Regolamento (UE) 2025/1271
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1271 della Commissione, del 6 maggio 2025, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/1239, (UE) 2020/761, (UE) 2020/1988 e (UE) 2023/2834 a seguito dell’istituzione del sistema elettronico per le formalità non doganali in agricoltura (ELAN) e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 per quanto riguarda due nuovi numeri d’ordine dei contingenti tariffari per le importazioni di riso dal Bangladesh
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua quattro regolamenti di esecuzione agricoli per introdurre e rendere progressivamente obbligatorio l’uso del sistema elettronico ELAN per titoli, estratti e documenti di accompagnamento/origine. Stabilisce un calendario di transizione dal 15 luglio 2025 al 6 ottobre 2028, con fase di test, uso volontario, obbligatorietà dei nuovi modelli di dati e infine piena integrazione con EU CSW-CERTEX. Introduce inoltre nuovi sottocontingenti per il riso dal Bangladesh (09.0170 e 09.0171) e aggiorna i modelli e le diciture per numerosi contingenti tariffari agricoli.
Modifica e digitalizzazione dei regimi UE di titoli di importazione/esportazione e di gestione dei contingenti tariffari agricoli tramite il sistema ELAN, con adeguamenti specifici per i contingenti del riso dal Bangladesh.
Ambito di applicazione
Si applica agli organismi emittenti degli Stati membri, alle autorità doganali, agli operatori economici e, per i documenti di accompagnamento/origine richiesti dalle norme agricole, anche alle autorità competenti dei paesi terzi. Incide sui regimi di titoli di importazione ed esportazione e sui contingenti tariffari gestiti con titoli o secondo il principio del "primo arrivato, primo servito", in particolare nei settori riso, cereali, zucchero, latte e prodotti lattiero-caseari, formaggi, canapa e alcune specifiche importazioni/esportazioni agricole. L’ambito territoriale è quello dell’Unione, con interfaccia con paesi terzi; sono previsti periodi transitori e di indisponibilità temporanea di ELAN, con applicazione differita e regole derogatorie fino al 6 ottobre 2028.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1271: digitalizzazione ELAN dei titoli agricoli e aggiornamento dei contingenti tariffari
Il regolamento interviene su quattro atti di esecuzione della PAC e dei contingenti tariffari per introdurre un quadro giuridico coerente con il sistema elettronico ELAN, collegato allo sportello unico doganale dell’UE e a EU CSW-CERTEX. La finalità dichiarata è quella di ottimizzare gli scambi di prodotti agricoli, rendendo disponibili in formato elettronico alle autorità doganali i documenti necessari per le formalità non doganali.
Ambito e finalità
Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 sui titoli di importazione ed esportazione, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 sui contingenti tariffari con titoli, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 sui contingenti "primo arrivato, primo servito" e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 sulle importazioni di riso, cereali, zucchero e luppolo. Il nuovo assetto consente l’uso graduale di modelli elettronici uniformi e disciplina i casi in cui, per ragioni transitorie o tecniche, resta possibile il supporto cartaceo.
Quadro generale di ELAN e definizioni
Nel regolamento 2016/1239 vengono inserite le definizioni centrali per il sistema: ELAN, ELAN1L-AGRIM, ELAN1L-AGREX, ELAN1L-TCDOC, EU CSW-CERTEX e "ambiente di test". I titoli di importazione ed esportazione dovranno essere compilati secondo le istruzioni pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale, che diventano il riferimento operativo per gli organismi emittenti. È inoltre previsto un nuovo allegato I.1, che elenca in modo puntuale le informazioni obbligatorie da riportare nei titoli elettronici.
