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Provvedimento

Provvedimento del 03/01/2014

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento estende dal 1 febbraio 2014 l’uso del modello F24 ELIDE ai versamenti connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili, prevedendo un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2014 con possibilità di usare F23 e l’obbligo di F24 ELIDE dal 1 gennaio 2015. Regola anche le modalità di presentazione della delega e demanda a successiva risoluzione l’istituzione dei codici tributo e le istruzioni operative.

Estensione del versamento con F24 ELIDE per registrazione contratti di locazione e affitto di immobili

Estensione del modello F24 ELIDE per la registrazione di contratti di locazione e affitto di immobili

Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate dispone l’estensione delle modalità di versamento unitario alle somme dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili. L’intervento si inserisce nell’attuazione dell’articolo 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, come esteso dal decreto ministeriale 8 novembre 2011.

Ambito di applicazione

Dal 1 febbraio 2014 devono essere versati con il modello F24 ELIDE:

  • l’imposta di registro;
  • i tributi speciali e i compensi;
  • l’imposta di bollo;
  • le relative sanzioni;
  • i relativi interessi; connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili.

Il modello richiamato è l’"F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), approvato con provvedimento del 7 agosto 2009 e successivamente modificato dal provvedimento del 29 marzo 2010.

Modalità di versamento e presentazione della delega

Per i soggetti titolari di partita IVA, il modello F24 ELIDE deve essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente oppure tramite intermediari abilitati, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle entrate e del sistema bancario e postale.

Per i soggetti non titolari di partita IVA, oltre alla presentazione telematica, è ammessa anche la presentazione presso:

  • gli sportelli delle banche aderenti alla convenzione per il servizio di riscossione dei modelli F24;
  • le Poste Italiane S.p.A.;
  • gli agenti della riscossione.

Periodo transitorio e decorrenza dell’obbligo

Il provvedimento prevede una fase transitoria per agevolare l’adeguamento degli operatori:

  • fino al 31 dicembre 2014, per i versamenti di cui al punto 1.1 può essere utilizzato anche il modello F23, secondo le modalità vigenti;
  • dal 1 gennaio 2015, i versamenti devono essere effettuati esclusivamente con il modello F24 ELIDE.

Resta inoltre stabilito che i versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate devono essere eseguiti esclusivamente con il tipo di modello di pagamento allegato o indicato nell’atto stesso.

Codici tributo e istruzioni operative

La definizione dei codici tributo da utilizzare e delle istruzioni per la compilazione dei modelli di pagamento è demandata a una successiva risoluzione dell’Agenzia delle entrate.

Motivazioni dell’intervento

La scelta è motivata dall’esigenza di razionalizzare le modalità di pagamento e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti. Il modello F24 è considerato più efficiente nella gestione del sistema e coerente con l’uso già diffuso per numerosi tributi.

Per evitare disorientamento tra i contribuenti e consentire agli intermediari di adeguare le procedure, viene quindi mantenuta la possibilità di usare il modello F23 fino al 31 dicembre 2014, in alternativa al nuovo regime con F24 ELIDE.

Riferimenti normativi richiamati

Tra le principali fonti richiamate figurano:

  • d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, in particolare l’articolo 17;
  • d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
  • decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 8 novembre 2011;
  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131;
  • decreto ministeriale 17 dicembre 1998.

Il provvedimento è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, con valore sostitutivo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

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