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Provvedimento

Provvedimento del 17/12/2013

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento sopprime la comunicazione cartacea di messa in servizio, variazione e disinstallazione dei misuratori fiscali e modifica le regole sulla prima verificazione periodica, che dal 1° gennaio 2014 deve avvenire all’atto della messa in servizio da parte di soggetti abilitati.

Semplificazioni sugli apparecchi misuratori fiscali e nuova disciplina della prima verificazione periodica

Modifica della disciplina dei misuratori fiscali

Il provvedimento interviene su alcune regole relative agli apparecchi misuratori fiscali, con finalità di semplificazione degli adempimenti a carico degli utenti e di uniformazione del processo di messa in servizio e verificazione periodica. Le modifiche riguardano il decreto ministeriale 23 marzo 1983, il decreto ministeriale 4 aprile 1990 e il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 28 luglio 2003.

Soppressione della comunicazione di messa in servizio, variazione e disinstallazione

Viene soppressa la comunicazione relativa a:

  • messa in servizio dell’apparecchio misuratore fiscale;
  • variazione dell’apparecchio;
  • disinstallazione dell’apparecchio.

La soppressione riguarda gli adempimenti previsti dall’articolo 8 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983 e dall’articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle finanze 4 aprile 1990. Il provvedimento chiarisce che l’obiettivo è ridurre gli oneri amministrativi posti a carico dei contribuenti.

Nuove regole sulla prima verificazione periodica

Il punto 3.2.1, lettera b), del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 28 luglio 2003 viene sostituito. La nuova previsione stabilisce che, per gli altri misuratori fiscali, la prima verificazione periodica:

  • avviene all’atto della relativa messa in servizio;
  • è effettuata dal laboratorio abilitato oppure dal fabbricante abilitato;
  • il fabbricante abilitato può svolgerla solo se autorizzato a eseguire anche le verificazioni periodiche;
  • tale facoltà è limitata agli apparecchi misuratori fiscali per i quali il fabbricante è titolare del relativo provvedimento di approvazione.

Decorrenza

Le disposizioni introdotte si applicano a partire dal 1° gennaio 2014.

Finalità e motivazioni

Nella motivazione si precisa che le dichiarazioni cartacee soppresse non sono più necessarie perché le informazioni in esse contenute risultano già:

  • riportate nel libretto fiscale di dotazione dell’apparecchio;
  • comunicate telematicamente dal soggetto che effettua la verificazione periodica, all’atto dell’installazione o disinstallazione, secondo le modalità e i termini previsti dai provvedimenti del 16 maggio 2005, 18 dicembre 2007 e 29 marzo 2010.

Il provvedimento intende quindi eliminare l’invio della comunicazione cartacea tramite raccomandata alla Direzione Provinciale competente.

Inoltre, viene spiegato che la prima verificazione periodica viene ricondotta esclusivamente al momento della messa in servizio, da parte di un laboratorio abilitato o del fabbricante abilitato titolare dell’approvazione, per rendere uniforme la sequenza:

  • messa in servizio del misuratore fiscale;
  • prima verificazione periodica;
  • comunicazione telematica dei dati.

Prima della modifica, la verificazione periodica poteva essere effettuata anche dal fabbricante abilitato contestualmente al controllo di conformità, quindi anche prima della messa in servizio.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, tra gli altri:

  • il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • lo Statuto dell’Agenzia delle entrate;
  • il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
  • il decreto del Ministro delle finanze 4 aprile 1990;
  • il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000;
  • il DPR 26 ottobre 1972, n. 633;
  • la legge 26 gennaio 1983, n. 18;
  • il decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983;
  • i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 marzo 2002, 28 luglio 2003, 16 maggio 2005, 18 dicembre 2007 e 29 marzo 2010;
  • il DPR 22 luglio 1998, n. 322.

Pubblicazione ed efficacia

È stabilito che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate vale come pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Dati finali del provvedimento

Il provvedimento è datato Roma, 17 dicembre 2013, ed è sottoscritto dal Direttore dell’Agenzia Attilio Befera.

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