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Provvedimento

Provvedimento del 27/12/2013

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento approva il modello FTT, con istruzioni e specifiche tecniche, per la dichiarazione dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie, definendone compilazione, presentazione telematica, casi particolari per non residenti e regole di reperibilità e stampa.

Approvazione del modello FTT per la dichiarazione dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie

Approvazione del modello FTT per la dichiarazione dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie

Il provvedimento approva il modello FTT, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica, destinato alla dichiarazione dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie (Financial Transaction Tax). Il documento disciplina anche le modalità di compilazione, presentazione, reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa.

Quadro normativo e finalità del provvedimento

L’intervento è adottato in attuazione della disciplina introdotta dall’art. 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha istituito l’imposta sulle transazioni finanziarie. La disciplina attuativa è stata definita dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 febbraio 2013, come modificato dai decreti del 18 marzo 2013 e del 16 settembre 2013.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 18 luglio 2013 aveva già definito, tra l’altro, adempimenti dichiarativi, versamenti e rimborsi, rinviando a un successivo atto l’approvazione del modello dichiarativo. Il presente atto approva dunque il modello FTT e ne completa la disciplina operativa.

Struttura del modello e modalità di compilazione

Il modello approvato è composto da:

  • frontespizio;
  • quadro TT.

Gli importi devono essere indicati in unità di euro, con arrotondamento all’unità:

  • per eccesso, se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi;
  • per difetto, se inferiore a 50 centesimi.

Viene precisato che, per i soggetti che alla prima scadenza di versamento del 16 ottobre 2013 hanno effettuato il pagamento in forma cumulativa per tipologia di imposta, i dati del primo versamento devono essere riportati nella sezione I solo nel rigo relativo al mese di settembre, senza compilare i righi dei mesi precedenti.

Soggetti tenuti alla presentazione e modalità di invio

La dichiarazione deve essere presentata:

  • in via telematica direttamente dai soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, secondo i requisiti previsti dal DPR 22 luglio 1998, n. 322;
  • tramite i soggetti incaricati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del DPR n. 322/1998.

La Società di Gestione Accentrata di cui all’art. 80 del TUF, se delegata ai sensi dell’art. 19, comma 5, del DM 21 febbraio 2013, presenta il modello in nome e per conto del soggetto delegante, esclusivamente per via telematica, ed è considerata intermediario abilitato Entratel.

Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere i dati secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato A. È inoltre reso disponibile gratuitamente il software “Modello FTT” sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Gli intermediari devono rilasciare al soggetto interessato:

  • un esemplare cartaceo del modello trasmesso;
  • copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta l’avvenuto ricevimento, quale prova della presentazione.

Il modello deve essere conservato, sottoscritto dal soggetto incaricato e dall’interessato.

Presentazione da parte di soggetti non residenti

I responsabili del versamento non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia e senza rappresentante fiscale, identificati secondo le modalità del provvedimento del 18 luglio 2013, possono in alternativa all’invio telematico presentare il modello mediante spedizione dall’estero con raccomandata o mezzo equivalente che attesti con certezza la data di spedizione.

In tal caso:

  • il modello deve essere inserito in una busta idonea, senza piegarlo;
  • la busta va indirizzata all’Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Venezia, via Giorgio De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE), Italia;
  • sulla busta devono essere indicati il codice fiscale del dichiarante e la dicitura "Contiene dichiarazione Modello FTT".

Reperibilità del modello e stampa

Il modello è reso disponibile in formato elettronico sui siti:

Può essere prelevato anche da altri siti, purché sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato e riporti l’indirizzo del sito di prelievo e gli estremi del provvedimento. È autorizzata la stampa del modello, nel rispetto della conformità grafica e della sequenza dei dati.

Contenuto dell’imposta sulle transazioni finanziarie

La premessa istruttoria riepiloga l’ambito oggettivo della FTT:

  • trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi, ai sensi del comma 491;
  • operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari, ai sensi del comma 492;
  • negoziazioni ad alta frequenza, ai sensi del comma 495.