Fasi di applicazione e periodo transitorio
Il regolamento definisce un calendario molto preciso:
- dal 15 luglio 2025 gli organismi emittenti degli Stati membri e le autorità dei paesi terzi possono operare in ELAN solo in ambiente di test, senza valore giuridico;
- dal 19 gennaio 2026 possono essere creati o trasmessi documenti in ELAN con valore giuridico;
- dal 18 gennaio 2027 diventa obbligatorio l’uso dei modelli ELAN1L-AGRIM e ELAN1L-AGREX per i titoli;
- dal 17 gennaio 2028 tutti i titoli degli Stati membri, nonché i documenti di paesi terzi necessari come prova/origine/conformità, devono essere in ELAN o trasmessi a ELAN;
- dal 6 ottobre 2028 le verifiche automatiche e la comunicazione dei quantitativi sdoganati avvengono via EU CSW-CERTEX.
Durante il periodo transitorio e nei casi di indisponibilità temporanea di ELAN, continuano a operare i modelli cartacei e alcune comunicazioni tradizionali, secondo regole specifiche che consentono la continuità operativa.
Titoli di importazione ed esportazione: presentazione, rilascio e utilizzo
Le domande di titolo restano presentabili tramite applicazioni informatiche nazionali; in mancanza di tali applicazioni o se non efficaci, possono essere utilizzati i modelli cartacei. I titoli rilasciati nei sistemi nazionali sono validi per usi commerciali solo dopo comunicazione a ELAN, salvo le deroghe transitorie. Gli uffici doganali accedono al titolo elettronico tramite ELAN o, nei casi consentiti, tramite i sistemi nazionali; se ciò non è possibile, il documento può essere trasmesso in formato elettronico o, nei casi limite, su carta.
Le regole sui titoli e sugli estratti sono aggiornate per prevedere il rilascio senza indugio, senza costi aggiuntivi, e per disciplinare:
- la suddivisione del quantitativo tramite estratti;
- il divieto di estratti successivi su un estratto;
- la correzione dei documenti elettronici e cartacei;
- la restituzione dei documenti quando richiesta dal sistema transitorio;
- la validità delle stampe su carta solo se precedute da registrazione o trasmissione a ELAN, salvo casi di emergenza.
Imputazione dei quantitativi, prova dell’adempimento e controlli doganali
L’imputazione dei quantitativi immessi in libera pratica o esportati viene registrata in ELAN, con effetti sostitutivi rispetto alla restituzione fisica del titolo. La data di imputazione coincide con l’accettazione della dichiarazione doganale. Se il quantitativo effettivo differisce da quello indicato, le autorità doganali correggono il dato; per i documenti cartacei sono ammesse pagine supplementari con timbro.
La prova dell’adempimento dell’obbligo di immissione in libera pratica o esportazione è estratta da ELAN. In alternativa, nei periodi transitori o in caso di indisponibilità del sistema, sono ammessi documenti cartacei o certificazioni doganali timbrate e firmate. Sono previsti termini di presentazione/registrazione della prova molto dettagliati, con possibilità di proroga fino a 730 giorni in presenza di problemi tecnici debitamente provati.
Trasferimento, rettifica, sostituzione e duplicati
Il regolamento aggiorna la disciplina del trasferimento dei titoli e della retrocessione al titolare, imponendo la registrazione dei dati del cessionario e della data di convalida nel documento elettronico o, per i titoli cartacei, secondo la nota esplicativa storica. Le rettifiche dei documenti elettronici sostituiscono la versione originale, mentre quelle cartacee richiedono la restituzione del documento e la dicitura che il titolo o estratto è stato corretto. Restano applicabili le regole su titoli sostitutivi e duplicati, anche per i casi di perdita o distruzione del documento cartaceo durante l’indisponibilità temporanea di ELAN.
Documenti di paesi terzi: TCDOC, origine, autenticità e ammissibilità
Uno dei nuclei principali del regolamento è l’introduzione del modello uniforme ELAN1L-TCDOC per i documenti rilasciati da paesi terzi che fungono da prova di origine o conformità nelle diverse discipline tariffarie. Il modello prevede sempre, tra l’altro, tipo documento, sottotipo, numero unico, numero del contingente, autorità emittente, esportatore, paese di origine, e, quando richiesto, paese di esportazione e importatore UE.
