n. 18655/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (emittente)
La controversia
La controversia riguarda interferenze radiofoniche tra due emittenti operanti sulla medesima frequenza o su frequenze contigue, disciplinate da un accordo tecnico del 1992 (c.d. Accordo Bozzini) che aveva modificato gli impianti per garantire la reciproca ricezione senza disturbi. Dopo il fallimento della società che gestiva uno degli impianti e il trasferimento dei cespiti a una nuova società, il giudice di primo grado aveva accertato il grave inadempimento dell'accordo, dichiarandone la risoluzione e ordinando la cessazione delle turbative alle trasmissioni dell'altra emittente. La Corte d'appello ha confermato. La ricorrente in cassazione ha proposto otto motivi: 1) ha contestato la decorrenza della prescrizione dell'azione di risoluzione, sostenendo che la Corte territoriale avesse illegittimamente considerato come sospeso o comunque irrilevante il periodo in cui l'impianto interferente era stato forzatamente spento in esecuzione di una sentenza poi riformata; 2) ha censurato la conferma dell'inibitoria dopo la risoluzione dell'accordo, assumendo che le parti fossero tornate al regime concessorio originario e che la tutela del preuso o delle interferenze avrebbe richiesto domande diverse; 3) ha dedotto violazione delle regole sulle impugnazioni e sul giudicato, sostenendo che la domanda di preuso fosse stata solo riproposta e che, se il Tribunale avesse accolto una domanda subordinata, sarebbe stato necessario appello incidentale; 4) ha lamentato vizio di motivazione per mancata esplicitazione delle ragioni circa il preuso; 5) ha denunciato errori sulla disciplina fallimentare, sostenendo che la domanda risolutoria, se collegata anche al risarcimento, andasse riproposta al tribunale fallimentare e che la domanda risarcitoria fosse stata improcedibile o non più coltivata; 6) ha censurato la motivazione sulla mancata rinuncia dell'altra emittente al proprio diritto di trasmettere; 7) ha dedotto omessa pronuncia su una presunta nuova intesa contrattuale successiva all'accordo e su un'asserita usucapione del diritto a trasmettere con certe modalità; 8) ha contestato l'ammissibilità di una modifica delle domande in primo grado relativamente a una delle aree provinciali interessate, sostenendo che il Tribunale avesse deciso su una domanda tardivamente ampliata. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi e ha rigettato il ricorso, confermando integralmente la decisione di merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente individuato il dies a quo della prescrizione nella riattivazione dell'impianto e nella ripresa continuativa delle interferenze, non avendo scomputato illegittimamente il periodo di spegnimento forzato. Ha inoltre confermato che, dichiarata la risoluzione dell'Accordo Bozzini, era legittima l'inibitoria volta a far cessare le interferenze, perché la risoluzione aveva ripristinato lo status quo ante e la disciplina pattizia derogava al regime tecnico-legale ordinario. Ha respinto le doglianze processuali sulla necessità dell'appello incidentale e sulla pretesa nullità della motivazione, rilevando che la domanda di cessazione delle interferenze era stata proposta anche in via principale e che la motivazione per relationem era sufficiente e comprensibile. Ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse la censura sulla disciplina fallimentare, osservando che la Corte territoriale non aveva accolto domande risarcitorie ma solo confermato la risoluzione e la misura inibitoria. Ha escluso infine l'omessa pronuncia su intesa sopravvenuta e usucapione, ritenendo le censure generiche o comunque superate dall'accertato funzionamento non continuativo dell'impianto interferente e dalla vincolatività dell'Accordo Bozzini. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2934 c.c.
Richiamato insieme alle altre norme sulla prescrizione per contestare la decorrenza del termine; la Corte ha escluso che vi fosse stata una sospensione illegittima, chiarendo che il dies a quo è stato individuato nella riattivazione continuativa dell'impianto e nella concreta possibilità di agire.
art. 2935 c.c.
Usato per la tesi sulla decorrenza della prescrizione; la Corte ha ritenuto che il diritto di agire per la risoluzione sia sorto solo quando l'inadempimento è divenuto solutoriamente rilevante e continuativo.
art. 2941 c.c.
Invocato per contestare cause di sospensione della prescrizione; la Corte ha precisato che non ha fondato la decisione su una causa extra legem di sospensione.
art. 2943 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di interruzione della prescrizione; la Corte ha respinto la censura perché non pertinente alla reale ratio decidendi.
art. 2945 c.c.
Richiamato in tema di effetti dell'interruzione della prescrizione; la Corte ha escluso che la decisione impugnata avesse applicato regole estranee o illegittime.
art. 1453 c.c.
Norma sulla risoluzione per inadempimento richiamata nei motivi di ricorso; la Corte ha valorizzato il grave inadempimento dell'accordo tecnico come presupposto della risoluzione.
art. 1455 c.c.
Usato per misurare la gravità dell'inadempimento; la Corte ha confermato che la violazione delle specifiche tecniche concordate aveva superato la soglia di tollerabilità.
art. 1458 c.c.
