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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1806

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1806 della Commissione, del 29 settembre 2016, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Dehesa de Extremadura (DOP)]

Normativa europea32016R1806

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della DOP "Dehesa de Extremadura". La Commissione, dopo aver esaminato la domanda della Spagna, ha ritenuto applicabile la procedura ordinaria prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 per le modifiche non minori, con pubblicazione della domanda e assenza di opposizioni. L’atto si limita dunque a formalizzare l’approvazione della modifica già pubblicata, rendendola efficace nell’ordinamento dell’Unione.

approvazione di una modifica non minore del disciplinare della DOP "Dehesa de Extremadura"

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione di origine protetta "Dehesa de Extremadura", registrata nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/96, e riguarda l’approvazione, a livello unionale, di una modifica del relativo disciplinare. Produce effetti diretti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea; l’entrata in vigore avviene il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non disciplina aspetti generali del settore agroalimentare, ma esclusivamente la specifica modifica del disciplinare della denominazione indicata.

Approvazione della modifica del disciplinare della DOP "Dehesa de Extremadura"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1806 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Dehesa de Extremadura". L’atto si inserisce nella procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette, e prende atto dell’assenza di opposizioni alla modifica proposta dalla Spagna.

Quadro procedurale

La Commissione ha esaminato la domanda spagnola di modifica del disciplinare, riferita a una DOP già registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96. Poiché la modifica non era qualificabile come "minore" ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in conformità all’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento.

Mancanza di opposizioni e approvazione

In base al regolamento (UE) n. 1151/2012, la fase successiva alla pubblicazione consente ai terzi di presentare una dichiarazione di opposizione. Nel caso di specie, la Commissione rileva che non è stata notificata alcuna opposizione ai sensi dell’articolo 51; per tale ragione, la modifica del disciplinare deve essere approvata.

Contenuto normativo essenziale

L’unica disposizione sostanziale dell’atto è l’approvazione della modifica del disciplinare pubblicato relativa alla denominazione "Dehesa de Extremadura" (DOP). Il regolamento non dettaglia nel proprio testo il contenuto materiale della modifica, rinviando al disciplinare pubblicato.

Entrata in vigore ed effetti giuridici

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico degli atti regolamentari dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme su tutto il territorio dell’Unione.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione "Dehesa de Extremadura" (DOP), ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Procedura seguita per la modifica non minore

La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Spagna ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica non era qualificabile come minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento.

Assenza di opposizioni

Non essendo stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare è stata approvata.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaprodotti agroalimentariindicazioni geografichedenominazioni di origine protettequalità dei prodotti

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