Sono previsti sottotipi specifici:
- certificato di origine;
- certificato di autenticità;
- certificato di ammissibilità;
- certificato di esportazione;
- certificato IMA 1.
Dal 17 gennaio 2028 tali documenti devono essere rilasciati in ELAN; prima di allora possono essere utilizzati i modelli cartacei previsti dagli allegati o dalle norme transitorie. Per alcuni documenti è prevista la possibilità di stampa da ELAN su richiesta dell’operatore. La validità, la firma elettronica, i sigilli e i termini di notifica alla Commissione sono specificamente disciplinati per ciascun tipo di documento.
Modifiche ai contingenti tariffari e ai documenti richiesti
Nel regolamento 2020/761 vengono aggiornate le regole di dettaglio per molte schede di contingente, adattando le sezioni da compilare ai nuovi modelli ELAN. Tra gli elementi più ricorrenti figurano:
- l’uso del codice ISO 3166-1 alpha-2 per il paese di origine o destinazione;
- l’indicazione di origini escluse;
- l’inserimento di codici particolari nelle note/condizioni speciali;
- l’obbligo di allegare documenti di origine, autenticità, ammissibilità o esportazione in formato ELAN1L-TCDOC.
Sono disciplinati in modo dettagliato i contingenti per riso, zucchero, formaggi, latte, carni bovine e di bufalo, canapa e altri prodotti. Per numerosi contingenti sono mantenuti, nel periodo transitorio, moduli e diciture cartacee specifiche, ma con chiara prospettiva di migrazione al formato elettronico.
Riso dal Bangladesh: nuovi sottocontingenti 09.0170 e 09.0171
La parte più specifica della modifica riguarda il contingente di importazione del riso dal Bangladesh. A seguito dei nuovi tassi di conversione introdotti nel 2024, vengono creati due sottocontingenti supplementari:
- 09.0170 per il riso lavorato, "altro riso";
- 09.0171 per il riso semilavorato, "altro riso".
Il regolamento aggiorna altresì le regole sulle domande di titolo, sui certificati di origine, sulle diciture del Bangladesh e sui riferimenti ai nuovi tassi di conversione dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834.
Regime "primo arrivato, primo servito" e contingenti senza titoli
Il regolamento 2020/1988 è modificato per allineare la gestione dei contingenti tariffari senza titoli al nuovo sistema ELAN. I documenti di accompagnamento e i certificati di origine richiesti per vari contingenti devono essere resi disponibili in ELAN secondo il modello ELAN1L-TCDOC, con apposite transizioni per i documenti cartacei ancora ammessi. È inoltre aggiornato l’elenco dei contingenti interessati, incluso il nuovo blocco del riso 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168, 09.0169, 09.0170 e 09.0171.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La scelta dell’entrata in vigore immediata mira a garantire l’adeguamento normativo prima della fase di test di ELAN e a consentire la preparazione operativa di amministrazioni e operatori.
Disposizioni principali
Introduzione di ELAN e nuovi modelli di dati
Il regolamento ridefinisce le nozioni rilevanti nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, introducendo le definizioni di ELAN, ELAN1L-AGRIM, ELAN1L-AGREX, ELAN1L-TCDOC, EU CSW-CERTEX e "ELAN (ambiente di test)". I titoli di importazione/esportazione e i documenti terzi devono progressivamente essere emessi secondo i modelli di dati pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale, con nuovo allegato I.1 per i dati obbligatori.