Richiamato sulla disciplina degli effetti della risoluzione; la Corte ha ritenuto che la risoluzione avesse ripristinato lo status quo ante, legittimando la cessazione delle turbative.
art. 112 c.p.c.
Invocato più volte per omessa pronuncia o ultrapetizione; la Corte ha escluso violazioni, ritenendo che le domande di preuso, cessazione delle interferenze e inibitoria fossero state effettivamente proposte e/o correttamente esaminate.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per dedurre nullità della motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente, anche per relationem, e non meramente apparente.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
Usato per censurare la motivazione sintetica; la Corte ha ritenuto legittimo il rinvio a precedenti provvedimenti e sufficiente l'esposizione delle ragioni della decisione.
art. 2909 c.c.
Richiamato in relazione al giudicato interno e al giudicato amministrativo; la Corte ha escluso che le censure processuali potessero fondarsi su un preteso giudicato ostativo non dimostrato.
art. 324 c.p.c.
Invocato in tema di giudicato formale e impugnazioni; la Corte ha ritenuto infondata la deduzione di inammissibilità della domanda per mancata impugnazione specifica.
art. 333 c.p.c.
Richiamato sulla forma dell'impugnazione incidentale; la Corte ha precisato che la riproposizione è sufficiente solo quando la questione non sia stata già espressamente o implicitamente decisa.
art. 343 c.p.c.
Citato per sostenere la necessità dell'appello incidentale; la Corte ha escluso che nel caso concreto vi fosse un capo sfavorevole non devoluto al giudice d'appello.
art. 346 c.p.c.
Richiamato sulla riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte; la Corte ha rilevato che non ricorreva un'ipotesi di mera riproposizione, perché la domanda era stata già proposta in via principale.
art. 72 l.fall.
Richiamato per sostenere la necessità di riproposizione della domanda risolutoria e/o risarcitoria nel procedimento concorsuale; la Corte ha dichiarato inammissibile la censura perché la sentenza d'appello non aveva accolto la domanda risarcitoria ed era limitata alla risoluzione e alla tutela inibitoria.
art. 66 legge fall.
Citato nel riepilogo dei precedenti cautelari relativi all'azione revocatoria/inefficacia promossa nel corso del contenzioso; la Corte non ha affrontato nel merito la questione revocatoria nella decisione impugnata.
art. 2901 c.c.
Richiamato insieme all'art. 66 l.fall. in relazione alla fase cautelare e al sequestro/custodia dell'impianto; non costituisce ratio decisiva della pronuncia di cassazione.
art. 2598 c.c.
Invocato dalla ricorrente in relazione a un'asserita domanda di responsabilità concorrenziale; la Corte ha osservato che la decisione di merito non aveva accolto una domanda risarcitoria fondata su tale norma.
art. 1173 c.c.
Richiamato nel motivo sull'asserita nuova intesa contrattuale; la Corte ha reputato la censura generica e non autosufficiente.
art. 1161 c.c.
Invocato per l'asserita usucapione del diritto a trasmettere con determinate modalità; la Corte ha escluso che il presupposto fattuale della continuità della trasmissione fosse dimostrato.
art. 380-bis 1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato come base del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di soccombenza del ricorrente.
Massime di principio
- In tema di prescrizione dell'azione di risoluzione per inadempimento, il termine decorre da quando l'inadempimento assume carattere solutoriamente rilevante e la parte creditrice può concretamente far valere il proprio diritto; non rileva come autonoma causa di sospensione un periodo di inattività o di spegnimento dell'impianto se il giudice di merito ha in realtà individuato un diverso dies a quo, coincidente con la ripresa dell'inadempimento continuativo.
- Quando un accordo tecnico tra operatori economici ha natura derogatoria rispetto al regime legale delle emissioni o delle modalità di esercizio, la sua risoluzione per grave inadempimento ripristina lo status quo ante; ne consegue che è legittima la misura inibitoria diretta a eliminare le interferenze o turbative originariamente evitate dall'accordo.
- Nel giudizio di legittimità la censura per omessa pronuncia o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è infondata se la domanda o l'eccezione risulta in realtà proposta in via principale o comunque esaminata, anche implicitamente, dal giudice di merito.
- La motivazione per relationem è valida se il giudice richiama un precedente provvedimento o una sentenza di altro giudizio in modo da rendere comprensibile la ratio decidendi e consentire il controllo di coerenza logico-giuridica; è nulla solo quando il richiamo sia meramente apparente o impedisca di individuare le ragioni della decisione.
- La deduzione di usucapione o di una nuova intesa contrattuale richiede una puntuale allegazione e la dimostrazione dei relativi fatti costitutivi; in sede di cassazione non è sufficiente una censura generica, specie quando gli accertamenti di merito escludano uno degli elementi essenziali, come la continuità del comportamento invocato.
- In materia fallimentare, la questione della necessaria riproposizione della domanda nel procedimento concorsuale va verificata in concreto sulla base dell'oggetto effettivo della domanda coltivata in appello; se la Corte di merito non ha accolto una domanda risarcitoria ma soltanto la risoluzione e una tutela inibitoria, manca interesse a censurare la disciplina dello scioglimento del contratto nel fallimento.
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