Sono richiamate le aliquote e le misure dell’imposta:

  • comma 491: imposta dello 0,2% sul valore della transazione; per trasferimenti conclusi in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, aliquota dello 0,1%; per il 2013, rispettivamente 0,22% e 0,12%;
  • comma 492: imposta in misura fissa, determinata in base a tipologia di strumento e valore del contratto secondo la tabella 3 allegata alla legge n. 228/2012; per operazioni in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, imposta ridotta a un quinto;
  • comma 495: imposta dello 0,02% sul controvalore degli ordini annullati o modificati che superano, in una giornata di borsa, la soglia numerica prevista dall’art. 13 del DM 21 febbraio 2013.

È inoltre precisato che l’imposta dei commi 491 e 492 è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti.

Soggetti obbligati e soglie di esonero dalla dichiarazione

La dichiarazione deve essere presentata dai "Dichiaranti", ossia dagli intermediari e dagli altri soggetti responsabili del versamento individuati nei punti 1 e 2.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 18 luglio 2013.

Non va presentata alcuna dichiarazione se l’imposta liquidata è inferiore a 50 euro.

Per i soggetti non residenti è prevista la presentazione:

  • tramite stabile organizzazione in Italia;
  • tramite rappresentante fiscale nominato tra i soggetti indicati nell’art. 23 del DPR n. 600/1973 e in carica al momento della presentazione;
  • direttamente, se privi di stabile organizzazione e di rappresentante fiscale, previa richiesta di attribuzione del codice fiscale, se non già posseduto.

Termini di presentazione

La dichiarazione deve essere trasmessa annualmente all’Agenzia delle Entrate in via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno.

Frontespizio: dati richiesti e casistiche particolari

Nel frontespizio devono essere indicati:

  • il codice fiscale del dichiarante; per il rappresentante fiscale, va indicato il codice fiscale del rappresentato non residente;
  • il tipo di dichiarazione, con possibilità di barratura di "Correttiva nei termini" o "Integrativa";
  • il rapporto, distinguendo tra "Contribuente" e "Intermediario";
  • l’anno di riferimento;
  • i dati identificativi del dichiarante.

Per le persone fisiche sono richiesti cognome, nome, sesso, data di nascita, comune o Stato estero di nascita e provincia. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche va indicata la denominazione o ragione sociale e la natura giuridica, senza abbreviazioni nella denominazione, salvo la natura giuridica in forma contratta.

Per i soggetti non residenti deve essere compilato il campo "Codice Stato estero".

Se chi sottoscrive è diverso dal dichiarante, va compilato il riquadro dei dati del rappresentante firmatario, con codice fiscale, codice carica e dati anagrafici richiesti. In caso di presentazione da parte di una società per conto del dichiarante, va compilato anche il campo "Codice fiscale società".

Tipo di dichiarazione: correttiva e integrativa

La dichiarazione correttiva nei termini consente la rettifica o l’integrazione entro la scadenza di presentazione, mediante nuovo modello completo.

La dichiarazione integrativa è ammessa solo se la dichiarazione originaria è stata validamente presentata, considerando valida anche quella presentata entro 90 giorni dalla scadenza, con applicazione delle sanzioni previste.

Sono richiamate le principali ipotesi di integrazione:

  • entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo, in regime di ravvedimento, se non sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche;
  • entro il 31 dicembre del quarto anno successivo, per errori o omissioni che comportano maggior debito d’imposta;
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo, per errori o omissioni che abbiano determinato un maggior debito o un minor credito.

Rapporto tra dichiarante e intermediario

La casella "Contribuente" va barrata quando le operazioni sono state eseguite:

  • senza intervento di intermediari o soggetti responsabili del versamento;
  • da intermediari o soggetti responsabili che agiscono come acquirenti o controparti finali.

La casella "Intermediario" va barrata quando le operazioni sono state eseguite con l’intervento degli intermediari o altri soggetti responsabili del versamento. Se un soggetto opera sia come contribuente sia come intermediario, vanno barrate entrambe le caselle.