Calendario transitorio e obbligatorietà progressiva
Dal 15 luglio 2025 gli organismi emittenti degli Stati membri e le autorità dei paesi terzi possono usare ELAN in ambiente di test, senza valore giuridico. Dal 19 gennaio 2026 possono rilasciare o trasmettere documenti in ELAN con valore giuridico. Dal 18 gennaio 2027 è obbligatorio l’uso dei modelli ELAN1L-AGRIM e ELAN1L-AGREX; dal 17 gennaio 2028 tutti i titoli e i documenti richiesti devono essere in ELAN o trasmessi a ELAN; dal 6 ottobre 2028 le verifiche automatiche e la comunicazione dei quantitativi sdoganati avvengono tramite EU CSW-CERTEX.
Rilascio, estratti, dichiarazioni doganali e imputazioni
Le domande di titolo possono essere presentate tramite applicazioni informatiche nazionali o, in caso di indisponibilità, sui modelli cartacei. I titoli sono rilasciati in ELAN o nei sistemi nazionali, ma quelli rilasciati nei sistemi nazionali sono validi per uso commerciale solo dopo comunicazione a ELAN. Si disciplina il rinvio del titolo nella dichiarazione doganale, l’accesso degli uffici doganali al documento elettronico, l’imputazione dei quantitativi, la correzione dei titoli/estratti e le regole per i supporti cartacei durante transitori o indisponibilità del sistema.
Prova dell’adempimento degli obblighi e mutua assistenza
La prova dell’adempimento dell’obbligo di immissione in libera pratica o di esportazione è estratta da ELAN. In assenza di ELAN o nei periodi transitori sono ammessi documenti cartacei timbrati e firmati, inclusi estratti della dichiarazione doganale, autodichiarazioni e certificazioni di uscita, con termini specifici: 30 giorni per la prova di immissione in libera pratica, 90 giorni per la prova di esportazione, elevati a 60 e 180 giorni nei transitori; in caso di problemi tecnici i termini possono essere prorogati fino a 730 giorni.
Documenti di paesi terzi e origine/conformità
Per i contingenti che richiedono documenti di origine, autenticità o ammissibilità, si introduce il modello uniforme ELAN1L-TCDOC e si disciplinano i sottotipi "Certificato di origine", "Certificato di autenticità", "Certificato di ammissibilità", "Certificato di esportazione" e "IMA 1". Dal 17 gennaio 2028 tali documenti devono essere rilasciati in ELAN; prima di tale data restano possibili i modelli cartacei indicati dagli allegati o dal regime transitorio. Sono previste regole su validità, firma/vidimazione, notifica alla Commissione, conservazione degli originali e stampa da ELAN su richiesta.
Modifiche specifiche per il riso e il Bangladesh
Per il riso dal Bangladesh il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 e apre due nuovi sottocontingenti: 09.0170 per il riso lavorato "altro riso" e 09.0171 per il riso semilavorato "altro riso", in coerenza con i nuovi tassi di conversione introdotti nel 2024. Vengono aggiornati i contingenti 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168 e 09.0169 e i relativi documenti di origine richiesti.
Aggiornamento dei contingenti tariffari gestiti con titoli
Nel regolamento (UE) 2020/761 vengono riviste le regole su presentazione delle domande, contenuti dei titoli, utilizzo dei codici paese ISO 3166-1 alpha-2, codici prodotto, diciture particolari e documenti esterni a supporto. Sono disciplinati in modo puntuale i contingenti per riso, zucchero, latte e formaggi, canapa e altri prodotti agricoli, con adattamento delle schede di allegato al nuovo formato ELAN e con conservazione di regole transitorie per i moduli cartacei.
Contingenti tariffari primo arrivato, primo servito
Nel regolamento (UE) 2020/1988 sono aggiornate le prove di origine e i documenti richiesti per numerosi contingenti gestiti senza titoli, sostituendo riferimenti ai modelli cartacei con l’ELAN1L-TCDOC e fissando l’applicazione delle disposizioni transitorie del regolamento 2020/761. Sono inoltre aggiornati gli allegati con i nuovi numeri d’ordine 09.0170 e 09.0171 e la struttura dei contingenti del riso.
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