Provvedimento del 18/12/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina le nuove modalità di compilazione del quadro RW, ampliando gli obblighi di monitoraggio per i titolari effettivi e definendo criteri di valorizzazione, esoneri, tassazione alla fonte dei redditi e dei flussi esteri, con decorrenza dal periodo d’imposta 2013 e dal 1° gennaio 2014 per i prelievi alla fonte.
Attuazione del monitoraggio fiscale e del prelievo alla fonte sui redditi esteri
Attuazione delle disposizioni sul monitoraggio fiscale e sulla tassazione alla fonte dei redditi esteri
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dà attuazione alle modifiche introdotte dall’articolo 9 della legge 6 agosto 2013, n. 97 al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, in materia di monitoraggio fiscale. Esso definisce l’ambito soggettivo e oggettivo degli obblighi dichiarativi nel quadro RW, i casi di esonero, le regole di valorizzazione delle attività estere e il regime di ritenuta/imposta sostitutiva sui redditi e flussi finanziari esteri.
Ambito soggettivo del monitoraggio
L’obbligo di indicare nel quadro RW gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia si applica alle persone fisiche, agli enti non commerciali, alle società semplici e soggetti equiparati residenti in Italia. L’obbligo opera anche quando tali soggetti detengono gli investimenti tramite società o altre entità giuridiche, se risultano "titolari effettivi" ai sensi della normativa antiriciclaggio.
Ai fini del provvedimento, lo status di titolare effettivo riguarda anche enti non commerciali e società semplici ed equiparate residenti in Italia. Il contribuente, quando ricorrono le condizioni, deve indicare nel quadro RW il valore della partecipazione detenuta nella società estera e la relativa percentuale di partecipazione.
Per la verifica della percentuale rilevante:
- le partecipazioni possedute dai familiari del titolare effettivo, come indicati dall’articolo 5, comma 5, del TUIR, si cumulano;
- rilevano anche le partecipazioni detenute indirettamente, tenendo conto della demoltiplicazione.
Definizione di titolare effettivo
Il provvedimento richiama la definizione antiriciclaggio di titolare effettivo, distinguendo tra società ed enti diversi dalle società.
In caso di società, è titolare effettivo:
- la persona fisica o le persone fisiche che possiedano o controllino, in ultima istanza, un’entità giuridica tramite il possesso o controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni o dei diritti di voto, anche tramite azioni al portatore, salvo società quotate soggette ad obblighi informativi equivalenti;
- il criterio si considera soddisfatto quando la partecipazione raggiunge il 25 per cento più uno del capitale sociale;
- la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione dell’entità.
Per fondazioni, trust e altri istituti giuridici che amministrano e distribuiscono fondi, è titolare effettivo:
- se i beneficiari sono già determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio;
- se i beneficiari non sono ancora determinati, la categoria di persone nel cui interesse principale l’entità è istituita o agisce;
- la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio.
Partecipazioni in società estere e casi particolari
Se la partecipazione rilevante è in una società residente o localizzata in Stati o territori diversi da quelli collaborativi, in luogo del valore della partecipazione devono essere monitorati:
- il valore degli investimenti detenuti all’estero dalla società;
- le attività estere di natura finanziaria intestate alla società;
- la percentuale di partecipazione posseduta nella società stessa.
In tale ipotesi devono essere monitorate anche le attività estere dei soggetti esteri controllati indirettamente, delle quali il contribuente sia titolare effettivo, purché si tratti di partecipazioni in società residenti o localizzate in Stati o territori non collaborativi.
Non rilevano, di regola, le partecipazioni possedute in società residenti che effettuano investimenti all’estero, salvo che, tramite tali partecipazioni unite a quelle detenute direttamente o indirettamente nella medesima società estera, si realizzi il requisito di titolare effettivo.
Per le entità giuridiche diverse dalle società, come fondazioni e trust, rilevano sempre gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria detenuti direttamente e indirettamente, indipendentemente dallo Stato di residenza dell’entità.