Avviso telematico e impegno alla trasmissione

Il contribuente può richiedere che eventuali comunicazioni di irregolarità siano inviate all’intermediario incaricato della trasmissione telematica, barrando la casella relativa all’"Invio avviso telematico all’intermediario".

L’intermediario accetta ricezione barrando la casella "Ricezione avviso telematico" nel riquadro dell’impegno alla presentazione telematica.

È richiamato che, in caso di avviso telematico, il termine di 30 giorni per il versamento con riduzione della sanzione decorre dal sessantesimo giorno successivo all’invio telematico dell’avviso all’intermediario.

Nel riquadro di impegno alla presentazione telematica devono essere indicati:

  • codice fiscale dell’intermediario;
  • numero di iscrizione all’albo CAF, se pertinente;
  • data dell’impegno;
  • firma dell’intermediario.

Società di Gestione Accentrata

Se i responsabili del versamento hanno delegato la Società di gestione accentrata ai sensi dell’art. 19, comma 5, del DM 21 febbraio 2013, la società presenta la dichiarazione in nome e per conto del delegante indicando:

  • i dati del delegante nel riquadro del dichiarante;
  • i dati del rappresentante del delegante nel riquadro del rappresentante firmatario;
  • il proprio codice fiscale e la propria sottoscrizione nel riquadro dell’impegno alla presentazione telematica.

La Società di gestione accentrata è considerata intermediario abilitato Entratel.

Quadro TT: contenuto delle sezioni

Il quadro TT è obbligatorio e si articola in tre sezioni:

  • Sezione I: dati sulle operazioni effettuate nel singolo mese;
  • Sezione II: riepilogo delle eccedenze di versamento, del credito da riportare o da chiedere a rimborso;
  • Sezione III: dati delle operazioni escluse o esenti relative al comma 491.

Anche qui è ribadita la regola del primo versamento cumulativo del 16 ottobre 2013, da indicare solo nel rigo di settembre.

Sezione I: dati mensili sulle operazioni

Per ogni mese dell’anno devono essere riportati i dati relativi alle operazioni soggette a imposta.

Per ciascun mese:

  • nel rigo relativo alle partecipazioni vanno indicati numero operazioni, imponibile e imposta dovuta;
  • nel rigo relativo ai derivati va indicata l’imposta dovuta;
  • nel rigo relativo alle negoziazioni ad alta frequenza va indicata l’imposta dovuta;
  • nel rigo del totale va indicata la somma delle imposte dovute, l’eventuale credito della dichiarazione precedente utilizzato in compensazione interna, i versamenti effettuati con F24, i versamenti con bonifico per i non residenti e l’eventuale eccedenza di versamento.

Nei righi di riepilogo mensile successivi al primo, in presenza dei mesi precedenti, può essere indicato anche l’eventuale utilizzo di versamenti in eccesso effettuati nei mesi precedenti e riutilizzati in compensazione interna.

Sezione II: riepilogo crediti ed eccedenze

Nel rigo TT49 vanno indicati:

  • il credito della dichiarazione precedente;
  • l’ammontare complessivo dei versamenti in eccesso risultanti dalla Sezione I;
  • l’ammontare dei versamenti in eccesso utilizzati nella Sezione I;
  • il credito da riportare nell’anno successivo;
  • il credito richiesto a rimborso.

La comunicazione dell’Iban per l’accredito del rimborso deve seguire le istruzioni presenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate nelle apposite sezioni dedicate ai rimborsi.

Sezione III: partecipazioni escluse o esenti

La Sezione III riepiloga le operazioni di cui al comma 491 che risultano escluse o esenti, indicando per ciascuna categoria il numero di operazioni e il relativo imponibile.

Le categorie riportate sono:

  • Repo e security lending;
  • Infragruppo;
  • Riskless principal;
  • Enti sovrani;
  • Fondi e portafogli etici;
  • Market making;
  • Sostegno alla liquidità;
  • Fondi pensione.

Istruzioni fiscali di dettaglio riportate nel modello

Le istruzioni richiamano che il modello va utilizzato per comunicare i dati relativi alla FTT, e precisano che il quadro TT riepiloga operazioni imponibili, eccedenze e operazioni esenti/escluse.

