Sentenza n. 3966/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento dell’ordinanza n. 41/2022, notificata il 20 settembre 2022, del Comune di Volla.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e rimozione di opere edilizie realizzate senza titolo, limitatamente al serbatoio di gasolio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione adottata dopo un sopralluogo della Polizia municipale, limitando il gravame all’ordine di rimozione del serbatoio di gasolio e dichiarando di voler ripristinare lo stato dei luoghi mediante rimozione della pavimentazione e del prefabbricato. Ha dedotto violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 380/2001, eccesso di potere, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. In particolare, ha sostenuto che il serbatoio fuori terra, di capacità inferiore a 5.000 litri, costituisse attività edilizia libera, richiamando l’art. 17 del d.lgs. n. 128/2006, relativo ai depositi di gas di petrolio liquefatto di capacità non superiore a 13 metri cubi, e che fosse funzionale al rifornimento dei propri mezzi. Il Comune ha resistito sostenendo che l’installazione di un serbatoio di carburante fuori terra richiedesse apposita autorizzazione e che l’intervento dovesse essere valutato unitariamente insieme alle altre opere abusive: pavimentazione dell’area, impianti fognario e idraulico, prefabbricato adibito a uffici, servizi e spogliatoio, nonché serbatoio di gasolio.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata la prospettazione fondata sulla considerazione isolata del solo serbatoio. La valutazione dell’abuso edilizio deve avvenire, di regola, in modo complessivo e non atomistico, considerando l’insieme delle opere realizzate sulla stessa area e il loro impatto contestuale sul territorio. La frammentazione dell’intervento non può essere utilizzata per eludere il titolo edilizio richiesto né per qualificare autonomamente come edilizia libera una parte dell’opera che, inserita nel complesso intervento, contribuisce alla trasformazione urbanistico-edilizia dell’area. Nel caso concreto, la pavimentazione, gli impianti, il prefabbricato e il serbatoio avevano trasformato un’area agricola in area funzionale al parcheggio e al rifornimento di autoveicoli e automezzi, determinando un cambio di destinazione d’uso e una nuova trasformazione edilizia soggetta a previo permesso di costruire. Il riferimento al regime di attività edilizia libera per determinati depositi non è stato ritenuto decisivo, poiché l’incidenza urbanistico-edilizia doveva essere verificata con riguardo alla globalità delle opere. Il TAR ha inoltre rilevato che la pavimentazione di un’area naturale destinata a passaggio e parcheggio non costituisce manutenzione, ma nuova opera edilizia. La successiva rimozione della pavimentazione e del prefabbricato non incide sulla legittimità dell’ordinanza, che deve essere valutata in relazione alla situazione esistente al momento della sua adozione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 2.000,00 oltre accessori per spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
La legittimità dell’ordine di demolizione è stata valutata in relazione alla realizzazione di opere edilizie sine titulo per le quali era richiesto il previo permesso di costruire.
art. 17 d.lgs. n. 128/2006
L'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera, come disciplinato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni
Il regime di edilizia libera riferito a determinati depositi non consente di valutare isolatamente il serbatoio quando esso è parte di un più ampio intervento che, considerato unitariamente, produce una trasformazione urbanistico-edilizia rilevante.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale modalità di trattazione dell’udienza da remoto.
Massime di principio
- La qualificazione di un abuso edilizio deve fondarsi, di regola, su una valutazione complessiva e non atomistica delle opere realizzate sulla stessa area, considerando il loro impatto contestuale sull’assetto urbanistico-edilizio e sul territorio.
- Non è consentito scomporre artificialmente un intervento unitario per qualificare una sua componente come attività edilizia libera e sottrarla al titolo abilitativo richiesto per la trasformazione complessiva dell’area.
- La pavimentazione di un’area originariamente naturale, destinata al passaggio e al parcheggio di autoveicoli, costituisce nuova opera edilizia e non intervento di manutenzione, consolidamento statico o restauro conservativo.
- La legittimità di un ordine di demolizione deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della sua adozione; la successiva rimozione spontanea di alcune opere non incide, di per sé, sulla legittimità originaria dell’ordinanza.
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