Per gli organismi di investimento collettivo del risparmio:
- non rilevano le partecipazioni ad organismi istituiti in Italia che effettuano investimenti all’estero;
- per le partecipazioni ad organismi istituiti in Stati o territori diversi da quelli collaborativi, si applicano le stesse regole previste per le partecipazioni in società estere.
Per Stati o territori collaborativi si intendono quelli inclusi nella lista di cui all’articolo 168-bis, comma 1, del TUIR, nonché quelli che assicurano un adeguato scambio di informazioni tramite convenzione contro le doppie imposizioni, accordo internazionale specifico o disposizioni comunitarie di assistenza amministrativa.
Esoneri soggettivi
Sono esonerate dal monitoraggio fiscale le persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per organizzazioni internazionali o in zone di frontiera, ai sensi dell’articolo 38, comma 13, del decreto-legge n. 78 del 2010, finché prestano l’attività all’estero.
L’esonero si applica all’intero periodo d’imposta se l’attività lavorativa all’estero è svolta in via continuativa per la maggior parte del periodo. In caso di rientro in Italia, l’esonero resta subordinato al trasferimento delle attività detenute all’estero entro sei mesi dall’interruzione del rapporto di lavoro all’estero.
Ambito oggettivo del quadro RW
Nel quadro RW devono essere indicati gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, detenuti nel periodo d’imposta, indipendentemente dall’importo.
Nel medesimo quadro devono essere riportati anche i dati relativi a:
- IVIE, imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero;
- IVAFE, imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, quando dovute, ai sensi dell’articolo 19, commi da 13 a 23, del decreto-legge n. 201 del 2011.
Ai fini della valorizzazione devono essere indicati:
- la consistenza degli investimenti e delle attività all’inizio di ciascun periodo d’imposta, o al primo giorno di detenzione;
- la consistenza al termine del periodo d’imposta, o al termine della detenzione;
- il periodo di possesso delle attività.
Per le attività finanziarie si applicano i criteri utilizzati per determinare la base imponibile IVAFE, anche se l’imposta non è dovuta.
Per i conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi o territori diversi da quelli collaborativi occorre indicare anche l’ammontare massimo raggiunto nel periodo d’imposta.
Per gli immobili situati all’estero il valore si determina secondo i criteri IVIE, anche se l’imposta non è dovuta.
Per le attività patrimoniali detenute all’estero diverse dagli immobili, il contribuente deve indicare:
- il costo di acquisto risultante dalla documentazione probatoria;
- in mancanza di documentazione, il valore di mercato all’inizio e al termine del periodo di imposta, o del periodo di detenzione.
Per gli investimenti e le attività espressi in valuta, il controvalore in euro va calcolato secondo il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sui cambi medi mensili ai fini dei Titoli I e II del TUIR.
Tassazione alla fonte dei redditi e dei flussi finanziari esteri
Il provvedimento disciplina l’applicazione delle ritenute o delle imposte sostitutive sui redditi derivanti da investimenti detenuti all’estero e da attività estere di natura finanziaria.
Ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’articolo 4 del decreto-legge n. 167 del 1990, tali redditi sono assoggettati in ogni caso a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari residenti che intervengono nella riscossione dei relativi flussi finanziari e redditi, nonché quando gli investimenti o le attività sono affidati a tali intermediari in custodia, amministrazione o gestione.
Il secondo e il terzo periodo del medesimo comma 2 introducono una ritenuta a titolo d’acconto con aliquota del 20 per cento sui seguenti redditi di capitale e redditi diversi:
- interessi e altri proventi dovuti da soggetti non residenti derivanti da contratti di mutuo, deposito e conto corrente non bancari;
- importi di rendite perpetue e prestazioni annue perpetue dovuti da soggetti non residenti;
- compensi erogati da soggetti non residenti per fideiussioni o altre garanzie;
- interessi e altri proventi da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale;
- plusvalenze da cessione di immobili situati all’estero;
- plusvalenze da cessione onerosa di terreni detenuti all’estero suscettibili di utilizzazione edificatoria;
- redditi derivanti dalla locazione di immobili situati all’estero;
- redditi esteri di natura fondiaria, inclusi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
- redditi da concessione in usufrutto e sublocazione di immobili esteri, nonché da affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili detenuti all’estero, e da affitto o concessione in usufrutto di aziende aventi sede all’estero;
- plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate in società non residenti e fattispecie assimilate.