Vengono anche riportati riferimenti alle aliquote e alle misure previste per gli strumenti derivati, con la tabella degli importi per controparte in funzione del valore nozionale del contratto.

Specifiche tecniche per la trasmissione telematica

L’allegato A stabilisce le specifiche tecniche della fornitura telematica.

La trasmissione avviene con file composti da record di lunghezza fissa di 1.900 caratteri, ordinati come segue:

  • record di tipo A: testa della fornitura, con i dati identificativi del file e del fornitore;
  • record di tipo B: frontespizio;
  • record di tipo C: dati del quadro TT;
  • record di tipo Z: coda della fornitura.

La fornitura deve contenere:

  • un solo record A, come primo record;
  • per ogni modello FTT, un record B e un record C;
  • un solo record Z, come ultimo record.

Struttura dei record e controlli formali

I record A, B e Z sono formati da campi posizionali con caratteri di controllo finali. Il record C è composto da:

  • una prima parte posizionale di 89 caratteri;
  • una seconda parte di 1.800 caratteri, costituita da una tabella di 75 elementi per l’esposizione dei soli dati presenti nel modello, ciascuno formato da campo-codice di 8 caratteri e campo-valore di 16 caratteri;
  • una terza parte finale con spazi non utilizzati e caratteri di controllo.

Sono previste regole di formattazione per campi alfanumerici, numerici, codici fiscali, partite IVA, date, province e caselle barrate, oltre all’obbligo di maiuscole per i caratteri alfabetici.

I codici fiscali del contribuente, del rappresentante e dell’intermediario devono essere formalmente corretti e registrati in Anagrafe Tributaria; in caso contrario il modello è scartato. È inoltre richiamata la gestione delle ipotesi di omocodia.

Contenuti dei record A, B, C e Z

Il record A contiene, tra l’altro:

  • tipo record;
  • codice fornitura;
  • tipo fornitore;
  • codice fiscale del fornitore;
  • dichiarazione su più invii;
  • spazio riservato al servizio telematico;
  • caratteri di controllo.

Il record B contiene i dati del dichiarante, il tipo di dichiarazione, il rapporto, l’anno di riferimento, i dati anagrafici, i recapiti, la firma e l’impegno alla presentazione telematica.

Il record C contiene il quadro TT in forma codificata, con righi relativi a partecipazioni, derivati, negoziazioni ad alta frequenza, versamenti, eccedenze, credito precedente, esenzioni/esclusioni.

Il record Z è il record di coda e contiene il numero dei record di tipo B e C e i caratteri finali di controllo.

Controlli automatici e vincoli di compilazione

Le specifiche prevedono numerosi controlli bloccanti e controlli di warning. Tra i principali:

  • il codice fiscale del dichiarante, del rappresentante e dell’intermediario deve essere registrato in Anagrafe Tributaria;
  • il campo progressivo modulo nel record C deve assumere il valore 00000001 nella prima parte;
  • alcune casistiche sono incompatibili con l’anno di riferimento 2013;
  • i dati di imponibile e imposta devono rispettare le relazioni matematiche previste tra le diverse colonne;
  • le eccedenze di versamento non possono superare determinate soglie calcolate in funzione dei mesi precedenti;
  • il credito della dichiarazione precedente, il credito da riportare e il credito richiesto a rimborso sono soggetti a formule di coerenza interna;
  • per la Sezione III ogni rigo di esenzione/esclusione richiede, se presente, numero operazioni e imponibile.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, tra gli altri:

  • il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • lo Statuto dell’Agenzia delle Entrate;
  • il regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate;
  • il DPR 22 luglio 1998, n. 322;
  • il decreto 31 luglio 1998 sulle modalità tecniche di trasmissione telematica;
  • il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
  • la legge 24 dicembre 2012, n. 228;
  • il DM 21 febbraio 2013;
  • il DM 18 marzo 2013;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 2013/87896 del 18 luglio 2013;
  • il DM 16 settembre 2013.

Pubblicazione e decorrenza

È stabilito che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il provvedimento è datato Roma, 27 dicembre 2013.

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