Sentenza del 30/11/2016 n. 24376 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il recupero di agevolazioni fiscali usufruite negli anni 1996-1999 e dichiarate aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune dalla Commissione europea. L’Agenzia aveva emesso avvisi di accertamento per maggiori imposte IRPEG e interessi relativi agli anni 1998 e 1999. La Commissione tributaria provinciale aveva ridotto gli importi richiesti; la Commissione regionale aveva poi dichiarato di accogliere l’appello dell’Ufficio, ma nella motivazione aveva esaminato soltanto la questione del calcolo degli interessi, senza pronunciarsi sui motivi effettivamente proposti dall’Agenzia. Anche la società aveva denunciato l’omessa pronuncia sui propri motivi di appello e contestato il calcolo degli interessi composti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto sia il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate sia quello incidentale della società. Ha rilevato la nullità della sentenza d’appello per omessa e insufficiente motivazione, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, affinché riesamini integralmente la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Le questioni sostanziali relative alla legittimità del recupero degli aiuti di Stato e al calcolo degli interessi sono rimaste assorbite e non sono state definitivamente decise.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sui motivi effettivamente sottoposti al suo esame. La mancata decisione sui motivi di appello determina violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
Richiede che la sentenza tributaria contenga una motivazione idonea a consentire la comprensione delle ragioni della decisione. La totale omissione dell’esame dei motivi di gravame comporta nullità della sentenza.
D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 3, convertito nella L. n. 46 del 2007
Prevede il riferimento alla disciplina europea per la determinazione degli interessi sugli aiuti di Stato da recuperare. La questione relativa all’efficacia temporale e al possibile calcolo degli interessi composti non è stata risolta nel merito, essendo rimasta assorbita.
Decisione della Commissione europea n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002
Ha qualificato le agevolazioni fiscali godute dalla società come aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune, imponendone il recupero.
Artt. 86, 87 e 88 del Trattato CE
Richiamati dall’Agenzia in relazione alla disciplina europea degli aiuti di Stato e agli obblighi di recupero, ma non esaminati nel merito dalla Corte poiché la sentenza d’appello è stata annullata per vizi processuali.
Art. 14, par. 2, del Regolamento CE n. 659/1999
Richiamato per la disciplina del recupero degli aiuti di Stato e dei relativi interessi; la sua applicazione concreta è rimasta da valutare nel giudizio di rinvio.
Art. 267 TFUE
La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è stata dichiarata assorbita, perché la cassazione per vizi della motivazione ha reso prematuro l’esame delle questioni europee.
Massime di principio
- Una sentenza d’appello è nulla quando il dispositivo dichiara di accogliere o rigettare un’impugnazione, ma la motivazione non esamina i motivi effettivamente proposti o tratta questioni diverse.
- Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e su tutti i motivi devoluti in appello; l’omessa pronuncia non può essere compensata da formule generiche contenute nel dispositivo.
- Il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, soprattutto quando non consente di comprendere quale decisione sia stata realmente adottata, comporta la cassazione della sentenza.
- Quando la cassazione annulla la decisione per vizi processuali o motivazionali, le questioni sostanziali controverse possono rimanere assorbite e dovranno essere riesaminate dal giudice del rinvio.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve esaminare nuovamente i motivi di entrambe le parti, applicare la normativa nazionale ed europea pertinente e motivare specificamente la decisione sul recupero dell’aiuto e sul calcolo degli interessi.
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