Il prelievo va effettuato nei confronti dei contribuenti soggetti agli obblighi di monitoraggio, al momento della riscossione dei redditi o flussi finanziari da parte degli intermediari, con versamento entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello del prelievo, secondo le regole ordinarie.
Il prelievo si applica comunque, anche senza incarico alla riscossione, salvo che il contribuente attesti con autocertificazione in forma libera che i flussi non costituiscono redditi di capitale o redditi diversi derivanti da investimenti o attività estere di natura finanziaria. L’autocertificazione può essere resa anche preventivamente e valere per la generalità dei flussi accreditati presso il medesimo intermediario, salvo diversa indicazione del contribuente.
Per il corretto adempimento, il contribuente deve fornire ogni informazione utile per identificare natura reddituale del flusso, fattispecie e base imponibile. In mancanza di tali dati, ritenute o imposte sostitutive si applicano sull’intero importo del flusso ricevuto.
Per le persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, i flussi finanziari si presumono derivanti dall’attività esercitata, salvo indicazione contraria.
L’intermediario deve comunicare le posizioni per le quali non sia stato applicato il prelievo alla fonte.
Rimborsi e soggetti obbligati
Il contribuente può chiedere all’intermediario la restituzione dell’imposta non dovuta o applicata in misura superiore al dovuto entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello del prelievo. L’intermediario scomputa l’importo restituito dai versamenti successivi secondo il D.P.R. n. 445 del 1997.
In alternativa, il contribuente può presentare istanza di rimborso all’Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini dell’articolo 38 del D.P.R. n. 602 del 1973.
I soggetti residenti obbligati ad applicare le ritenute o imposte sostitutive sono gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007 ai fini antiriciclaggio.
Decorrenza
Le nuove modalità di compilazione del quadro RW si applicano alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2013.
Le disposizioni del comma 2 dell’articolo 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 si applicano ai redditi e flussi finanziari per i quali gli intermediari intervengono nella riscossione dal 1° gennaio 2014.
In considerazione del Piano Nazionale di Migrazione alla SEPA e dell’obbligo di migrazione dei servizi domestici di bonifico e addebito diretto entro il 1° febbraio 2014:
- le ritenute e imposte sostitutive dovute per il periodo dal 1° febbraio al 30 giugno 2014 possono essere versate entro il 16 luglio 2014;
- il versamento avviene con gli interessi previsti dall’articolo 20 del D.P.R. n. 602 del 1973;
- non si applicano sanzioni;
- per i flussi esteri ricevuti in pagamento nel mese di gennaio 2014 gli intermediari non applicano il prelievo e effettuano segnalazione all’Amministrazione finanziaria;
- il contribuente può conferire l’incarico all’applicazione del prelievo anche nei mesi successivi e comunque entro il 30 giugno 2014.
Motivazioni e riferimenti normativi
Il provvedimento è emanato ai sensi del comma 4 dell’articolo 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 per dare attuazione alle modifiche introdotte dalla legge n. 97 del 2013 e per stabilire il contenuto della dichiarazione annuale dei redditi prevista dal comma 1 del medesimo articolo 4. La motivazione richiama anche il caso Pilot 1711/11/TAXU.
Sono richiamate le fonti normative relative alle attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e la disciplina di riferimento, tra cui:
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- Statuto dell’Agenzia delle entrate;
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
- decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000;
- legge 6 agosto 2013, n. 97;
- decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167;
- decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Pubblicazione
Il provvedimento precisa che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Testo integrale
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